La Federreti, Federazione sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità , ha avanzato istanza di interpello n. 11 del 17 aprile 2015 al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge.
In particolare l’istante chiede se, nell’ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall’art. 5, comma2, Legge n. 68/1999, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
In risposta al quesito avanzato il Ministero del Lavoro ritiene che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito del Federreti (Federazione sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge.
“…Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 – direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori – non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili le attività individuate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/III/7167 del 2 aprile 2008).
Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
In risposta al quesito avanzato si ritiene, pertanto, che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.”.
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