AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 468 del 28 novembre 2023

Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative – Elenco delegati alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’istante richiede un parere «circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di euro 16,00 all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento di euro 168,00 come previsto dal d.P.R. 641/1972 e ss. mm. relativo alle Tasse sulle concessioni governative in riferimento all’articolo 22».

In sede di integrazione documentale, ha precisato che «Le istanze presentate ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita o dei Mediatori familiari vengono esaminate dalle Commissioni all’uopo previste dalla vigente normativa.

Alla presentazione delle istanze segue un provvedimento che se, di accoglimento, ne dispone l’inserimento nei rispettivi elenchi.

Ad abilitare l’ausiliario del giudice alle sue funzioni è il possesso dei requisiti di legge e il ruolo della Commissione è quello di verificarne la presenza.

In mancanza della relativa iscrizione quindi le attività sopra descritte saranno precluse ai soggetti».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito della riforma del processo civile, approvata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», c.d. Riforma Cartabia), sono state apportate modifiche anche «alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

In particolare, l’articolo 4 del predetto d.lgs. n. 149 del 2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle predette disposizioni di attuazione del c.p.c. di un «Capo Ibis Dei mediatori familiari» contenente le seguenti previsioni:

«Art. 12bis (Dei mediatori familiari).

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12ter (Formazione e revisione dell’elenco).

L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L’elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 12quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. […].

Art. 12quater (Iscrizione nell’elenco).

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.

Art. 12quinquies (Domande di iscrizione).

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata […]» di determinati documenti, debitamente elencati dalla norma, tra i quali i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Inoltre, l’articolo 12sexies (”Disciplina dell’attività di mediatore”) dispone che «L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze».

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2022 ha, invece, previsto la sostituzione dell’articolo 179ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, rubricato ”Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita” di cui agli articoli 534bis e 591bis del c.p.c..

In particolare, l’articolo 534bis del c.p.c. dispone che il giudice può delegare «a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

L’articolo 591bis del c.p.c. stabilisce che «Il giudice dell’esecuzione […] con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569 […]».

Il novellato articolo 179ter prevede che:

«Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534bis e 591bis del codice (cfr. comma 1);

«L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale» (cfr. comma 2);

«Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali» (cfr. comma 3).

«Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale» corredata di determinati documenti debitamente elencati, tra i quali: i «titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma» (cfr. comma 4).

Il successivo quinto comma dell’articolo 179ter prevede che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti:

«a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private».

Il comma 6 della medesima disposizione elenca i requisiti previsti per la conferma dell’iscrizione nell’elenco.

Inoltre, «Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio» (cfr. comma 8).

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».

Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell’articolo 3 si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».

Pertanto, la citata disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venga presentata una istanza ad uffici e ad organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato per ottenere dagli stessi l’adozione di un provvedimento.

Stante il quadro normativo di riferimento sopra richiamato nonché i chiarimenti forniti dall’Istante in sede di integrazione documentale, secondo cui alla presentazione delle istanze segue un provvedimento, le istanze in argomento in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco sono da ricomprendere nell’ambito del citato articolo 3 della tariffa e scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 individua l’oggetto della tassa in tutti «I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa […]».

Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà.

Ai sensi dell’articolo 2 del predetto decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.

Nel Titolo VII della tariffa (rubricato «Professioni, arti e mestieri»), l’articolo 22 (recante «Indicazione degli atti soggetti a tassa») dispone che la stessa è dovuta relativamente alle «Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall’articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992».

Al punto 8, l’articolo 22 prevede: «Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) […]».

In base al richiamato articolo 86 della previgente tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, è dovuto il pagamento della tassa in questione per le «Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della […] tariffa, richieste dalla legge per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri».

Il quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8, scaturisce ogni volta un soggetto chiede un’iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.

In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione (cfr. risoluzione n. 322020 del 18 luglio 1983 e risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007).

Con riferimento al caso di specie, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei chiarimenti forniti dall’Istante, si osserva che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell’esercizio delle relative ”attività professionali” che non possono essere esercitate altrimenti.

Pertanto, si ritiene che alle fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, nella misura di euro 168.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.