La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23719 depositata il 21 ottobre 2013 intervenendo in materia di IRAP ha affermato che non è soggetto all’’Irap l’avvocato che svolge collaborazioni in diversi studi professionali non propri, in quanto la prova dell’assenza di organizzazione oltre che dal quadro RE, allegato alla dichiarazione dei redditi, può essere fornita con altri documenti inerenti l’attività (fatture con cadenza mensile rilasciate da uno studio ecc.), se rilevanti ai fini dell’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione.
La vicenda ha origine con la presentazione di due distinte istanze volte ad ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate a titolo di IRAP per mancanza del presupposto soggettivo. L’Amministrazione finanziaria opponeva alla prima il silenzio-rifiuto, mentre provvedeva sulla seconda emettendo formale atto di diniego.
Il contribuente avverso i provvedimenti dell’Agenzia proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente e condannava l’Amministrazione al rimborso dell’IRAP. L’Ufficio proponeva, avverso la sentenza di primo grado, ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che riformo parzialmente la decisione dei giudici di prime cure. Infatti i giudici di appello pur confermando la mancanza dell’organizzazione autonoma dichiaravano la decadenza del contribuente ex art. 38 Dpr n. 602/1973 dal rimborso del versamento IRAP, pari a lire 1.275.000, eseguito in data 8.6.1998, essendo stata presentata la istanza di rimborso soltanto in data 19.9.2002.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo infondata la doglianza dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il presupposto impositivo della “autonoma organizzazione”, nel caso di attività di lavoro autonomo per professione abituale si realizzerebbe “in re ipsa” essendo, per definizione, “autonomo” il lavoratore che è in grado di organizzare da sé la propria attività professionale, artigianale od artistica.
Pertanto, per i giudici di legittimità: “Gli elementi integrativi del presupposto di imposta (autonoma organizzazione) ricorrono quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo I’id quod plerurnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Ne consegue che il requisito della ‘autonoma organizzazione’ non può essere implicitamente desunto dalla nozione di abitualità, né deve essere inteso in senso soggettivo come “auto-organizzazione” creata e gestita direttamente dal professionista in quanto esente da vincoli di subordinazione (propri del lavoro dipendente), ma deve essere intesa in senso oggettivo come apparato distinto dalla persona del professionista, costituito dall’aggregazione di beni strumentali e/o risorse umane.
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