Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza n. 950 sez. 10 depositata il 1° dicembre 2022 – Il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solo quando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, a cui sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, acquistando tali beni e servizi, partecipava ad un’operazione di evasione dell’IVA. A tal fine le autorità tributarie devono procedere a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale. Dopo aver effettuato tali valutazioni il beneficio del diritto a detrazione, secondo il giudice europeo, può essere negato solo qualora i fatti siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano mere supposizioni