INPS – Circolare 21 giugno 2022, n. 72

Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni in ordine alla valorizzazione nella posizione assicurativa del lavoratore della contribuzione versata forfettariamente ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

INDICE

1. Premessa

2. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

3. Rimborsi di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso

1. Premessa

Con il procedimento di emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.

Il comma 7 del citato articolo 103 ha previsto che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”. Il decreto interministeriale citato nella norma, adottato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 e l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021.

Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario, ai sensi del comma 7 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa dal decreto interministeriale del 7 luglio 2020, per ciascun mese o frazione di mese, come segue:

a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020;

b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfetarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’Inps sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura “Emersione rapporti di lavoro”, rilasciata in ambiente intranet, per le Strutture territoriali, con il messaggio n. 2979 del 2 settembre 2021.

Si invitano le Strutture territoriali a completare le attività di abbinamento dei versamenti per i quali non sia stato possibile l’abbinamento centralizzato, al fine di consentire l’accredito della contribuzione sull’estratto conto del lavoratore.

Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

a) Lavoratori dipendenti del settore privato

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.

Al riguardo si evidenzia che, attesa la specificità della fattispecie in parola, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni.

Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Si precisa altresì che, sempre con riferimento agli operai non agricoli, in applicazione del disposto di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.

Dispone, infatti, il predetto articolo 7 che: “1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. […] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell’anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l’anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell’anno”.

Allo stato, ai sensi del combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019).

Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori di cui alle predette norme, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte.

A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici. Nello specifico il numero massimo delle settimane riconoscibili ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.

Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.

Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Per gli operai agricoli si precisa, inoltre, che nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 (cfr. la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 e la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019) e così di seguito.

b) Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Si precisa che ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983.

3. Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso

Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario“.

Si procederà, tuttavia, per la quota di competenza dell’Inps, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.