La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 15235 del 28 marzo 2017 è intervenuta in tema del reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 per omesso versamento IVA ha affermato che la crisi economica e/o crisi aziendale costituisce causa di esclusione della responsabilità penale precisando, tuttavia, una prova rigorosa dell’impossibilità effettiva di recuperare le risorse finanziarie utili. Tale impossibilità di adempiere gli obblighi tributari deve essere assoluta e insuperabile nonostante l’impegno dell’azienda
La vicenda ha riguardato una vedova succeduta nella carica di amministratore di una società immobiliare a cui veniva contestato il reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 per aver omesso il pagamento dell’IVA. Il Tribunale assolveva l’amministratrice dal reato contestato per aver dimostrando l’obiettiva impossibilità di far fronte all’obbligazione tributaria e la sua totale estraneità alle vicende che hanno generato il dissesto. La Corte di Appello riformava la decisione di primo grado condannava l’amministratrice alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’amministratrice proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della ricorrente in forza di costante e condiviso indirizzo di legittimità il reato in questione presuppone il dolo generico dell’imprenditore, da intendersi come coscienza e volontà di non versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo considerato (Cass. Sez. Unite sent. n. 37425/2013).
Per cui, i giudici del palazzaccio, secondo il costante indirizzo di legittimità l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione del dolo e quindi della responsabilità penale. Ciò a condizione che lo stesso provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Cass. sent. n. 20226/2014).
Pertanto per escludere la responsabilità penale dell’imprenditore e/o amministratore è necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (per esempio vendita di beni, cessione di rami d’azienda, stipula di contratti di finanziamento ecc.).
Deve dunque essere allegata ogni prova utile a dimostrare le condotte poste in essere per recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza tuttavia esservi riusciti per cause indipendenti dalla propria volontà e quindi non imputabili.
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