I comma da 738 fino al 782 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno profondamente modificato, con effetto dal 01/01/2020, l’imposta patrimoniale sugli immobili.
Il calcolo della nuova IMU con le consueta modalità, non avendo, la nuova normativa, apportato alcuna modifica.
La principale novità è l’abolizione dell’imposta unica comunale e contestuale soppressione della TASI (tributo per i servizi indivisibili). La Tari (tassa sui rifiuti) non è stata abrogata. Infatti il comma 738 dell’articolo 1 della legge 160/2019 statuisce che ” A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, é abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) é disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”
Il comma 739 dispone che “L’imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.”
In base alle nuove norme, i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al pagamento della stessa in due rate, la prima scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. I contribuenti possono effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
L’importo della prima rata ai sensi del comma 762 è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019. In particolare la norma in commento prevede che a regime ” Il versamento della prima rata é pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere é pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno é eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”
A conferma si riporta il contenuto del comma 761 il quale stabilisce che ” L’imposta é dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si é protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si é protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso é composto é computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.”
In tema di acconto è intervenuta la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 che ha evidenziato che il soggetto passivo IMU è obbligato al pagamento dell’acconto nella misura della metà dell’importo versato nel 2019, che, ai fini della Tasi, coincideva con la sua quota parte.
Successivamente, a partire dal 2021, il versamento della prima rata sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Su vari punti della nuova normativa dell’IMU è intervenuta la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero delle Finanze.
I principali punti chiariti dalla circolare in commento hanno riguardato:
- Cessione o acquisto dell’immobile
- Destinazione dell’abitazione ad altro uso
- Altre fattispecie particolari
- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli
- Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali
- Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regol amenti ai sensi del comma 767
- IMU enti non commerciali
- ISCOP – Imposta di scopo
- Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)
- Area fabbricabile pertinenza del fabbricato
- Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU
- Dichiarazione IMU
Sulla problematica di cessione o acquisto dell’unità immobiliare nel corso del 2019 o del 2020 il MEF ha precisato che l’interpretazione letterale comporterebbe un inutile aggravio di oneri per entrambi i soggetti del rapporto tributario ritenendo invece più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. Pertanto ai fini del calcolo dell’acconto, nell’ipotesi di acquisto di un immobile nel corso del primo semestre del 2020, sembra percorribile la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 ed acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.
Pertanto nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.
Invece nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.
Il MEF puntualizza che il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto, salvo il caso in cui gli immobili si trovino in Comuni diversi.
Destinazione dell’abitazione ad altro uso
Il Ministero ha puntualizzato che nell’ipotesi in cui l’immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020 valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a) della circolare 1/DF del 18 marzo 2020, in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell’IMU.
Per l’ipotesi inversa in cui l’immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020 è stato chiarito che deve farsi riferimento alle considerazioni relative all’immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020, “atteso che nell’anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’Imu mentre nell’anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo”.
Per l’ipotesi in cui gli immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019 viene precisato, nella circolare in commento, che nell’ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte” per quanto riguarda gli immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020.
Altre fattispecie particolari
Per i Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751) nella circolare n. 1/DF del 18/03/2020 il ministero ha puntualizzato che gli “immobili in questione nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, si ritengono applicabili le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.”
Inoltre viene precisato che qualora i predetti immobili “siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753, dal momento che i comuni possono azzerare la relativa aliquota, facoltà inibita nel caso di riserva statale.”
Per i “fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, la quale prescinde dalle disposizioni di carattere fiscale, che è stata attuata con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, il quale prevede una specifica annotazione ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10.”
Nei casi di variazione della quota di possesso nel corso del 2020, la circolare n. 1/DF, chiarisce che è preferibile seguire il criterio stabilito per l’anno di prima applicazione dell’Imu dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020.
IMU e settore turistico
in tema di esenzione va richiamato che l’articolo 177 del Decreto Legge n. 34 del 2020 che ha previsto, per il solo anno 2020, l’esenzione IMU a favore del settore turistico. Tale esenzione riguarderà i seguenti immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Dichiarazione IMU
Il comma 769 ha previsto che la dichiarazione IMU vada presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Per le ipotesi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento dell’IMU va eseguito secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- pagamento a mezzo MODELLO F24
- tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili,
- attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA).
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