INPS – Messaggio 15 aprile 2020, n. 1631

Pagamento provvisorio dell’assegno ordinario di invalidità in applicazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

1. Premessa

L’articolo 34 del D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”, dispone che “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.

Con particolare riferimento all’assegno ordinario di invalidità, al punto 1.3 della circolare n. 50 del 4 aprile 2020, ha previsto che – considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali presso le UOC/UOST medico legali – nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità venga mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del  requisito di legge.

Nell’ipotesi suddetta è stata disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di uno specifico mandato aggiuntivo.

2. Predisposizione del mandato aggiuntivo – criteri di individuazione della platea

I soggetti interessati dall’emissione del mandato aggiuntivo di cui in premessa, sono stati individuati sulla base dei seguenti requisiti:

1. titolarità di un assegno ordinario di invalidità non definitivamente confermato in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020;

2. avvenuta presentazione della domanda di conferma dell’assegno ordinario a partire dal 1° settembre 2019 e ancora giacente alla data del 7 aprile;

3. al momento della predisposizione dei successivi mandati saranno individuate le domande di conferma pervenute e non ancora definite e gli assegni interessati saranno aggiunti a quelli per i quali dovrà essere emesso l’acconto.

3. Emissione del mandato

Per i soggetti titolari delle posizioni individuate sulla base dei criteri sopra esposti, saranno messe in pagamento le mensilità azzerate fino a quella di giugno compresa.

Sarà predisposto, a partire dalla data di scadenza e fino ad aprile compreso e ripetuto poi per ciascun mese un mandato aggiuntivo di importo pari alla mensilità netta più bassa scelta tra le ultime due riscosse. Saranno escluse le posizioni per le quali le sedi avranno nel frattempo effettuato la ricostituzione.

I pagamenti in parola sono separatamente riportati sul cassetto previdenziale del cittadino e in Agenda2 con la specifica descrizione “Pagamento provvisorio dell’assegno Ordinario di Invalidità scaduto, ai sensi dell’art. 34 del d.l. n. 18/2020 (emergenza COVID 2019)”.

Si rappresenta che sul mandato aggiuntivo, attesa la sua natura provvisoria e di acconto, non vengono operate le trattenute fiscali né le altre trattenute eventualmente presenti sull’originario Assegno di invalidità.

4. Comunicazione agli interessati

Al fine di informare gli interessati delle predette attività, è stato predisposto l’invio di una comunicazione automatizzata al patronato, nel caso di pratiche patrocinate, e all’indirizzo e-mail indicato dall’assicurato in domanda per le pratiche non patrocinate.

5. Operatività delle sedi nel corso dell’attività di emissione dei mandati

La procedura PREVISAN viene chiusa nel periodo di predisposizione dei mandati aggiuntivi e riporta nella pagina iniziale un messaggio dell’operazione.

Per le pensioni interessate dal mandato viene aggiornato il campo GP1AL B1 con il valore 5, che ne impedirà la ricostituzione fino a quando non saranno disponibili su AGENDA 2 e sul Cassetto Previdenziale, in visualizzazione, i mandati aggiuntivi emessi, riconoscibili dal progressivo beneficiario 90 e da specifica descrizione.

6. Successive attività delle sedi

Come detto, i pagamenti così predisposti sono da considerare a titolo di acconto, e dovranno essere recuperati dalle sedi con gli arretrati derivanti dalla lavorazione della Conferma AOI non appena terminata l’emergenza COVID-19.

Si precisa che le posizioni con uno o più mandati aggiuntivi saranno escluse dall’inserimento nella lista RICUF002 (ricostituzioni batch per REVSAN) e per il ripristino del pagamento dovranno essere ricostituite a cura delle sedi, che dovranno procedere, altresì, al recupero delle somme corrisposte a titolo di acconto sugli arretrati da validare in procedura ARTE, il recupero dovrà essere effettuato come importo non deducibile.

Laddove l’assegno non sia stato confermato occorrerà procedere con immediatezza ad attivare le ordinarie modalità di recupero del pagamento divenuto indebito.