La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 24901 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamento a studi associati ha statuito la nullità dell’accertamento a carico del professionista se l’atto impositivo nei confronti dell’associazione professionale è stata annullata, cade anche l’accertamento IRPEF a carico dell’associato. Il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario quando i recuperi a tassazione sono legati tra loro da uno stretto rapporto di pregiudizialità.
La vicenda ha riguardato un medico a cui veniva notificato, per trasparenza, un avviso di accertamento per maggior Irpef in conseguenza di una rettifica del reddito a carico dell’associazione professionale di cui era associato.
Nel frattempo lo studio aveva impugnato la rettifica ottenendo l’annullamento dell’atto impositivo, in primo e secondo grado e poi in Cassazione. Il contribuente avverso l’atto impositivo che lo riguardava ricorreva in Commissione Tributaria Provinciale che sulla base del verdetto della CTR riferito all’atto impositivo dell’associazione accoglie le doglianze del ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza di primo grado. In particolare i giudici di appello hanno evidenziato che la contribuente aveva documentato l’annullamento, da parte di altro giudice, degli avvisi di accertamento a carico dell’associazione professionale Studio P., osservava come la quota di partecipazione a carico della S. ai fini dell’IRPEF, oggetto della presente controversia, discendeva automaticamente dalla detta sentenza, ed era pertanto pari all’imponibile dichiarato, essendo stati annullati i vari avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio avverso la sentenza del giudice di merito ricorrono alla Corte Suprema basando il ricorso su due motivi di censura. In particolare l’Ufficio ha sostenuto che l’annullamento della rettifica del reddito a carico dell’associazione professionale non può avere effetti nel giudizio avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF, del reddito di partecipazione dell’associato quando, come nella specie, non si sia formato il giudicato sul detto primo annullamento, stante la pendenza del giudizio di cassazione.
Gli Ermellini chiariscono che dal definitivo annullamento degli avvisi di accertamento del reddito per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 emessi nei confronti dello Studio associato, dai quali, erano originati «per trasparenza» gli avvisi nei confronti della contribuente, deriva l’annullamento di questi ultimi dato il rapporto di stretta dipendenza pregiudiziale tra gli uni e gli altri atti impositivi, e quindi anche indipendentemente dalla circostanza che nei rispettivi giudizi le parti siano state ovviamente differenti.(cfr. Cass. n. 17368 del 2009, n. 1404 del 2007 e n. 14696 del 2006)
Inoltre viene puntualizzato dai giudici del Palazzaccio che il giudicato esterno dev’essere rilevato d’ufficio anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata. E nel caso consegua a una sentenza della Corte di cassazione, come avvenuto nella specie, alla sua ricerca questo giudice deve provvedere anche autonomamente, sulla scorta per esempio della raccolta ufficiale di massime e pronunce, per evitare il contrasto di giudicati e al fine di attuare la funzione nomofilattica che le è propria. Alla produzione di un giudicato successivamente formatosi, del resto, non è comunque di ostacolo il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., norma che è soltanto riferibile a documenti che potevano esser prodotti nelle fasi di merito. (cfr. Cass. n. 26041 del 2010 e n. 5360 del 2009).
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