AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 337 del 5 giugno 2023
Integratori alimentari – Aliquota IVA applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) dichiara di essere una biotechstartup che opera nel settore sanitario.
La Società ha sviluppato cinque preparazioni alimentari (di seguito i ”prodotti”):
1. ”XRestore”, per contrastare i processi infiammatori e regolare l’equilibrio intestinale;
2. ”XImmuno”, per stimolare il sistema immunitario e contribuire al normale metabolismo energetico;
3. ”XSlowing”, per regolare il benessere intestinale;
4. ”XComfort”, per riequilibrare il benessere intestinale;
5. ”XMotility”, per regolare il transito intestinale.
Le caratteristiche generali dei prodotti e le loro composizioni chimiche sono state analizzate nei prescritti pareri di classificazione rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito, ”ADM”), allegati all’istanza.
La Società chiede chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni delle preparazioni alimentari sopra indicate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante, richiamata la normativa e la prassi al riguardo, ritiene che tutti i prodotti possano rientrare tra le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d.ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura», previste dal numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”), con applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
Ciò in quanto i pareri di classificazione resi dall’ADM confermano la classificazione delle suddette preparazioni, alla sotto voce doganale ”21069092” corrispondente alla previgente voce ”2107” della Tabella in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata nel numero 80) della Tabella A.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come più volte ricordato da questa Agenzia, i cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili in base al parere dell’ADM ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che agli stessi si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, (”preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Sulla base delle informazioni fornite dall’Istante, sentito anche il parere dei propri Laboratori chimici, ADM ritiene che tutti e cinque i prodotti oggetto del presente interpello siano riconducibili al Capitolo 21 «Preparazioni alimentari diverse» in particolare alla voce 21069092.
ADM, infatti, rappresenta che ”le preparazioni alimentari in questione devono essere classificate nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare Regole n. 1 e n. 6) nell’ambito del Capitolo 21, denominato ”Preparazioni alimentari diverse”, alla Voce 2106 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al codice NC 21069092 … in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l’organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30”. A supporto di questa classificazione ”riporta quanto specificato in merito dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che indicano la collocazione nella voce 2106 di prodotti (anche a base di piante, semi, frutta) che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato generale ed al benessere salutare (punto 14). Le stesse note indicano, inoltre, che sono classificate alla voce 2106 anche le preparazioni indicate spesso come ”complementi alimentari”, costituite a base di uno o più elementi come vitamine, estratti, aminoacidi, ecc.. Tali prodotti sono spesso confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorando le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti (punto 16)”.
Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.