INPS – Messaggio 19 giugno 2020, n. 2514
NPIGPA – Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Cruscotto pratiche COVID
Come noto, con circolare n.50/2020, paragrafo n. 2, è stato disposto che i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, sono sospesi. Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.
Rientrano nella sospensione in argomento le pratiche il cui termine per l’accettazione del provvedimento ricada nel lasso temporale sopra indicato (come in seguito esemplificato) mentre ne sono escluse quelle i cui piani di ammortamento siano già in corso alla data del 23 febbraio 2020 e quelle i cui termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti siano già decorsi alla medesima data.
Nell’ambito della gestione privata, l’accettazione del provvedimento di riscatto e ricongiunzione si perfeziona per fatto concludente, per effetto del pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata. Nel caso di riscatti, l’intero onere ovvero – nel caso di pagamento rateale – la prima rata, devono essere versate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto. Il mancato o tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata comporta la caducazione della domanda originaria. Analogamente, per le ricongiunzioni il mancato pagamento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento, dell’importo corrispondente alle prime tre rate o di quello in unica soluzione comporta rinuncia alla ricongiunzione (per le ricongiunzioni a onere zero, è prevista l’accettazione espressa: l’interessato deve firmare per accettazione il provvedimento di accoglimento a onere zero ed inviarne una copia entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso con raccomandata AR. In caso contrario, la pratica di ricongiunzione sarà archiviata senza ulteriore avviso).
Per effetto della sospensione del termine di accettazione previsto dalla circolare n.50/2020, allorquando la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica cada entro il lasso temporale 23 febbraio 2020 – 1° giugno 2020, il differimento opera relativamente al periodo residuo del termine rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020. Nei casi in cui il predetto termine inizi a decorrere nel richiamato lasso temporale, l’inizio del decorso è spostato al 2 giugno.
A titolo esemplificativo, si riportano le due seguenti casistiche:
a) Notifica del provvedimento ricadente nell’arco temporale 23 febbraio – 01 giugno 2020;
b) Notifica del provvedimento avvenuta in data precedente al 23 febbraio 2020;
Nell’ipotesi sub a), opera la sospensione e il termine di 60 giorni inizierà a decorrere dal 2 giugno. Nell’ipotesi sub b), la sospensione opera relativamente al periodo residuo del termine di 60 giorni rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio. Il periodo residuo riprenderà a decorrere dal 2 giugno 2020.
La verifica del rispetto del termine di accettazione è affidato all’operatore che valuterà di convalidare il bollettino pagato oltre la scadenza su di esso riportata ma comunque entro il termine dei 60 giorni dalla notifica, considerando la prescritta sospensione.
Lo slittamento della scadenza della prima rata si ripercuote anche su tutte le rate successive, che andranno pagate nei mesi a seguire (versamenti mensili); tutto il piano rateale originario si sposta in avanti. Per le pratiche rientranti nella sospensione, gli interessati si troveranno, quindi, ad effettuare dei versamenti mensili, dopo il periodo di sospensione, utilizzando dei bollettini che riportano una data di scadenza non corrispondente a quella di pagamento (ad esempio, il primo bollettino con scadenza 29/02 sarà effettuato entro giugno 2020, il secondo bollettino con scadenza marzo sarà effettuato a luglio e così via).
Per coadiuvare l’operatore nelle attività di verifica sono stati realizzati degli interventi nell’ambito della piattaforma NPIGPA e “Gestione del Pagato”.
Le pratiche interessate dalla sospensione in argomento sono state estratte ed inserite in un apposto cruscotto denominato “cruscotto COVID19” reso disponibile in ambiente Intranet, al percorso: assicurato pensionato > Riscatti e ricongiunzioni > gestione del pagato > Versamenti.
All’interno del cruscotto sono consultabili tutte le pratiche estratte per ogni singola sede e, impostando i vari filtri disponibili, è possibile avviare una ricerca personalizzata. Selezionando il campo “con pagamenti” saranno visualizzabili tutte le pratiche per le quali si registrano dei pagamenti effettuati.
Nella visualizzazione del partitario, la pratica è poi contrassegnata da una apposita nota “pratica presente nel cruscotto COVID19” in modo da richiamare l’operatore sulla necessità di tener conto della sospensione dei termini nell’attività di controllo del pagato.
Infine, qualora si intenda definire la pratica con codice esito Y (rinuncia) per non aver rilevato il primo pagamento effettuato entro il termine di scadenza originario, un pop up con un messaggio di alert avverte l’operatore di tener conto della suddetta sospensione di termini prima di completare l’operazione di archiviazione.
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