INPS – Messaggio 21 maggio 2020, n. 2110
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti e art 73 modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, Titolo III, Capo I: Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27. Aggiornamenti procedurali e istruzioni operative.
Con riferimento al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.(ART. 72 MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI e ART 73 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, Titolo III, Capo I :Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), alla circolare 45 del 25 marzo 2020, ai messaggi Hermes 001537 del 08/04/2020, 001654 del 16/04/2020, 001721 del 23/04/2020 e 1803 del 29/04/2020 con il presente messaggio si comunica:
- l’aggiornamento delle applicazioni on line per l’acquisizione delle domande di Maternità e delle domande di permessi legge 104/1992;
- l’aggiornamento dell’applicazione “Gestione Maternità” per l’adeguamento del massimo dei giorni fruibili e periodo di fruizione per “Congedo COVID-19” in base a quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;
- l’aggiornamento dell’applicazione “Gestione permessi legge 104/1992” per l’adeguamento del massimo dei giorni fruibili e periodo di fruizione per congedo COVID-19 in base a quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;
- la modalità di conversione automatica di congedi parentali a conguaglio ricadenti in tutto o in parte dal 05/03/2020 al 31/07/2020 in “Congedi COVID-19” per un massimo di 30 giorni;
- la modalità di definizione delle pratiche di “Congedo COVID-19” dei lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio;
- il previsto aggiornamento dell’applicazione “Gestione Maternità” con lo sblocco della definizione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio potenzialmente definibili in tutto o in parte come Congedo COVID-19;
- i primi aggiornamenti previsti dell’applicazione “Gestione permessi legge 104/1992” per recepire quanto disposto dall’articolo 73 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
Con successivo messaggio saranno date istruzioni operative per la trasformazione d’ufficio dei congedi parentali a pagamento diretto e dei prolungamenti di congedi parentali, in congedi COVID-19 per periodi e giornate eccedenti rispetto a quelle considerate dalla trasformazione automatica di cui al messaggio 1721 del 23/04/2020, e per il ripristino dei congedi parentali o dei prolungamenti dei congedi parentali, in caso di esplicita richiesta del richiedente o di assenza di requisiti per congedi COVID-19.
- Aggiornamento delle applicazioni on line per l’acquisizione delle domande di Maternità e delle domande di permessi legge 104/1992
L’acquisizione online di domande di maternità è stata aggiornata come disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
È confermato che, anche in caso di figlio in condizione di disabilità, la domanda di CONGEDO COVID-19 va presentata tramite l’Acquisizione online di domande di maternità.
La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo complessivo di 30 giorni, per il periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I lavoratori dipendenti che hanno già presentato domanda di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale prima del 29 marzo 2020, per periodi all’interno dell’arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non devono presentare domanda di Congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono convertiti d’ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19.
Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l’apposita domanda, anche qualora l’interessato già abbia effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio).
Per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n.18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, anche se ricadenti nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio, non potranno essere trasformati d’ufficio nel congedo COVID-19 e tutti i periodi richiesti in domanda resteranno disciplinati e considerati come congedo parentale.
Chi ha presentato domanda di congedo parentale tra il 17 ed il 29 marzo per i periodi all’interno dell’arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non deve presentare domanda di congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono trasformati d’ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19. Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l’apposita domanda, anche qualora l’interessato abbia già effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio) nei periodi di attesa della proroga della misura.
- Aggiornamento dell’applicazione “Gestione Maternità” per l’adeguamento del massimo dei giorni fruibili e periodo di fruizione per congedo COVID-19 a quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata aggiornata in modo da recepire la modifica delle giornate massime fruibili e del periodo di fruizione di Congedi COVID-19 secondo quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ovvero 30 giorni massimi per richiedente e per nucleo familiare nel periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020.
- Aggiornamento dell’applicazione “Gestione permessi Legge 104/1992” per l’adeguamento del massimo dei giorni fruibili e periodo di fruizione per congedo COVID-19 a quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
L’applicazione “Gestione Permessi Legge 104/1992”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata aggiornata con la possibilità di variare i periodi delle pratiche di Congedo COVID-19 non definite inserendo fino ad un massimo di 30 giorni nell’intervallo di tempo dal 03/05/2020 al 31/07/2020.
Si fa presente che per congedi COVID-19 definiti, dopo l’annullamento è necessario accedere all’applicazione “Gestione Maternità” e procedere con l’acquisizione da operatore e la definizione. Come motivo di acquisizione da operatore è necessario inserire ‘Emergenza COVID-19’, compatibile con sole pratiche di Congedo Parentale con periodo ricadente dal 05/03/2020 al 31/07/2020. Per le acquisizioni con motivo ‘Emergenza COVID-19’ è possibile acquisire pratiche con periodo precedente alla data di presentazione della domanda.
- Modalità di conversione automatica di congedi parentali a conguaglio ricadenti in tutto o in parte dal 05/03/2020 al 31/07/2020 in “Congedi COVID-19” per un massimo di 30 giorni
Il giorno venerdì 22/05/2020 dalle ore 14 fino al termine delle attività l’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, non sarà accessibile per permettere la trasformazione automatica dei congedi parentali a conguaglio presentati prima del 29 marzo, con periodi ricadenti dal 05/03/2020 al 31/07/2020, in congedi COVID-19 per un massimo di 30 giorni per richiedente.
A completamento di tale attività sarà possibile individuare le pratiche interessate dal processo di trasformazione utilizzando le seguenti liste:
“Liste pratiche da lavorare – Pratiche da ridefinire” selezionando nel pannello di Ricerca avanzata il motivo di ridefinizione “Da conversione d’ufficio COVID-19”
“Liste a richiesta – pratiche per emergenza COVID-19” utilizzando i seguenti filtri
– periodo
– stato pratica
– categoria lavoratore
– tipo pagamento
– dante causa con handicap (si/no)
– origine pratica (Acquisizione, Prelievo, Conversione d’ufficio)
Accedendo alla singola pratica movimentata dal processo di trasformazione, nel TAB DOMANDA è possibile visualizzare le eventuali altre pratiche generate dal processo.
Sempre tramite lo strumento delle liste è possibile individuare, per eventuali ridefinizioni, pratiche di congedi parentali con periodi ricadenti dal 05/03/2020 al 31/07/2020 che non sono state movimentate dal processo di trasformazione automatica, in quanto in stato “RESPINTA” o “ANNULLATA”. Ciò sarà possibile accedendo alla voce di menù “Liste a richiesta – Pratiche per stato” e inserendo nel pannello di “Ricerca avanzata” il periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020, il tipo pratica ‘congedo parentale’, lo stato pratica ‘Respinta’ o ‘Annullata’.
- Modalità di definizione delle pratiche di “Congedo COVID-19” dei lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio.
Le pratiche di Congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti a conguaglio continueranno ad essere definite dal TAB “Esito istruttorio” analogamente alle pratiche di Congedo COVID-19 per lavoratori dipendenti a pagamento diretto, per gli iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi.
L’istruttoria automatica rimanda alla “istruttoria manuale” che esegue un set di controlli minimale; eventuali controlli di autocertificazioni o incompatibilità con la fruizione di altre prestazioni o altro saranno a carico dell’operatore che conferma l’accoglimento.
La procedura di istruttoria non termina mai con una respinta automatica. Quando un controllo non viene superato l’istruttoria si interrompe con un motivo che sarà valutato ed eventualmente adottato dall’operatore per una respinta manuale.
La procedura verifica in modo automatico la eventuale richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo art.23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore:
in caso di presenza di tale richiesta da parte del genitore richiedente il Congedo, la procedura non consente l’accoglimento della pratica;
in caso di presenza di tale richiesta da parte dell’altro genitore presente in domanda, la procedura evidenzia tale situazione con un messaggio informativo, in modo da consentire all’operatore di effettuare le verifiche di appartenenza dell’altro genitore allo stesso nucleo familiare.
La procedura utilizza lo stesso criterio anche per la verifica della capienza massima dei giorni di Congedo.
Per la lavorazione delle pratiche di congedo covid-19 derivanti da domande di congedo parentale o prolungamento presentate prima del 29 marzo 2020 oggetto di trasformazione o conversione, si allega modello di autocertificazione utilizzabile per il reperimento di ulteriori informazioni per la definizione delle pratiche (si richiamano in proposito le indicazioni contenute nella circolare 47/2012 e nel messaggio Hermes n. 547/2015 in materia di dichiarazioni sostitutive e dall’art. 264 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34).
- Aggiornamento dell’applicazione “Gestione Maternità” per lo sblocco della definizione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio potenzialmente definibili in tutto o in parte come Congedo COVID-19
Da lunedì 25 maggio l’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” sarà aggiornata per permettere la definizione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio potenzialmente definibili in tutto o in parte come Congedo COVID-19.
- Primi aggiornamenti previsti dell’applicazione “Gestione permessi Legge 104/1992” per recepire quanto disposto dall’articolo 73 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
Da venerdì 22 maggio l’applicazione “Gestione Permessi Legge 104/1992”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” sarà aggiornata in modo da non permettere la definizione di riposi giornalieri per Legge 104/1992 per Titolare e per assistenza a familiare disabile a pagamento diretto con periodo ricadente nei mesi di maggio e giugno 2020. Le restanti tipologie di pratiche possono invece essere definite con le usuali modalità.
A seguito del recepimento di quanto disposto dall’articolo 73 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 il blocco sarà eliminato e sarà data relativa comunicazione tramite messaggio Hermes.
Allegato
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
Cognome | |
Nome | |
Codice fiscale |
Nato/a
Il | |||
A | Provincia |
Stato |
Residente in
Città | Provincia |
Stato | |
Via/Piazza |
C.A.P. | Numero telefono |
Con riferimento al periodo di congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto legge n.18/20202, da me richiesto
Dal___________ al_____________
Dal___________ al_____________
Dal ___________al_____________
DICHIARO
che nel nucleo familiare non vi è altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
che nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
che nel nucleo familiare non vi è altro genitore disoccupato o non lavoratore;
che in caso di richiesta per figli disabili di congedo COVID-19 è stata accertata la disabilità in ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
che in caso di richiesta per figli disabili di congedo COVID-19 il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
di non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Mi impegno a comunicare all’INPS qualsiasi variazione entro trenta giorni dell’avvenuto cambiamento.
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt.48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Data_______________ Firma _________________________
Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal
Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall’Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere presentata all’INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n.21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall’Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.
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