INPS – Messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023
Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 – Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104 (di seguito, anche decreto Asset), recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il provvedimento, entrato in vigore l’11 agosto 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.
Il decreto Asset racchiude una serie di disposizioni afferenti a diversi ambiti di operatività. Per quanto di interesse dell’Istituto, assumono rilievo alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l’articolo 12 del menzionato decreto–legge prevede una serie di misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., che formeranno oggetto di una successiva e specifica circolare.
Tanto premesso, nel corso dell’iter di conversione in legge, il decreto Asset è stato novellato.
Tra le modifiche introdotte, si evidenzia la previsione dell’articolo 12–quater, che prevede norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico.
Pertanto, con il presente messaggio si illustrano i contenuti della citata disposizione e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.
- Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico
L’articolo 12-quater – inserito, come anticipato, in sede di conversione in legge del decreto Asset – reca norme transitorie di deroga, relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.
1.1 Destinatari
Le disposizioni di cui all’articolo 12-quater si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (NOTA 1), per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle Regioni individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione” Attualmente risultano istituite le seguenti Zone Economiche Speciali:
ZES Abruzzo – ZES Calabria -ZES Campania – ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata – ZES Sicilia Orientale – ZES Sicilia Occidentale – ZES Sardegna.
L’intera documentazione normativa di supporto è reperibile nel sito del Dipartimento per le politiche di coesione.
1.2 Caratteristiche delle disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria
Rientrano nella disciplina derogatoria prevista dall’articolo 12-quater del decreto Asset i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES, come identificata al paragrafo precedente.
Si osserva che fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori di lavoro che, come anticipato, hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico.
Ai sensi di quanto previsto dal menzionato articolo 12-quater, ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in argomento non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Conseguentemente:
ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l’unità produttiva richiedente, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
Per tutti gli altri aspetti relativi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui trattasi, diversi dai profili derogatori appena illustrati, si richiama la disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria, come prevista dal decreto legislativo n. 148/2015.
- Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12-quater del decreto Asset sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
La suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).
Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
2.1. Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria
Si ricorda che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
- Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
- Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria autorizzati ai sensi dell’articolo 12-quater del decreto-legge n. 104/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12- quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
- Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 12–quater del decreto–legge n. 104/2023, i trattamenti straordinari di integrazione salariale oggetto delle deroghe illustrate al paragrafo 1.2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, a 1,7 milioni per l’anno 2024 e a 1,4 milioni per l’anno 2025.
Ai fini del rispetto del citato tetto, il medesimo comma affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che “qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettiva emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa […], l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici […], dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Al riguardo, si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto o conguaglio) stabilite nel decreto di concessione.
Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale.
- Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), ai sensi dell’articolo 12- quater del decreto-legge n. 104/2023, si provvede all’istituzione dei seguenti nuovi conti a pagamento diretto, movimentati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU):
– GAU30490 – Onere per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), erogati direttamente – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Il conto rileverà, per il tramite della procedura accentrata dei pagamenti diretti, le prestazioni contraddistinte dal nuovo codice evento “149” nell’ambito del “Sistema UNICO”, secondo le istruzioni procedurali riportate al paragrafo 3.
I debiti per le prestazioni erogate, saranno contabilizzati al nuovo conto GAU10490. Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati, dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto in uso GPA10031, al codice bilancio di nuova istituzione “3298” – Somme non riscosse dai beneficiari – Trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES) – art. 12 quater D.L. 104/2023 – GAU.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al conto di nuova istituzione:
– GAU24490 – Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES) – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Al conto di entrata GAU24490 verrà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico”, il nuovo codice bilancio:
“1356 – Recupero trattamenti di integrazione salariale straordinaria imprese strategiche (ZES) – GAU”.
Il codice bilancio 1356 evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Infine, gli importi relativi alle partite risultate inesigibili che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto in uso GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il versamento della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro a titolo di finanziamento delle prestazioni, secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, nel caso di erogazione diretta dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all’articolo 12–quater del decreto-legge n. 104/2023, avverrà ai seguenti nuovi conti:
– GAU00490 – per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati direttamente ai beneficiari – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
– GAU21490 – per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati direttamente ai beneficiari – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti dei datori di lavoro, con numero documento “0000000005”.
Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai propri dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio si istituisce il seguente conto:
– GAU30493 – per la rilevazione dell’onere per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, da abbinare al codice evento “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale esposta in dichiarazione Uniemens con il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12- quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, si nomina il conto di seguito riportato:
– GAU21493 contribuzione addizionale dovuta dalle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, tramite conguaglio UniEmens – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Infine, considerata la generica previsione normativa in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale che definisce per i periodi di erogazione delle suddette prestazioni il trasferimento a carico della GIAS della contribuzione correlata, si istituisce al riguardo il conto GAU32490, valido per entrambe le modalità di pagamento sopra esposte, da movimentare in sezione Dare in contropartita dei conti in uso della serie “22XXX” (sezione Avere) delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU30490 |
Denominazione completa | Onere per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), erogati direttamente – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. |
Denominazione abbreviata | TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12-QUATER DL 104/23-DIR |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 3U1205009 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU10490 |
Denominazione completa | Debiti v/beneficiari per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), erogati direttamente – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. |
Denominazione abbreviata | DEB.V/BENEF. TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23-DIR |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 3U1205009 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU24490 |
Denominazione completa | Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES) – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 |
Denominazione abbreviata | E/V- REC-REINTR. TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23- |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 -S |
Capitolo/Voce di bilancio | 3E1309001 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU00490 |
Denominazione completa | Credito accertato nei confronti delle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinario erogati direttamente ai beneficiari – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 |
Denominazione abbreviata | CRED.CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23-RACE |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 3E1101027 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU21490 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto dalle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati direttamente ai beneficiari – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; |
Denominazione abbreviata | CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23-RACE |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 3E1101027 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU32490 |
Denominazione completa | Onere per i contributi figurativi relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, a favore dalle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 |
Denominazione abbreviata | CONTRIB. FIGURATIVA TRATT.INTEGR.SALAR. D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23- |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | UTB14001604 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU30493 |
Denominazione completa | Onere per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; |
Denominazione abbreviata | TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12-QUATER DL104/23-UNIMENS |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 3U1205002 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU21493 |
Denominazione completa | Contribuzione addizionale dovuta dalle aziende operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, tramite conguaglio UniEmens – articolo 12 quater del decreto decreto[1]legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; |
Denominazione abbreviata | CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12 QUATER DL 104/23-UNIMENS |
Validità e Movimentabilità | 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ |
Capitolo/Voce di bilancio | 1E1101001 |
—
Note:
(1) Il decreto-legge n. 91/2017 è stato successivamente modificato dall’articolo 57 del decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Circolare 10 luglio 2020, n. 84 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Nuove norme…
- INPS - Circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 - Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 - Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei…
- INPS - Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 - Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di…
- INPS - Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 - Eventi alluvionali - Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…