INAIL – Nota 17 luglio 2013
Convenzioni alberghiere per soggiorni climatici assicurati Inail. Imposta di soggiorno.
A seguito di segnalazioni pervenute da alcune Unità territoriali in merito alla applicazione della imposta di soggiorno a carico di assicurati Inail che fruiscono di soggiorni climatici, si rappresenta quanto segue.
L’imposta in oggetto, già abolita nel 1991, è stata reintrodotta nella legislazione italiana con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
L’imposta, detta anche “tassa di soggiorno”, è considerata imposta di carattere locale ed è applicata a carico di persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come “località turistica” o “città d’arte”.
Al riguardo, l’art. 4 del citato decreto, al punto 1, prevede che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi comprese quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
La disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno viene dettata secondo quanto stabilito da regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
In rispetto a detta disciplina, come citato al punto 3 del predetto decreto “I comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo (NOTA 1)” .
Ad oggi, l’imposta di soggiorno risulta applicata solo in una parte dei comuni del territorio italiano.
Per quanto riguarda le convenzioni alberghiere per soggiorni climatici a favore di assicurati Inail, si ricorda che è operante su tutto il territorio nazionale una “convenzione tipo”, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 654 del 27 maggio 1996.
In particolare, l’art. 3 della predetta convenzione disciplina le tariffe relative alle prestazioni erogate dalle strutture convenzionate agli assistiti Inail e ai loro eventuali accompagnatori, prevedendo il riconoscimento di una “retta giornaliera pro-capite” comprensiva, per quanto d’interesse, anche delle “tasse di servizio ed ogni altra tassa ed imposta ad esclusione dell’IVA”. In caso di tacito rinnovo della convenzione, l’art. 8 stabilisce che la retta è soggetta soltanto alla maggiorazione annuale secondo l’indice ISTAT.
Considerato, tuttavia, che l’imposta di soggiorno è stata introdotta successivamente alla predetta delibera n. 654/1996, si ritiene che la struttura convenzionata con l’Inail non possa non chiedere all’assistito e all’eventuale accompagnatore, ove previsto dalla normativa locale e previa verifica delle eventuali esenzioni localmente previste, il pagamento della imposta di soggiorno per conto dell’ente locale.
Tale imposta, tuttavia, non può considerarsi compresa nelle tariffe previste dal predetto articolo 3 della convenzione, per cui, a fronte dei relativi giustificativi di spesa, l’Istituto dovrà provvedere al rimborso dell’imposta, in linea con il principio generale della convenzione stessa, che è quello di tenere indenne l’assistito e l’eventuale accompagnatore dal pagamento di tasse ed imposte di ogni genere.
A sostegno della suddetta interpretazione, si richiama l’analogo trattamento vigente per i dipendenti dell’Istituto inviati in missione, per i quali è previsto il rimborso anche delle spese sostenute per tale nuova imposta, nonché le disposizioni emanate dall’Inps per l’erogazione di analoghe prestazioni, le quali pongono a carico del predetto Istituto l’onere di rimborso dell’imposta in questione.
Tutto ciò premesso, si ritiene che, a fronte dei relativi giustificativi di spesa, l’Istituto debba provvedere al rimborso dell’imposta di soggiorno.
—
(1) In relazione alle modalità applicative dell’imposta in oggetto, a titolo meramente esplicativo, si riportano le esenzioni previste dal Comune di Roma che riguardano, tra gli altri, i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
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