L’Agenzia delle entrate con risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 ha fornito chiarimenti in ordine alla “Imposta di bollo nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione” (MEPA). Per l’Amministrazione finanziaria viene puntualizzato che “In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.
Pertanto il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato viene stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
L’Agenzia delle Entrate in riferimento ai documenti di accettazione evidenzia come la documentazione oggetto di scambio contenga tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.
L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore).
Infine, l’Agenzia delle Entrate, non ritiene rilevanti, e quindi non soggetti al tributo, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.
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