La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 92 depositata il 7 gennaio 2014 intervenendo in tema di accertamenti fiscali ha statuito che si ha la nullità dell’accertamento analitico-induttivo che determina maggiori ricavi a carico del contribuente qualora l’Amministrazione finanziaria, al fine di estrapolare la percentuale di ricarico da comparare con quella applicata dal contribuente, desunta dall’osservazione di un campione di aziende svolgenti la medesima attività nella stessa provincia.
La vicenda ha riguardato un contribuente che svolgeva l’attività di fioraio a cui veniva notificato due avvisi di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP con cui sono stati accertati maggiori ricavi sulla scorta della rilevata discordanza tra le percentuali di ricarico applicate dalla ricorrente nella propria attività di commercio e quella desunta dall’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le ragioni del fioraio. Il Fisco impugnava la decisione del giudice di prime cure con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui componenti, riformando la sentenza di primo grado, accoglievano le lamentele dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di appello hanno motivato la loro decisione puntualizzando che l’elevato scarto tra la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente (72,21%) e quella corrispondente alla media di settore (determinata nel 130%) costituiva di per sé un’irragionevolezza economica e una grave incongruenza tale da rendere inattendibile la contabilità e giustificare l’accertamento analitico – induttivo dell’Ufficio, senza che potesse rilevare la congruità con gli studi di settore.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il contribuente proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare il ricorrente lamentava il vizio di insufficiente motivazione in quanto la CTR non aveva considerato che la percentuale di ricarico comparata con quella applicata dal contribuente era stata estrapolata valorizzando “ditte anonime” svolgenti la vendita di fiori sia nella città di Milano sia in provincia. Da ciò si sarebbe dovuto desumere che i dati riferibili a dette ditte non erano comparabili con quelli riferibili all’attività esercitata dalla ricorrente, poiché sita nella periferia di un piccolo paese della provincia di Milano.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente cassando la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità hanno chiarito che, “alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dalla parte contribuente, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito – elusivamente – non ha tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette circostanze, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere la sussistenza di una discrepanza nel confronto tra le percentuali di ricarico, senza previamente acclarare se detta discrepanza fosse rilevante, alla luce della effettiva comparabilità tra le condizioni di mercato delle aziende considerate. E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile sentenza ingiusta, che tali possono ritenersi quando sussiste un’adeguata incidenza causale (come in questo caso) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo”.