AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 febbraio 2020, n. 3
Imposta di bollo – tasse scolastiche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero XXX riferisce che “E’ in corso di registrazione il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 367 del 17 4.2019, attuativo dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 che fissa l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, per gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado”. Poiché sussiste la possibilità che alcuni studenti, che hanno diritto all’esenzione, possano già aver corrisposto le tasse in argomento, gli stessi dovranno ottenerne il rimborso. A tale riguardo, l’istante intende, nell’ambito di istruzioni generali che sono impartite annualmente sulla materia, specificare, salvo diverso avviso della Scrivente, che qualora gli studenti esonerati avessero già provveduto al pagamento delle tasse potranno chiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il rimborso della tassa non dovuta. L’istante, chiede, inoltre, con riferimento all’imposta di bollo se sia “da considerarsi ancora concretamente applicabile
l’esenzione (…) prevista dall’articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, in ragione delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 5, legge del 29dicembre 1990, n. 405 e dell’articolo 11 – della tabella ‘atti documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto’ – Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642, del 26 ottobre 1972.”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le previsioni di cui all’articolo 7, comma 5, legge del 29dicembre 1990, n. 405 e dell’articolo 11 – della tabella allegata al d.P.R. n. 642, del 26ottobre 1972 “abbiano soppresso in via generale l’imposta di bollo a carico degli studenti”.
Parere dell’agenzia delle entrate
In riferimento al primo quesito, relativo alla modalità di richiedere il rimborso da parte degli stessi studenti che, seppur esonerati, avessero provveduto al pagamento delle tasse scolastiche, si osserva che il Provvedimento n. 18173 del 7 febbraio 2014,disciplina l’utilizzo delle procedure automatizzate per tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall’Agenzia delle Entrate. Detto Provvedimento è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it all’indirizzo “Enti e P.A. >Rimborsi > rimborso generico > normativa e prassi”. In particolare, nel medesimo sito sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per chiedere l’eventuale rimborso delle tasse in argomento. In ordine al secondo quesito relativo all’imposta di bollo, si osserva che la stessa è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, che all’articolo 1dispone: “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’Allegato B a detto decreto, denominato “Tabella”, contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. Per quanto di interesse in materia scolastica, l’articolo 11 della Tabella dello stesso decreto prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli “atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo, in quella materna e negli asili nido; pagelle attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime”. Tuttavia, è possibile rinvenire esenzioni dall’imposta in argomento anche fuori della Tabella. L’art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990,infatti, contiene l’esenzione dall’imposta di bollo, tra gli altri, per “gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”. Occorre rammentare che detta disposizione è stata recepita dalla disciplina dell’imposta di bollo, contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, in particolare, al punto 2, lettera e) della nota in calce all’articolo 4 della tariffa, parte Prima, dove è stabilito che” Sono esenti dall’imposta (…) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado” (cfr. Ris. 142/E del 2005). Infine, in materia di esenzione dall’imposta di bollo, occorre far presente che l’articolo 200, comma 7, del d.lgs n. 297 del 1994, dispone che “Sono dispensati (…) dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie: a) Orfani di guerra,di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) Ciechi civili”.
Detta disposizione è tuttora in vigore, in quanto nessuna norma è intervenuta per abrogarne o estinguerne gli effetti.
Tuttavia, è opportuno considerare che l’ampia portata applicativa delle disposizioni generali sopra richiamate (articolo 11 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990) rende concretamente applicabile il citato articolo 200, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, solo in ipotesi effettivamente residuali, vale a dire quando i soggetti indicati nel medesimo comma 7, non possano usufruire delle agevolazioni in materia di imposta di bollo in applicazione delle disposizione generali sopra menzionate.
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