AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 marzo 2021, n. 140
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Branch istante (stabile organizzazione in Italia della ALFA, di seguito “Casa madre”) ha presentato istanza d’interpello per chiedere la corretta applicazione delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ed in particolare dall’art. 9, comma 1-bis, con riferimento alla debenza dell’acconto per l’anno di imposta 2021, in considerazione del processo di riorganizzazione in corso che implica il trasferimento dell’unica polizza in essere e costituente l’intero portafoglio della stabile organizzazione italiana.
La Casa Madre è una compagnia assicurativa inglese, specializzata in garanzie finanziarie, attualmente in stato di run-off che, insieme ad altra compagnia (BETA) è una delle principali controllate di un Gruppo assicurativo internazionale (GAMMA).
La Branch – come emerge dall’estratto dell’Albo delle imprese assicurative tenuto da IVASS – è autorizzata ad operare in Italia nei seguenti rami danni: 14 – credito, 15 – cauzione e 16 – perdite pecuniarie di vario genere.
Anche la Branch è in stato di run-off a decorrere dal xx/xx/xx, quando la Prudential Regulation Authority – ossia l’Autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione del Regno Unito – ha disposto per la Casa Madre inglese il divieto di concludere nuovi contratti in Italia, rendendo di fatto possibile per la Branch la sola gestione delle polizze assicurative esistenti, come si evince dall’estratto dell’Albo delle imprese assicurative tenuto da IVASS.
In considerazione di tale peculiare contesto ed a seguito della c.d. “Brexit” e degli effetti, principalmente di natura regolamentare, ad essa conseguenti, il Gruppo sta realizzando un’operazione di ristrutturazione mirata alla concentrazione del business in capo alla Casa Madre e alla dismissione del business in Italia, che dovrà necessariamente essere attuata entro la fine del cosiddetto “periodo transitorio”, ossia entro il 31 dicembre 2020.
Ai fini che qui interessano, merita evidenziare che, al verificarsi della Brexit, le imprese di assicurazione del Regno Unito, salvo diverse nuove disposizioni pattuite nel frattempo tra Regno Unito ed Unione europea, perderanno la qualifica di “soggetto comunitario” che attualmente conferisce loro il diritto di operare in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea in regime di libertà di stabilimento come un unico operatore vigilato esclusivamente nel paese della sede legale della parent company.
La perdita del “passaporto europeo” comporterebbe il venir meno dell’autorizzazione della Branch ad operare in regime di stabilimento in Italia a meno di richiedere apposita autorizzazione all’autorità di vigilanza italiana, oltre a prevedere l’impegno di capitali in linea con gli obblighi previsti per le compagnie costituite, richieste che, data l’unicità della polizza e le già esistenti limitazioni all’attività in Italia, non si ritiene efficiente effettuare.
In tale contesto, il Gruppo ha ritenuto che l’unica modalità con cui avrebbe potuto proseguire la propria operatività, che consiste appunto nella gestione dell’unica polizza esistente, sarebbe consistita nel trasferimento del portafoglio italiano a favore della Casa Madre con decorrenza il prossimo 30 novembre.
Tale volontà – e la conseguente necessità di chiudere la Branch con decorrenza prevista per il xx dicembre p.v. – è già stata oggetto di comunicazione sia All’autorità di vigilanza inglese, la Prudential Regulation Authority, che a quella italiana, ossia l’IVASS.
Ai sensi del citato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 1216 del 1961, entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo, calcolata sulla base dell’imposta liquidata per il periodo di imposta precedente a quello del versamento.
Inoltre, “per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio” dai versamenti mensili dell’imposta sui premi di cui al comma 1 dell’articolo in commento.
Ad esito dell’operazione di riorganizzazione, a partire dalla data di trasferimento della polizza (previsto per il 30 novembre prossimo e, in ogni caso, entro la fine dell’anno corrente), la Branch non incasserà più alcun premio e, quindi, non avrà più la possibilità di utilizzare a scomputo tale parte di acconto dall’imposta dovuta mensilmente. In aggiunta, ad esito del trasferimento della polizza, la Branch verrà estinta e, pertanto, l’eventuale importo che dovrebbe essere versato a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 non potrebbe in alcun modo essere utilizzato secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma e sopra richiamate.
A tal riguardo, l’istante tiene a precisare che l’art. 30 della legge n. 1216 del 1961, prevede esclusivamente la possibilità per il contribuente di chiedere a rimborso le «imposte […] indebitamente pagate» nulla prevedendo in merito alla fattispecie in esame ed alla eventuale possibilità di effettuare versamenti con il metodo previsionale ovvero di non procedere al versamento dell’acconto.
Ciò posto l’istante chiede di conoscere il parere relativamente alla possibilità di non versare l’acconto eventualmente dovuto per l’anno di imposta 2021, considerando il fatto che non solo non svolgerà più alcun business assicurativo in Italia successivamente al trasferimento dell’unica polizza in essere, ma cesserà anche di esistere.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la debenza dell’acconto dovuto secondo le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1-bis, della Legge n. 1216 del 1961 sia da considerare, per sua natura, legata alla sussistenza di un business assicurativo nell’anno di imposta per il quale il versamento dell’acconto è effettuato.
Tale convinzione risulterebbe avvalorata anche dai chiarimenti forniti nella Risposta pubblicata n. 447 del 6 ottobre 2020, relativa ad una fattispecie analoga a quella oggetto della presente istanza, in cui è stato precisato che “la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante la disciplina fiscale in materia di assicurazioni private e di contatti vitalizi, all’articolo 4, prevede che il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo”.
Al riguardo, l’istante fa presente che la Risposta 23 agosto 2019, n. 339, analizzando una fattispecie di trasferimento di un business assicurativo specifica che “l’onere tributario derivante dal pagamento dell’acconto si ricollega, quindi, ai premi assicurativi che verranno riscossi dalle Sedi Secondarie UE di GAMMA”.
Adattando tali interpretazioni alla fattispecie in esame, l’istante ritiene che dovrebbe versare l’acconto per l’anno di imposta 2021 entro il prossimo 16 novembre 2020, esclusivamente sulla base dell’effettiva raccolta di premi che potrà esercitare nel periodo di imposta in cui tale acconto diventerà scomputabile ovvero “a partire dal successivo mese di febbraio dai versamenti [mensili] previsti dal comma 1”.
L’istante ritiene che la correttezza dell’approccio sin qui esposto risulterebbe avvalorata anche da quanto contenuto nella citata Risposta n. 447 del 2020 laddove precisa che “In sostanza, l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi ai sensi del sopra richiamato comma 1-bis è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo”.
Sulla base di quanto esposto l’istante conclude che laddove non vi sia alcuna operatività futura rispetto al momento in cui il versamento dell’acconto viene determinato, tale circostanza deve essere necessariamente considerata ai fini dell’eventuale non debenza dell’acconto stesso, ricordando che la citata risposta n. 447, con riferimento alla stabile organizzazione che aveva conferito la totalità del proprio business assicurativo, ha ritenuto che il “versamento dell’acconto per il 2020, eseguito da GAMMA Branch in data successiva a quella del conferimento del ramo d’azienda, va premesso che la medesima non avrebbe dovuto versare alcun acconto, avendo già trasferito nel 2019 i suoi contratti assicurativi”.
Tale interpretazione risulterebbe altresì coerente con la reale capacità contributiva (art. 53, Costituzione) dell’istante, evitando che la stessa risulti anticipatamente assoggettata a tassazione del proprio business assicurativo che non sarà più presente al momento della liquidazione dell’effettivo debito d’imposta per l’anno 2021.
Alla luce delle argomentazioni e dei richiami di prassi sopra esposti, l’istante ritiene che il versamento dell’acconto per l’anno di imposta 2021, da effettuarsi entro il prossimo 16 novembre 2020, non sia dovuto in ragione del trasferimento dell’unica polizza e dell’assenza di operatività per l’anno di imposta 2021.
Parere dell’agenzia delle entrate
In riferimento alla fattispecie rappresentata dall’istante, si rileva che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 13 novembre 2020, n. 548, ha precisato quanto segue. In via preliminare si osserva che:
– in base all’articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;
– dall’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo;
– l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020), non sia dovuto dalla conferente, la quale – sempre che la riorganizzazione societaria avvenga effettivamente nei tempi prospettati – non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo.
Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell’acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato.
Nella fattispecie in esame, assume rilievo la circostanza, dichiarata dall’istante ed in questa sede assunta acriticamente, che la Branch italiana “a partire dalla data di trasferimento dell’unica polizza – che è previsto avvenga entro il 30 novembre 2020 e comunque entro la fine del 2020 – non incasserà più alcun premio e quindi non avrà la possibilità di utilizzare a scomputo tale parte di acconto dall’IPT dovuta mensilmente.
In aggiunta, all’esito del trasferimento della polizza, la Branch verrà estinta”.
Pertanto, nel condividere la soluzione interpretativa prospettata, si ritiene non dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 da parte dell’istante che verrà estinta a seguito del trasferimento del proprio portafoglio italiano a favore della Casa Madre.
Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la corretta rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello (ad esempio, l’effettivo conferimento del portafoglio italiano nel corso del 2020 e la cessazione dell’attività assicurativa da parte della Branch italiana istante).
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