MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 17 maggio 2018
Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017
All’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 dopo la parola «circensi», sono aggiunte le seguenti parole:«e di carnevali storici».
All’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo la lettera g), è aggiunta la lettera:«h) valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.».
All’art. 3 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«d) le domande relative all’art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate entro il termine del 30 settembre 2018 e secondo le modalità definite con successivo bando del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell’attività della prima annualità, unitamente al relativo bilancio. Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’annualità di riferimento.»;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Possono essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la realizzazione di carnevali storici, ai sensi dell’art. 48-bis, da parte di organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonché per altri bandi emanati dalla Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
c) al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«d) relativamente alle attività di cui al Capo IX dei carnevali storici».
All’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è aggiunta infine la seguente frase:«Il direttore generale dispone inoltre l’allocazione delle risorse stanziate annualmente a sostegno delle attività di cui all’art. 48-bis del presente decreto.».
All’art. 5, comma 13, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte le seguenti parole:«e delle attività di cui all’art. 48-bis,».
All’art. 6 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, sono aggiunte le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«d) per le attività di cui al 48-bis, l’amministrazione eroga i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa. I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell’erogazione dovranno presentare entro il 30 settembre di ogni anno una autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l’avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall’art. 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell’esercizio di riferimento.».
All’art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, all’ultimo periodo le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:«comma 5».
All’art. 31, comma 4, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, al primo periodo la parola «almeno» è sostituita dalla seguente:«massimo».
Il Capo IX «Disposizioni finali» del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è rinominato«Carnevali Storici e Disposizioni finali».
Dopo l’art. 48 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Carnevali storici). – 1. E’ concesso un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.
Ai fini del presente articolo sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. E’ altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto.
La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con successivo decreto ministeriale, sulla base degli indicatori riportati nell’allegato G del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all’inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell’attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento.
Il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, la domanda, relativamente all’anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all’impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l’inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l’impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.
Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nell’art. 1, comma 4; l’entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000».
Dopo l’allegato F del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è aggiunto il seguente: «Allegato G», contenente la tabella dei fenomeni per la valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici».
Allegato G
Nella tabella seguente si riportano i fenomeni oggetto della valutazione qualitativa dei progetti afferenti all’ambito multidisciplinare, relativamente al settore «Carnevali storici» di cui all’art. 48-bis del presente decreto.
Tabella 1
Fenomeni per valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici»
Fenomeni | Punteggi massimi |
---|---|
1. Qualità artistica del progetto | 20 |
2. Rilevanza storico-culturale della manifestazione | 20 |
3. Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale | 10 |
4. Capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull’attrattività turistica | 15 |
5. Attività collaterali di studio e ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico | 10 |
6. Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attività programmate | 5 |
7. Congruità del bilancio annuale | 10 |
8. Manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici | 5 |
9. Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali | 5 |
100 |
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