AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 08 maggio 2019, n. 47/E
Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d’affari superiore a 400.000 euro
Da più parti sono giunte richieste di chiarimento in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e, in particolare, alle modalità di determinazione del “volume d’affari superiore a 400.000 euro” ivi individuato, il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.
I dubbi si riferiscono, in particolare, alle ipotesi in cui siano svolte più attività di cui solo alcune riconducibili tra quelle di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».
La disposizione richiamata, in attesa della prossima emanazione del provvedimento ministeriale sugli esoneri, pone dunque una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
a) è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
b) sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
c) sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Quanto al requisito indicato sub a), occorre rilevare che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]».
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).
Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:
– per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
– le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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