La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17588 depositata il 21 giugno 2021 intervenendo in tema di sanzioni tributarie e sul principio del legittimo affidamento ha ribadito che ” … le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000.”

La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato degli atti impositivi contenente il recupero di imposta e relative sanzioni.

La società avverso tali atti proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure, accolsero le doglianze della ricorrente, dichiaravano illegittimi gli atti impugnati.

L’Agenzia avverso la decisione della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero il ricorso dell’Amministrazione Finanziarie e in riforma della pronuncia di prime cure ha dichiarato quindi legittimi gli atti impugnati.

La società contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso della contribuente, ritenendo infondati i motivi addotti. In particolare La Suprema Corte ritornando sul tema del legittimo affidamento nell’ambito del diritto tributario. Infatti per i giudici del palazzaccio, chiarendo quali sono i presupposti affinchè il contribuente possa vantare un legittimo affidamento e con quali conseguenze giuridiche, hanno affermato che il principio del legittimo affidamento a favore del contribuente trova applicazione unicamente ove sia presente un atto amministrativo tipizzato e non invece in caso di atti di contenuto meramente esecutivo di situazioni personali.

Inoltre per la Corte Suprema è necessario “che il principio dell’affidamento – la cui applicazione presuppone comunque una valutazione caso per caso delle condotte poste in essere dai soggetti del rapporto tributario nel quadro normativo di riferimento – possa servire a legittimare fenomeni elusivi volti ad ottenere risparmi di imposta nel contesto di una serie di atti di per sé consentiti dall’ordinamento a determinati fini ma essenzialmente rivolti ad effetti ulteriori e consequenziali che consentano di aggirare l’imposizione fiscale”

Inoltre, affermano i giudici Supremi, “quanto, poi, alla applicazione dell’art. 11 della l. n. 212 del 2000, deve osservarsi, in termini generali, che l’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, nel tutelare l’affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, «limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria»; e ciò «diversamente dall’art. 11 della medesima legge, il quale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente si sia adeguato ad un esplicito responso dell’Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell’interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello»”

In conclusione le circolari in materia tributaria non costituiscono comunque fonte di diritti e obblighi, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi.