La Corte di Giustizia CE-UE con la sentenza n. C-124/12 del 18 luglio 2013 interviene in materia di detrazione IVA affermando che l’impresa che sostiene le spese per il trasporto dall’abitazione al luogo di lavoro, per l’acquisto di indumenti e dispositivi di protezione, nonché per le trasferte di lavoratori dipendenti di un’altra società, che essa impiega in base a un contratto di fornitura di personale, ha diritto di detrarre l’Iva su tali spese.
La vicenda ha riguardato una società bulgara, che gestiva una centrale elettrica, si avvaleva, a tempo pieno, delle prestazioni di lavoratori, in base a un contratto di fornitura di personale, stipulato con una società di servizi. La fornitrice assumeva il personale e lo poneva a disposizione della società utilizzatrice, in cambio di un corrispettivo, ricomprendente stipendi e contributi dei lavoratori.
La società bulgara forniva abiti di lavoro, dispositivi di protezione individuale, servizio di trasporto da e per la centrale, spese di missione.
Il Fisco bulgaro riteneva che al gestore della centrale non competesse la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto dei servizi descritti, poiché questi erano destinati ad essere forniti, a titolo gratuito, dall’ ente fornitore.
Rigettato il ricorso amministrativo proposto dalla società, la stessa instaurava un contenzioso, reclamando il diritto alla detrazione dell’Iva, avendo di fatto usufruito dei lavoratori, facendosi carico dei relativi costi ed adempiuto ai relativi obblighi di legge.
Il Giudice bulgaro sottoponeva alcune questioni pregiudiziali alla Corte, tra cui: 1) la compatibilità con la direttiva Iva, della normativa nazionale, in forza della quale al soggetto passivo non deve essere riconosciuto alcun diritto di detrarre l’Iva assolta per la fornitura dei servizi in questione, in quanto forniti a titolo gratuito a persone fisiche che lavorano per il soggetto passivo, tenuto conto delle peculiarità del caso; 2) la possibilità di introdurre, in base alla direttiva Iva, una condizione limitante l’esercizio del diritto a detrazione avente ad oggetto i beni o i servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito, ove detta limitazione non sussistesse al momento dell’adesione dello Stato stesso all’Ue.
La decisione
La Corte Ue premette che il diritto alla detrazione non può essere limitato e va esercitato immediatamente per tutte le imposte gravanti sulle operazioni effettuate a monte.
Detto meccanismo garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché soggette a Iva.
Infatti, la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, è necessaria affinché il diritto a detrazione dell’Iva assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo.
Ebbene, il trasporto, da parte del datore di lavoro, dei dipendenti dalla propria abitazione al posto di lavoro risponde a finalità private. Diverso il caso in cui sussistano difficoltà logistiche: in tal senso, la prestazione di trasporto non viene effettuata per fini estranei all’impresa.
In ogni caso, sarebbe contrario al principio della neutralità dell’Iva far gravare su un soggetto passivo l’Iva relativa a spese, rispetto alle quali è pacifico che esse siano state effettuate ai fini di un’attività economica anch’essa soggetta a Iva, con la motivazione che il soggetto passivo non è il datore di lavoro dei dipendenti, per il cui lavoro sono state sostenute delle spese.
Quanto alla seconda questione, la Corte nota come la modifica introdotta al diritto bulgaro al momento dell’adesione all’Unione europea ha esteso l’ambito delle limitazioni rispetto alla situazione esistente prima dell’adesione: ciò è in contrasto con l’articolo 176, comma 2, direttiva Iva.
Conclusioni
La direttiva Iva è contraria a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi ai lavoratori, non può detrarre l’Iva afferente tali spese, con la motivazione che i dipendenti sono messi a sua disposizione da un’altra entità e, pertanto, non possono essere considerati come personale del soggetto passivo, nonostante abbiano un nesso diretto e immediato con le spese generali, inerenti al complesso delle attività economiche.
L’articolo 176, comma 2, direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto alla detrazione, in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione del diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre, invece, una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi.
Spetta, infine, al giudice nazionale interpretare le disposizioni interne conformemente al diritto dell’Unione, sino alla disapplicazione della norma nazionale in contrasto con l’articolo 176, comma 2, direttiva Iva.
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