INPS – Messaggio 11 luglio 2013, n. 11243
Pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 cui sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Rideterminazione degli importi di pensione e restituzione del contributo.
Premessa
L’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011 , n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16-7-2011 ), come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha istituito a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Con la sentenza n 116/2013 (allegato 1) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione in argomento.
Si descrivono le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e le modalità di restituzione del contributo trattenuto per l’anno 2013.
Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012.
1. Gestione privata
La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di agosto 2013.
Pertanto sulla cedola di agosto 2013 si provvede:
– a ripristinare il pagamento senza il contributo;
– a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.
Per i titolari di più prestazioni assoggettate al contributo, la restituzione sarà effettuata su ciascuna pensione in funzione degli importi trattenuti.
Per le pensioni in totalizzazione è stata rideterminata la quota a carico di ciascun Ente Sulla stessa mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013.
Ciò in quanto le somme afferenti al 2013, precedentemente esentate, vengono assoggettate alla tassazione corrente.
Il conguaglio fiscale sarà effettuato contestualmente alla restituzione.
Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate non effettuando più il calcolo del contributo.
2. Gestione ex ENPALS
La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di luglio 2013.
Pertanto sulle cedole di luglio 2013 si provvede:
– a ripristinare il pagamento senza l’importanza del contributo;
– a ricalcolare la tassazione corrente in relazione al maggior imponibile.
Sulla stessa mensilità di luglio saranno rimborsate le trattenute effettuate a titolo di contributo di perequazione da gennaio fino a giugno 2013. Il conguaglio fiscale sulle somme arretrate sarà operato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2013.
3. Gestione ex INPDAP
La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di luglio 2013.
Pertanto sulla rata di luglio 2013 si provvede:
– a ripristinare il pagamento senza il contributo;
– a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.
Sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, che verranno tassate:
– con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione
– con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.
Poiché la refusione dei suindicati importi di pensione sarà attivata centralmente, gli operatori di sede dovranno astenersi dall’effettuare lavorazioni a livello locale, finalizzate alla restituzione delle ritenute in parola.
4. Casellario Pensioni
Il Casellario Pensioni ha provveduto a rideterminare gli imponibili senza il contributo di perequazione.
La consueta elaborazione per tassazione unificata e perequazione cumulata, effettata nel corso del mese di giugno, è stata effettuata senza l’applicazione del contributo.
L’importo eventualmente calcolato in precedenza per il 2013 è stato sommato all’imponibile fiscale dell’anno in corso.
Pertanto, i flussi di comunicazione saranno inviati agli enti con l’azzeramento del contributo di perequazione.
La circostanza è evidenziata sul sito del Casellario Pensioni con apposita news.
Allegato 1
Corte Costituzionale – sentenza n 116/2013
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