La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32110 depositata il 20 novembre 2023, intervenendo in tema di IRAP, ha riaffermato che “… in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016). Nella specie, la CTR ha osservato che pur se i dipendenti erano due, essi erano stati assunti part time, e va subito chiarito come questa Corte abbia già affermato in diverse pronunce la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno (Cass. orci. n. 383/17, 11060/17, 23466/2017) …”
La vicenda ha riguardato un odontoiatra il quale aveva presentato una domanda di rimborso dell’IRAP versata per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione, svolgendo essa attività di libero professionista con alle proprie dipendenze due assistenti part-time. L’Agenzia non rispondeva per cui si formava il silenzio rifiuto. Il contribuente avverso il silenzio-rifiuto presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) che respingeva il ricorso. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello. I giudici di appello accoglievano le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
I giudici di legittimità “… in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce presupposto dell’imposta secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse· b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, ed in particolare di collaboratori non occasionali che non superino il numero di uno che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive (Cass. Sez. U. n.9451/2016).
Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678). …”