AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2021, n. 502
Intermediazione nella cessione di titoli azionari – Regime IVA – Art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel corso dell’anno X, la società istante Alfa S.p.A., ha posto in essere un’operazione di scissione parziale non proporzionale, con opzione asimmetrica, per effetto della quale ha trasferito un compendio di — alla società Beta S.p.A.
Nel contesto di tale operazione, alcuni azionisti di Alfa hanno esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) e g), e dell’art. 2437-quinquies del codice civile o il diritto di vendita ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4,c.c.. Si è, dunque, posta l’esigenza di liquidare il valore delle azioni oggetto del diritto di recesso o di vendita secondo la procedura prevista dall’art. 2437-quater c.c.. La procedura di liquidazione prevista dal codice civile si articola nelle seguenti fasi:
– offerta in opzione agli altri soci. Le azioni sono, in primo luogo, offerte in opzione agli altri soci (che non hanno esercitato il diritto di recesso o di vendita),secondo l’iter dettagliato dell’art. 2437-quater c.c.;
– collocamento presso terzi. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni loro offerte in opzione, gli amministratori possono provvedere a collocare l’inoptato presso terzi (cfr. quarto comma dell’art. 2437-quater c.c.). La decisione circa l’opportunità e la convenienza di procedere al collocamento presso terzi è rimessa alla discrezionalità degli amministratori.
– acquisto da parte della società. In caso di mancato collocamento, le azioni devono essere acquistate dalla società (ovvero, nel caso in esame, da Alfa), utilizzando, ove presenti, riserve disponibili o utili distribuibili (anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2357, terzo comma, c.c., per l’acquisto di azioni proprie; cfr. quinto comma dell’art. 2437-quater c.c.);
– riduzione del capitale sociale o scioglimento della società. Ove la società non abbia riserve disponibili con cui acquistare le azioni rimaste invendute, il sesto comma dell’art. 2437-quater c.c. prevede che debba essere deliberata la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
Nel caso in esame, Alfa ha posto in essere la prima fase della procedura di liquidazione, offrendo in opzione e prelazione ai propri azionisti le azioni oggetto del diritto di recesso o di vendita; tali azioni sono state offerte al prezzo unitario di euro …, corrispondente al valore di liquidazione determinato ai sensi dell’art. 2437-ter c.c.
Ad esito di tale offerta, le azioni inoptate (c.d. “Azioni Residue”) ammontavano complessivamente a n. …. azioni, corrispondenti a circa il …. per cento del capitale sociale della società, per un controvalore di liquidazione pari ad euro ……. Per le Azioni Residue si era inizialmente ipotizzato che esse fossero acquistate direttamente da Alfa, saltando così la fase che prevede il collocamento presso soggetti terzi non disponendo di riserve disponibili o utili distribuibili, la società istante avrebbe dunque dovuto deliberare la riduzione del capitale sociale.
Si è, tuttavia, posta l’esigenza di individuare una modalità alternativa che consentisse di mantenere inalterata la patrimonializzazione della società. In particolare, è stata ipotizzata la soluzione di procedere ad un collocamento privato – nella forma di accelerated book building – a “prezzo fisso” (ovvero euro ….., corrispondente al valore di liquidazione delle Azioni Residue), con una o più istituzioni finanziarie che si sarebbero impegnate ad acquistare le azioni invendute al termine del processo.
In base alla procedura ipotizzata, la società istante avrebbe dovuto corrispondere una commissione al soggetto collocatore e tale onere sarebbe dovuto rimanere a carico della società stessa, essendo pacifico il diritto dei soci receduti a ricevere l’intero valore di liquidazione delle Azioni Residue.
La società ha pertanto deciso di ricorrere al collocamento privato e, a tal fine, ha stipulato un contratto con la società Gamma, residente all’estero.
Per effetto di tale contratto, Gamma si impegna a collocare le Azioni Residue presso determinati soggetti o ad acquistare essa stessa le azioni rimaste invendute. In altri termini, Gamma si impegna ad effettuare il collocamento, fornendo, nel contempo, la garanzia del buon esito dell’operazione (ovvero assumendo su di sé il rischio del mancato collocamento), secondo lo schema tipico del “collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente”, che costituisce uno dei servizi e attività di investimento previsti dall’art. 1, quinto comma, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (i.e. “TUF”).
Il collocamento delle Azioni Residue è avvenuto tramite una procedura di accelerated book building (anche “ABB”) con cui Gamma ha contattato i potenziali acquirenti (investitori qualificati e investitori istituzionali), al fine di raccogliere gli ordini dei soggetti interessati e stabilire così il prezzo di vendita delle Azioni Residue.
Ad esito della procedura di ABB, tutte le Azioni Residue sono state collocate sul mercato.
Alfa ha corrisposto a Gamma una commissione definitivamente calcolata in misura pari ad euro … per Azione Residua.
Posto che la prestazione resa da Gamma è, ai fini IVA, territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la società istante chiede chiarimenti in merito al regime IVA applicabile a tale prestazione, nonché in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge, da parte di Alfa, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del citato decreto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che l’attività resa da Gamma nell’ambito del Placement Agreement soddisfi le caratteristiche per essere inquadrata tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative ad un’operazione di cessione di azioni, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) e n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che la relativa remunerazione deve essere assoggettata al regime di esenzione, anche ai fini dell’applicazione del regime di reverse charge da parte di Alfa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si fa presente che le valutazioni di carattere fiscale che seguono prendono atto acriticamente dello schema negoziale adottato per disciplinare il rapporto tra Alfa e Gamma e prescindono da ogni considerazione circa la correttezza del suddetto schema dal punto di vista giuridico, nonché rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (i.e. “TUF”), dal momento che tali valutazioni non rientrano nelle competenze della scrivente.
Restano, quindi, impregiudicati i poteri della competente Autorità di vigilanza e di conseguenti effetti sulle indicazioni di carattere fiscale rese da questa Amministrazione al riguardo.
Ciò posto, occorre rilevare che l’art. 10, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che sono esenti da IVA le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)” del medesimo art. 10. Tra queste rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (n. 4).
Tali disposizioni recepiscono l’art. 135, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva2006/112/CE, ai sensi del quale gli Stati membri esentano: “Le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2”.
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di chiarire che il termine “negoziazione” “(…) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’ entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto” (cfr. sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punti 39 e 40).
Ne emerge che l’esenzione in commento è di tipo oggettivo e che l’attività di intermediazione ivi inclusa si sostanzia nel “fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”.
Circa il perimetro applicativo dell’art. 10, primo comma, n. 9), è utile, altresì, richiamare i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 77 del 16 luglio 1998 e n. 354/E del 6 dicembre 2007, in base ai quali sono riconducibili nel novero della figura negoziale dell’intermediazione tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi, come, ad esempio, si verifica nei contratti di mandato, agenzia e mediazione (cfr. risposta interpello n. 75 del 24 febbraio 2020).
Al fine di verificare se la fattispecie rappresentata dalla società istante sia riconducibile all’ambito applicativo delle citate disposizioni, è necessario analizzare le caratteristiche dell’operazione che intercorre tra Alfa e Gamma.
In particolare, gli impegni contrattuali assunti dalla Gamma nei confronti di Alfa possono essere sintetizzati nei termini seguenti: (i) collocamento delle azioni di Alfa presso investitori professionali in Italia; (ii) acquisto diretto delle azioni non acquistate dagli acquirenti terzi al termine del collocamento.
L’operazione di cui al punto (i), denominata “accelerated book building”(“ABB”), consiste nel collocamento presso terzi (i.e. investitori istituzionali) delle azioni di Alfa oggetto del diritto di recesso o del diritto di vendita non collocate presso gli azionisti della banca (i.e. inoptate), tramite l’intervento di Gamma, in qualità di “Sole Global Coordinator e Bookrunner”, vale a dire di “coordinatore” nel processo di collocamento di dette azioni.
In base a quanto stabilito nel contratto, Gamma si impegna a collocare le azioni di Alfa in conformità con qualsiasi legge e regolamento applicabile e presso gli investitori ritenuti idonei secondo il parere di Gamma
È il caso di evidenziare che, sebbene l’attività di cui trattasi riguardi azioni di cui sono titolari i soci receduti, da un punto di vista sostanziale, l’interesse al collocamento presso terzi delle azioni inoptate è di Alfa, in quanto la società è tenuta a corrispondere ai soci receduti l’intero valore di liquidazione delle azioni residue, quale sia la forma di liquidazione adottata, tra quelle previste dal Codice Civile. Conseguentemente, Alfa assume l’onere economico dell’operazione di collocamento delle azioni (i.e. la commissione a favore di Gamma).
Ad avviso della scrivente, l’attività di collocamento delle azioni residue (rectius, di coordinatore/gestore del collocamento delle stesse) in forza della quale Gamma individua gli investitori istituzionali/qualificati acquirenti delle suddette azioni e a fronte della quale Gamma ha diritto di percepire la commissione di euro…..per ogni azione residua, può ricondursi ad una forma di intermediazione atipica nell’ambito della cessione di titoli azionari.
Conseguentemente, si è dell’avviso che la suddetta attività svolta da Gamma in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner a favore di Alfa, finalizzata al collocamento delle azioni inoptate, possa fruire del regime di esenzione in applicazione di quanto disposto dai nn. 4) e 9) dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n.633 del 1972.
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