La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18713 del 06 agosto 2013 intervenendo in tema di licenziamento afferma che non può essere licenziato il dipendente a seguito dell’acquisto di macchinari più complessi da utilizzare se contemporaneamente venga assunto personale inquadrato nello stesso livello del soggetto licenziato.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, hanno evidenziato che non risulta in sentenza, della Corte di Appello, chiarito, ai fini quanto meno dell’assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti, in che termini e quando l’offerta di part-time fosse stata formalizzata, con riferimento a quale inquadramento ed a quale tipologia ed entità della prestazione, sicché non può ritenersi che sul punto la motivazione soddisfi i requisiti di sufficienza a tal fine richiesti, ritenuto che il rifiuto di una offerta lavorativa deteriore non costituisca un elemento idoneo ad integrare di per sé stesso la base per operare una detrazione di quanto presumibilmente ricavabile dal lavoratore per effetto dell’adesione alla proposta lavorativa.
La vicenda ha avuto inizio con la comunicazione di licenziamento di un dipendente che aveva provveduto ad impugnarne il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale in veste di giudice del lavoro, il quale respingeva le doglianze del lavoratore.
Avverso la decisione di primo grado il dipendente propone ricorso alla Corte di appello che accoglieva il ricorso e riformava la decisione di primo grado, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al predetto e ne ordinava la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, condannando la società (…) a r.l. al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettantigli dal dì del recesso sino alla reintegrazione, detratto quanto il lavoratore avrebbe percepito in virtù dell’offerta aziendale di un’occupazione lavorativa pari time, in applicazione del principio di cui all’art. 1227, 2° comma, c.c.. I Giudici della Corte di Appello rilevavano che in base a documentazione acquisita in atti dal Centro per l’impiego di Frosinone, che la società aveva provveduto, nel periodo dal 1.1.1998 al 30.6.1999, a circa 100 assunzioni di personale appartenente al II e III livello, nonché ad ulteriori 60 assunzioni part-time, poi trasformate in tempo pieno.
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