La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33040 depositata il 16 dicembre 2019 intervenendo in tema di trattamento IVA sui versamenti, che le società calcistiche sono tenute a versare alla squadra ospite in ossequio alle norme della federazione calcistica, ha statuito che “il trasferimento patrimoniale è destinato a compensare altre società affiliate alla federazione, di […] una quota in denaro di un incasso ricavata dell’esborso fatto da terzi per ottenere la legittimazione ad assistere alla prestazione sportiva di entrambe le squadre, che è qualificabile come “ricavo tipico”, come risulta anche dalle stesse Raccomandazioni contabili della FIGC, come rileva la difesa erariale nel controricorso, in assenza di prova (nemmeno dedotta in lite) che l’intera somma percepita a tale titolo sia stata riversata per finalità mutualistiche a favore di altri e non invece utilizzata, in tutto o in parte, per finalità proprie della società percipiente. Ne consegue che per l’incasso di tale importo vi sia obbligo di fatturazione, al pari di ogni altro derivante da servizi resi a terzi.”
La vicenda ha riguardato una nota squadra di calcio di serie A a cui veniva notificato un avviso di accertamento avente a oggetto la rettifica ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione IVA per omessa contabilizzazione degli incassi inerenti il versamento delle squadre di calcio ospitante alle squadre ospiti ed all’indebita detrazione di imposta per servizi non inerenti all’attività. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze della società contribuente. La contribuente impugnava con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale la decisione di primo grado. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata dalla contribuente. La società calcistica impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini rigettano le doglianze della ricorrente ad eccezione dell’applicazione delle sanzioni in base al principio del favor rei. I giudici di legittimità nel ritenere infondati i restanti sei motivi precisano che Il trasferimento patrimoniale, a cui la squadra ospitante è obbligata in base alle norme della Federazione, a favore di quella ospite costituisce operazione fiscalmente rilevante anche ai fini Iva, non potendo la norma regolamentare interna interferire con quella tributaria nazionale. Il predetto trasferimento ha natura commutativa e non mutualistica, soprattutto alla luce della riforma del diritto societario del 2004. Pertanto l’incasso di tale importo è assoggettato all’obbligo di fatturazione al pari di ogni altro derivante da servizi resi a terzi.
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