La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) con i comma da 639 e seguenti viene istituito la nuova IUC (imposta unica comunale) che sostituisce la precedente IMU. La nuova imposta IUC è già oggetto di modifica e rivisitazione.
Allo stato attuale si ipotizza che il governo voglia elevare l’aliquota della TASI dal 2,5 al 3,5 per mille di conseguenza, l’aliquota massima dell’IMU + TASI dal 10,6 al 11,6 per mille. In contrappeso si dovrebbero prevedere delle detrazioni per la TASI anche se limitate all’abitazione principale.
L’imposta unica comunale (IUC) si basa, come statuito dalla norma istitutiva, su due presupposti impositivi:
- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC, come chiaramente disposto dal comma 639, è composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti(TARI), destinata sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI, stabilito dal comma 641, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il presupposto impositivo della TASI, stabilito dal comma 669, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Tassazione per le Abitazione principale
Ai fini IMU vanno escluse dall’imposta le abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per la TASI la base imponibile, definita ai sensi del comma 675, è la medesima di quella dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota non potrà superare il 2,5 per mille. Dal momento che il titolare del diritto reale coincide con l’occupante, l’imposta sarà di fatto dovuta solo dal titolare del diritto reale, non potendosi mai configurare l’alterità tra titolare del diritto reale e occupante. Non potrà, quindi, determinarsi alcuna ripartizione dell’onere tra proprietari e occupanti, con applicazione in capo agli inquilini di una’aliquota tra il 10 e 30 per cento e la restante parte a carico dei proprietari come previsto dal comma 681.
La TARI è un tributo che di fatto sostituisce la TARSU/TARES/TIA e quindi è dovuta ed è regolato dai commi 682 e seguenti.
Tassazione degli Altri fabbricati
Per quanto concerne l’IMU lo stesso è dovuto applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal comune che non potrà superare il 10,6 per cento. Per le unità abitative locate, il tributo dell’IMU si aggiunge alla tassazione IRPEF ordinaria, fermo restando la possibilità da parte dei Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 4 per mille per gli immobili locati a canone concordato.
Per le unità abitative non locate, dal 2013, si verserà l’imposta sui redditi non essendo più assorbita dall’IMU con un ulteriore aggravio: il reddito derivante dalle suddette unità immobiliari che si trovano nel medesimo Comune in cui si trova l’abitazione principale sarà maggiorato del 50%. Si sottolinea che il peggioramento dell’imposizione riguarderà le seconde case sfitte che si trovano nel medesimo comune in cui è ubicata l’abitazione principale comprendendo anche le unità concesse in comodato a parenti e amici.
Per il tributo TASI come già chiarito in precerdenza la base imponibile è la stessa dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota base è pari all’1 per mille con possibilità in capo ai Comuni di azzerarla o portarla al suo valore massimo pari al 2,5 per mille. L’imposta va suddivisa tra proprietari e occupanti (se diversi). La parte in capo agli inquilini oscilla tra il 10 e 30 per cento. La restante parte sarà a carico dei proprietari. Va aggiunto che la sommatoria IMU+TASI non potrà superare l’aliquota massima prevista per l’IMU, pari al 10,6 per mille.
Il Tributo inerente alla raccolta dei rifiuti denominato TARI esso si basa sugli stessi criteri tariffari della precedente tassa e l’importo finale non dovrebbe modificarsi rispetto al tributo al passato.
Terreni agricoli
Ai fini della tassazione di tali immobili la base imponibile per il tributo IMU inerente i terreni agricoli è determinata assumendo il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Un’importante eccezione riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: il moltiplicatore è pari a 75. Per individuare i soggetti che possono fruire del moltiplicatore ridotto, di grande importanza è la circolare del dipartimento delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.
I terreni agricoli dovrebbero essere assoggettati alla TASI nonostante la scarsa chiarezza della norma che, delineando il presupposto oggettivo, si riferisce alle “… aree scoperte nonché di quelle edificabili…”.
I terreni agricoli non si applica il tributo TARI che sarà applicato solo ai fabbricati rurali strumentali.
Fabbricati rurali strumentali
Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (per il ricovero degli animali, attrezzatura, prodotti agricoli, abitazioni dipendenti impiegati e altro) la nuova IMU prevede la loro esclusione dal tributo. Si tratta di immobili iscritti in catasto sotto la voce D10 oppure contrassegnati dalla lettera R.
Mentre saranno sottoposti all’applicazione della TASI il nuovo tributo sui servizi indivisibili. Stessa base imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i relativi coefficienti). L’aliquota è pari all’1 per mille, non rivedibile al rialzo. Si ritiene, invece, che il comune possa rivedere al ribasso tale aliquota così come prevedere specifici casi di esenzione.
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