Con il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (c.d. Destinazione Italia) all’articolo 14 il legislatore ha provveduto a ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di contrasto al lavoro sommerso, modificando la maxi-sanzione e la sospensione dell’impresa. La modifica ha anche riguardato il sistema sanzionatorio amministrativo in materia di orario di lavoro. Inoltre è stato previsto un coordinamento ispettivo fra Ministero del Lavoro vigilante e Inps e Inail vigilati.
Inoltre il decreto legge ha previsto anche una procedura straordinaria per l’assunzione di 250 ispettori del lavoro.
Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013) in vigore dal 24 dicembre 2013, contenente interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, ha trovato inaspettatamente (e forse senza neppure una evidente e diretta connessione per materia rispetto alla natura e agli scopi del provvedimento) una piccola ma incisiva serie di misure di rilievo sanzionatorio e ispettivo.
Il comma 1 lettera a) dell’articolo 14 del decreto-legge n. 145/2013 dispone che l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aumentato del 30%. lo stesso articolo prevede che la violazione non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Per stabilire la disciplina sanzionatoria da applicare va considerato il momento in cui si consuma l’illecito in sostanza il tempo della cessazione della occupazione irregolare:
- condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;
- condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della maxi-sanzione e ai parametri da adottare, la novella legislativa prevede ora una duplice soglia di sanzione amministrativa:
- «da euro 1.950 a 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» con riferimento alla tipologia di illecito ordinariamente contestabile, vale a dire l’occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato (ipotesi base);
- «da euro 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare» con riferimento alla tipologia di illecito attenuata, vale a dire quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato “in nero” (ipotesi attenuata).
In tutte e due le ipotesi sopra indicati si tratta di una sanzione pecuniaria a proporzionalità progressiva in cui assumono rilevanza due distinti elementi:
- una base sanzionatoria stabilita in misura fissa determinata dalla legge in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e irregolarmente occupati;
- un coefficiente moltiplicatore, rectius di maggiorazione, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (per giornata di lavoro effettivo nella ipotesi base, per giornata di lavoro irregolare nella ipotesi attenuata), che interviene a variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, l’importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare.
Ad entrambi elementi formate la misura della sanzione complessiva, come sopra indicata, vanno entrambi ritenuti ammissibili al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981. Per cui in entrambe le ipotesi di illecito (maxi-sanzione base e attenuata) è possibile ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a 3.900 euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a 2.600 euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera (pari al doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore).
Infine, contrariamente al sistema sanzionatorio in vigore fino al 23 dicembre 2013, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà l’opportunità di procedere al pagamento di una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.
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