Agenzia delle Entrate – Risposta n. 207 del 22 aprile 2022
IVA – regime editoria – percentuale forfetaria di resa per l’anno 2021 – art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante rileva che, ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il commercio di prodotti editoriali è previsto uno speciale regime monofase in cui l’imposta sul valore aggiunto viene corrisposta esclusivamente dall’editore. Le successive cessioni effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione dei prodotti (distributori, edicolanti, ecc.) sono considerate cessioni “escluse”, per le quali viene meno dunque il meccanismo della rivalsa.
Per quanto di interesse ai fini dell’istanza, la società rappresenta che l’IVA è dovuta dall’editore sul prezzo di vendita al pubblico, con due criteri alternativi basati:
- sul numero delle copie effettivamente vendute;
- sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una certa forfetizzazione della resa (regola questa largamente usata dagli In particolare, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, “L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici (…)”
Rileva altresì l’istante che, nel contesto della pandemia da COVID-19, per sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, l’articolo 187 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) aveva introdotto per l’anno 2020 un regime straordinario che innalzava al 95 per cento la percentuale di forfetizzazione della resa per il commercio di quotidiani e periodici.
Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) pubblicato nella GU n. 123 del 23 maggio 2021, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in continuità con quanto previsto dall’articolo 187 citato, ha esteso anche al 2021 la percentuale di forfetizzazione del 95 per cento di giornali quotidiani e periodici. In particolare, l’articolo 67, comma 7, del Decreto Sostegni Bis prevede “Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.“
Con l’istanza presentata, la società chiede di sapere se il criterio della forfetizzazione del 95 per cento si rende applicabile all’intero anno 2021. A completamento, l’istante rileva che non sono stati riscontrati documenti ufficiali di prassi che chiariscano l’ambito temporale di applicazione della normativa in commento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al quesito posto, l’istante ritiene che il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per giornali e periodici cartacei di cui all’articolo 67 del decreto Sostegni Bis debba essere applicato per l’intero anno 2021, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, sulla base di una interpretazione letterale della disposizione (“Per l’anno 2021 […]“). Facendo riferimento al significato proprio di tale locuzione pare indubbio che il summenzionato criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento sia applicabile a tutto l’anno d’imposta 2021. Tale interpretazione è suffragata anche dalla relazione illustrativa del decreto, a mente della quale il comma 7 “applica anche per l’anno 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell’80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020 dall’articolo 187 del decreto 34 (decreto Rilancio). In Particolare viene stabilito che per l’anno 2021, per il commercio di quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo della forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria).” Peraltro, il riferimento all’anno 2021 pare coerente con il fatto che, ai fini dell’IVA, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare;
- in secondo luogo la suddetta interpretazione è avvalorata anche dalla ratio legis, volta a sostenere la distribuzione di prodotti editoriali in edizione cartacea nonostante le restrizioni imposte a causa della pandemia. In tale contesto, negare che tale disposizione possa essere applicata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 25 maggio 2021 sarebbe del tutto incoerente rispetto alla volontà del legislatore di agevolare la diffusione dei giornali periodici nonostante il contesto pandemico;
- inoltre, la suddetta interpretazione pare ragionevole anche sotto il profilo sistematico, laddove si pensi che analoga disposizione era prevista anche in relazione all’anno Sarebbe evidentemente illogico, infatti, che il criterio di forfetizzazione del 95% trovasse applicazione nella sola frazione d’anno intercorrente tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021 se si considera che il medesimo criterio trovava applicazione anche nel 2020 (anno di prima applicazione): se così fosse, infatti, dovrebbe applicarsi il criterio di forfetizzazione del 95% fino al 31 dicembre 2020, quello ordinario dell’80% nella frazione dell’anno dal 1° gennaio 2021 al 25 maggio 2021 e, nuovamente, il 95% nella residua frazione 26 maggio-31 dicembre 2021, in modo del tutto asistematico e irragionevole;
- infine, l’applicazione della percentuale del 95 per cento a tutto il 2021 è suffragata anche dalla stima di perdita di gettito IVA prevista per l’anno 2021 rispetto alla perdita prevista in relazione all’anno 2020 per la medesima Infatti, la relazione tecnica all’articolo 187 del Decreto Rilancio – che ha innalzato, nel corso del 2020, al 95 per cento la percentuale di forfetizzazione della resa – prevedeva una perdita potenziale annuale pari a 20,66 milioni di euro. Tuttavia, poiché il Decreto Rilancio è entrato in vigore in data 19 maggio 2020, la relazione tecnica poc’anzi citata precisava che “Considerata l’entrata in vigore in corso d’anno 2020, si stima una perdita di gettito di circa 13 mln di euro nel 2020“, rapportandola quindi alla frazione d’anno in cui la norma è entrata in vigore. Ebbene, a fronte della medesima agevolazione, la relazione tecnica all’art. 67 del Decreto Sostegni Bis stima invece una perdita di gettito “piena”, pari a 20,66 milioni di euro, assumendo dunque che l’agevolazione operi in relazione all’intero periodo d’imposta 2021.
Per i motivi suesposti e sulla base degli elementi indicati, l’istante chiede di confermare la soluzione interpretativa sopra proposta, secondo cui il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all’art. 67, comma 7, del DL Sostegni Bis debba essere applicato per l’intero anno 2021.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito oggetto dell’istanza di interpello riguarda il regime speciale monofase dell’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA viene assolta esclusivamente dall’editore, intendendosi per tale colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell’opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni “escluse”, per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.
In applicazione del regime speciale, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:
- metodo delle copie Con questo sistema l’imposta è calcolata dall’editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l’IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall’editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
- metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa, che, dal 1° gennaio 2002, (cfr. articolo 52, comma 75, legge 28 dicembre 2001, n. 448) è pari all’80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri. Questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. La somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori. L’imposta a carico dell’editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa
Quindi, il primo regime è obbligatorio per le cessioni di:
- cataloghi (ivi compresi quelli di informazione libraria);
- giornali e periodici pornografici;
- giornali quotidiani, periodici, libri scolastici con o senza supporti integrativi e libri diversi da quelli scolastici con o senza altri beni.
Il secondo regime si applica limitatamente al commercio di libri diversi da quelli scolastici, giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ed i giornali e periodici pornografici) per i quali costituisce il sistema base, salvo opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.
Con l’intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 che si sono registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima con il Decreto Rilancio, per l’anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l’anno 2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall’80% al 95%.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all’art. 67, comma 7, del DL Sostegni Bis possa essere applicato per l’intero anno 2021 ovvero se debba essere applicato solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.
Come già rilevato, analoga disposizione era stata introdotta per l’anno 2020 dal Decreto Rilancio, il quale, al comma 1 dell’articolo 187, aveva disposto che ” Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi“.
In relazione alla previsione del citato Decreto rilancio, nel Dossier della Relazione Tecnica della Camera, si legge chiaramente che “la norma in esame, pur entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per l’anno 2020“.
Per quanto concerne, invece, la successiva analoga disposizione introdotta dal Decreto Sostegni Bis per l’anno 2021, nella Relazione Tecnica si legge che “la proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall’attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020, l’art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte)“.
Analogo tenore si rileva nelle schede di lettura nel Dossier della Camera del 27 maggio 2021, nelle quali si legge che “Il comma 7 applica anche per l’anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell’80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020 dall’articolo 187 del decreto n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, viene stabilito che per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria)“.
Stante il continuo riferimento all’anno 2021 da parte dei documenti che hanno accompagnato l’iter di formazione della norma in esame, alla luce della ratio della misura, che si è intesa porre nell’ottica della prosecuzione degli interventi a favore delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia, si condivide la soluzione prospettata dall’istante e si ritiene, pertanto, che l’agevolazione consistente nell’applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell’80 per cento sia applicabile per l’intero anno 2021.
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