La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32729 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di responsabilità del socio di società estinta, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest’ultimo provi l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l’onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10752 del 21/04/2023; Sez. 1, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23916 del 23/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 19732 del 10/10/2005). …”
La vicenda ha riguardato la richiesta di danni, proposta dalla società committente nei confronti della società appaltatrice. La società appaltatrice chiamava in manleva la ditta subappaltatrice. Nel corso del giudizio la società appaltatrice. Il processo era dunque riassunto verso il socio unico della società convenuta il quale si costituiva eccependo che nulla aveva ricevuto in sede di liquidazione della cessata società e coltivando comunque la domanda di manleva verso la terza chiamata. Il Tribunale adito in accoglimento della domanda principale proposta, condannava il socio della estinta società appaltatrice. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della società committente ed – in accoglimento della spiegata chiamata di terzo in garanzia – disponeva altresì che l’azienda subappaltatrice tenesse indenne il socio della estinta società appaltatrice di quanto questi avesse corrisposto in favore della società attrice. La sentenza di prime cure sosteneva che la cancellazione della società appaltatrice dal registro delle imprese, con la conseguente limitazione di responsabilità dei soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c., non incideva sulla loro legittimazione processuale, ma al più sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che tuttavia non era di per sé escluso dalla circostanza che i soci non avessero partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si fossero trasferiti ai soci. Le parti soccombenti proponevano, separatamente, appello. La Corte Territoriale, riuniti i giudizi e decidendo sui gravami interposti, accoglieva parzialmente l’appello spiegato dal socio della estinta società appaltatrice ed integralmente quello spiegato dall’azienda subappaltatrice. e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento dei danni per i vizi dell’opera appaltata. La società committente avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
I giudici di legittimità nel rigettare il ricorso principale e il ricorso incidentale, ribadiscono che “… la condanna del socio unico per il titolo risarcitorio rivendicato, all’esito della cancellazione della società di capitali, non avrebbe potuto essere giustificata dalla successione del socio nel diritto di credito non compreso nel bilancio finale di liquidazione, rappresentato dalla manleva, diritto nei limiti del cui valore questi avrebbe dovuto rispondere delle obbligazioni sociali. E tanto perché – sostiene la pronuncia d’appello – la manleva rappresentava un posterius rispetto alla condanna risarcitoria, sicché la mancata successione del socio nel debito sociale avrebbe escluso anche il subentro dello stesso socio nel diritto di manleva.
A tal fine non è, dunque, sufficiente invocare la manleva correlata alla posizione debitoria rimasta insoddisfatta, in quanto, al di là di ogni ulteriore rilievo, la garanzia di cui all’art. 106 c.p.c. opera in conseguenza dell’adempimento, da parte del garantito, dell’obbligazione principale: con l’effetto che essa non é idonea a incidere sulla dinamica attuativa dell’obbligazione medesima, la quale potrà restare inadempiuta, a dispetto della garanzia di cui goda il debitore nei confronti del terzo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019).
Pertanto, la copertura della garanzia avrebbe presupposto la successione del socio unico nel debito sociale, circostanza a monte esclusa dal difetto di prova sulla riscossione di somme di denaro o dalla assegnazione di beni sociali in favore del socio, con la conseguenza che, venuto meno il debito principale – nel quale non è succeduto il socio –, è altresì esclusa l’operatività della manleva. …”
Per cui per il Supremo consesso il socio unico non può rispondere in misura maggiore di quanto riscosso dal bilancio finale di liquidazione, altrimenti si configurerebbe una responsabilità diretta e illimitata dei soci per i debiti sociali, mentre nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata. Inoltre il creditore sociale è onerato della prova sulla circostanza che il socio abbia ricevuto la distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte.
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