AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2021, n. 573
Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune interpellante fa presente che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delle D.G.R. Veneto n. 1704 del 2020.
Al riguardo, il Comune istante specifica, che in attuazione delle predette disposizioni statali e regionali, provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, avente validità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività in capo alle varie ditte.
Il Comune aggiunge, inoltre, che invia una comunicazione al titolare dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dello stesso.
In considerazione di quanto premesso, il Comune istante chiede, quindi, se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l’imposta di bollo, trattandosi di un procedimento avviato d’ufficio e non su istanza di parte.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, con l’articolo 181, comma 4-bis, dispone che «Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività».
Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il decreto del 25 novembre 2020 e il relativo Allegato A), approvando le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020.
Le predette linee guida al punto 2 prevedono che «Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020».
Il successivo punto 4 stabilisce che «Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida …».
Al punto 13 è, inoltre, previsto che «In attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida …».
A seguito dell’adozione delle summenzionate linee guida, la Regione Veneto ha predisposto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 9 dicembre 2020 le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.
Con il predetto provvedimento è stato, infatti disposto che «il procedimento di verifica dei requisiti richiamati al punto 1 è avviato d’ufficio dai Comuni entro il 31 dicembre 2020. (…) Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è necessario altresì l’espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti. (…) Da ultimo, restano in capo ai Comuni, in conformità con il principio costituzionale di sussidiarietà, le modalità operative di dettaglio ai fini del rinnovo delle concessioni, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, considerato che le linee guida ministeriali presentano un particolare contenuto prescrittivo e stante la concomitante esigenza di assicurare, da un lato, la maggiore semplificazione e razionale gestione del procedimento di rinnovo e, nel contempo, il rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale».
Con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le concessioni oggetto d’interpello, appare utile ricordare, che l’articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.»
In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare.
Nel caso di specie, il delineato quadro normativo volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta altresì modifiche alla disciplina fiscale dell’imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).
In effetti, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un’ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
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