Agenzia delle Entrate – Risposta n. 527 del 26 ottobre 2022
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Applicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR. Individuazione dei “ricavi e proventi caratteristici” ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ALFA ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 di avere conferma circa le modalità di determinazione dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica da considerare per il test di vitalità di cui all’articolo 172 comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in presenza di un conto economico redatto conformemente ai principi contabili internazionali.
ALFA, nata nel …, è una holding di partecipazioni focalizzata principalmente sul settore del …, ma attiva anche nel settore …, che investe – sia attraverso l’acquisizione di partecipazioni dirette, di maggioranza o di minoranza qualificata, che mediante veicoli di investimento – in piccole e medie imprese con progetti industriali di sviluppo.
Nel … l’Istante ha partecipato ad un’importante operazione di riorganizzazione societaria che ha portato alla costituzione di BETA, veicolo deputato a raccogliere … mediante emissione di … successivamente, in parte, convertiti in capitale nel corso del … e del …. Più precisamente, BETA è una … che detiene, sin dalla sua costituzione nel …, …, una partecipazione di controllo, pari al … per cento, nel capitale sociale di ALFA. A sua volta, BETA è controllata al 100 per cento dalla società DELTA.
Nel corso degli ultimi anni, l’Istante ha accumulato un credito nei confronti di BETA; in particolare tale credito ammonta, ad oggi, a circa … (di cui circa … in linea capitale e per il residuo per interessi maturati), ed è stato generato da taluni finanziamenti concessi dalla stessa a BETA – … – al fine di fornire le risorse per far fronte (i) agli oneri connessi ad una operazione di acquisto di azioni proprie da parte di BETA per consentire l’uscita dei soci terzi, posta in essere alla fine del …, e (ii) al rimborso di due rate (scadenza … e …) del finanziamento contratto da BETA nel … con GAMMA per un primo acquisto di azioni proprie, ed avente scadenza finale al ….
I suddetti finanziamenti concessi da ALFA a BETA, le cui condizioni erano state valutate, considerati i rispettivi interessi, convenienti da entrambe le società, erano stati negoziati sul presupposto inter partes condiviso che BETA sarebbe stata in grado di procedere al loro rimborso nel breve/medio periodo (mediante una, di fatto, compensazione con risorse – i.e.: distribuzione di utili e/o riserve provenienti da ALFA). Tale presupposto non si è però verificato, in quanto ALFA negli ultimi anni, sia per ragioni contingenti (ad esempio, da ultimo, gli effetti della pandemia da Covid- 19), sia per una scelta strategica di medio/lungo periodo che ha privilegiato il rafforzamento patrimoniale della stessa (scelta peraltro condivisa, per quanto di ragione, anche dal socio BETA), non ha adottato una politica di distribuzione di dividendi che si conciliasse con le esigenze sottese agli impegni di BETA.
In previsione della scadenza, al …, di una tranche del Finanziamento … e alla luce della consistenza del credito già a tale data vantato da ALFA nei confronti di BETA, le due società hanno proceduto ad una approfondita analisi di possibili soluzioni volte a individuare una definitiva sistemazione del rapporto di credito/debito tra di esse; tale analisi (nell’ambito della quale si è adeguatamente considerato che – al fine di procurarsi i mezzi necessari a rimborsare il summenzionato indebitamento finanziario – BETA non avrebbe avuto efficace alternativa se non quella di tentare di ottenere una ingente distribuzione di riserve da parte di ALFA, così rischiando di ridurne l’efficienza operativa) ha indotto a ritenere che la soluzione preferibile, anche per la creditrice ALFA a tutela del proprio credito, fosse quella di procedere ad una fusione tra ALFA e BETA.
In tale contesto, dunque, il … i C.d.A. delle due società hanno approvato il progetto di fusione inversa di BETA in ALFA, al fine di ottenere:
- una riduzione dei costi connessi alla presenza di BETA, fonte di dispendiose sovrapposizioni (si pensi alle spese relative ad organi amministrativi e di controllo, alla revisione legale dei conti nonché ai costi concernenti la predisposizione dei bilanci);
- una razionalizzazione dei flussi finanziari;
- il perseguimento della miglior tutela del credito di ALFA e della più efficiente operatività della stessa, nell’interesse di tutti i suoi azionisti.
La fusione è stata attuata il …. Gli effetti della fusione sono decorsi dal giorno …, mentre ai fini fiscali e contabili l’operazione è stata retrodatata al ….
L’interpellante precisa inoltre che:
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- ALFA redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- BETA redige il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile e ai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Tanto premesso, ai fini del quesito proposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a) della legge. n. 212/2000, l’interpellante riferisce di avere dei dubbi in merito all’individuazione dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica” rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica, posto che, come anticipato, la società ALFA svolge attività di holding di partecipazione e redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare, l’interpellante chiede se, ai fini del test di vitalità, siano da considerare anche i componenti reddituali di tipo finanziario contabilizzati dall’Istante in voci che non transitano per i “Proventi Finanziari” nello schema di conto economico, tenuto conto che per le holding di partecipazione è stato chiarito che possono essere considerati ai fini del calcolo del test vitalità “oltre ai ricavi e proventi di cui alle voci di conto economico A1 e A5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16” (cfr. Risoluzione n. 143 del 10 aprile 2008).
In merito alla rappresentazione contabile degli strumenti finanziari, l’Istante riferisce di aver adottato lo standard internazionale IFRS 9 che prevede tre categorie nelle quali possono essere allocati gli strumenti finanziari successivamente alla prima rilevazione:
- classe AMC (Amortized Cost) alla quale sono imputati gli strumenti che devono essere misurati al costo ammortizzato, ovvero gli strumenti c.d. Held to Collect;
- classe FVOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income) nella quale sono allocati gli strumenti finanziari valutati al fair value le cui variazioni passano dal prospetto della redditività complessiva (OCI), con contropartita a riserva del patrimonio netto (cioè gli strumenti c.d. Held to Collect and Sell);
- classe FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss), categoria residuale destinata ad accogliere gli strumenti finanziari che non possono essere inclusi nei precedenti aggregati. Questi strumenti finanziari sono valutati al fair value e le loro variazioni di valore sono imputate direttamente al conto economico.
In particolare, per gli investimenti in equity, costituiti generalmente da partecipazioni con percentuale di possesso inferiore al 20 per cento che non hanno finalità di trading – precedentemente classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita – l’Istante ha optato per la contabilizzazione delle variazioni di fair value a Other Comprehensive Income (FVOCI), quindi con contropartita in una riserva di patrimonio netto. La contabilizzazione FVOCI degli investimenti in equity non prevede la contabilizzazione a conto economico delle plus/minusvalenze realizzate al momento della vendita.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante, considerato che l’articolo 172, comma 7, del TUIR fa riferimento ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica risultanti dal prospetto di conto economico, senza prevedere in tal senso alcuna deroga specifica in caso di bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, ritiene che, ai fini del test di vitalità, debbano essere considerate le voci di conto economico così come risultanti dagli schemi di bilancio.
In particolare l’interpellante ritiene che ai fini del test di vitalità della società ALFA debbano essere considerate le voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Proventi Finanziari”, così come risultano dagli schemi di conto economico degli esercizi … approvati dall’Assemblea dei Soci e che, invece, non rilevino i proventi di natura finanziaria contenuti nel “Prospetto della Redditività Complessiva” non essendo tale prospetto espressamente citato dalla norma.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre premettere che il presente parere è unicamente diretto a una pronuncia in merito a quali siano le voci contabili che possono essere prese in considerazione per determinare l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica rilevante ai fini del calcolo del “test di vitalità” di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR. Pertanto, il presente parere prescinde da ogni ulteriore aspetto relativo alla fattispecie rappresentata per il quale non sia stata formulata alcuna richiesta di chiarimento nonché da ogni valutazione in merito alla corretta adozione dei principi contabili internazionali da parte dell’Istante.
In relazione a tali aspetti resta, quindi, impregiudicato ogni potere dell’amministrazione finanziaria nelle competenti sedi.
Ciò premesso, si osserva che l’articolo 172, comma 7, del TUIR disciplina – con finalità antielusive – le condizioni alle quali è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. “bare fiscali”.
Come noto, la norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:
- per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;
- allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
La ratio delle limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (da ultimo, cfr. la circolare del 1° agosto 2022, n. 31/E che, sul punto, conferma la precedente Circolare 9/E del 2010).
La condizione di operatività (c.d. “test di vitalità”) di cui al menzionato punto 2 ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle posizioni soggettive se non esiste più l’attività economica cui tali posizioni soggettive si riferiscono (cfr. risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006; risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008, circolare n. 9/E del 2010 e circolare n. 31/E del 2022).
In merito alle voci di conto economico che devono essere considerate per il calcolo dell’ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, la Risoluzione del 10 aprile 2008 n. 143/E ha chiarito che devono essere assunti «tutti quei proventi che in relazione all’attività svolta dalla società in esame possano considerarsi “caratteristici”», prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di Conto Economico.
Rispetto al testo contenuto nel previgente articolo 123 del “vecchio” TUIR, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003, già con la riforma del sistema fiscale del 2003, al fine di raffinare la misurazione della redditività, l’articolo 172 del “nuovo” TUIR, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge 7 aprile 2003, n. 80), ha eliminato i riferimenti puntuali alle voci del conto economico (l’articolo 123 faceva riferimento ai ricavi, di cui all’articolo 2425-bis, parte prima, n. 1 del codice civile) ed introdotto una più ampia menzione, per ciò che concerne i componenti attivi, dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica“. Ciò al fine di ampliare l’ambito applicativo della previgente norma (l’articolo 123 del “vecchio” TUIR) per includervi espressamente quei soggetti economici (come, ad esempio, le società holding di partecipazioni) allorquando classifichino i proventi dell’attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all’art. 2425 del c.c. (cfr. Ris. 143/E del 2008).
Pertanto, il richiamo che l’articolo 172, comma 7, del TUIR fa al Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile va inteso quale richiamo ad uno schema contabile, redatto secondo corretti principi contabili, che sia in grado di misurare l’operatività delle società coinvolte nell’operazione straordinaria.
In sostanza, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, l’articolo 172 fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell’attività caratteristica risultanti dallo schema contabile – redatto secondo corretti principi contabili (nazionali o internazionali) – che siano in grado di esprimere l’attività economica dei soggetti interessati all’operazione di fusione.
Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata “altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income – OCI)” che è parte integrante del Conto Economico.
In merito, si ricorda, infatti, che il principio contabile IAS 1 prevede l’obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.
Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica, rilevante ai fini del “test di vitalità” di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, conformemente alla ratio della disposizione e alla luce di quanto sopra chiarito, debba tenere conto anche di quei componenti positivi iscritti, in base all’adozione dei principi contabili internazionali, nel prospetto c.d. Other Comprehensive Income, che sarebbero stati contabilizzati in una voce del conto economico rilevante ai fini del test di vitalità (così come chiarito nella citata risoluzione n. 143 del 2008), qualora la società istante non avesse optato per la contabilizzazione ad OCI.
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