LEGGE 01 dicembre 2016, n. 230
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
Art. 1
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti
- L’articolo 89 del codice della navigazione è abrogato.
- L’articolo 93 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 93 (Responsabilità del pilota). – Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l’evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.
La responsabilità del pilota è comunque limitata all’importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell’armatore secondo i principi dell’ordinamento.
Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave».
- L’articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). – Ciascun pilota stipula con un’idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell’articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.
Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L’autorità marittima, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 88, accerta la validità e l’idoneità del contratto medesimo.
La mancanza, l’invalidità o l’insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l’esercizio o la prosecuzione dell’attività di pilotaggio».
Art. 2
Disposizioni per l’adeguamento del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
- Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:
- a) modificare l’articolo 110 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall’articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della presente legge;
- b) modificare l’articolo 111 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo che la nomina dell’aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino all’avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai sensi dell’articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell’esito favorevole della prova di idoneità di cui all’articolo 108 del medesimo regolamento;
- c) modificare l’articolo 119 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo il riferimento alla cauzione;
- d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare l’adempimento dell’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della mancanza, dell’invalidità o dell’insufficienza della prescritta copertura assicurativa.
Art. 3
Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
- All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’autorità marittima, d’intesa con l’autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’autorità marittima, sentita l’autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta»;
- b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».
- E’ fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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