MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Direttiva 10 ottobre 2013
Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all’art. 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) ed f), Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Annualità 2013).
PREMESSA
La legge 7 dicembre 2000 n. 383 art. 12, comma 3, lett. d) ed f) prevede:
– il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lett. d);
– l’approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all’art. 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. f).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, il presente provvedimento intende definire e rendere accessibili:
a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per la presentazione delle iniziative/progetti sopra citati.
b) Le priorità e gli ambiti di intervento ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopracitati.
c) la durata delle iniziative/progetti ammessi al contributo.
d) I costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente e/o di altri soggetti.
e) le priorità e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ai fini dell’ammissibilità al contributo.
f) La procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti.
g) Le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo – modalità di erogazione dello stesso.
h) La fideiussione.
i) Il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.
1. Requisiti soggettivi
Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lett. d) ed f) dell’art. 12, comma 3, legge n. 383/2000 citata, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, alla data di pubblicazione delle presenti linee di indirizzo sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per “soggetto partner” si intende il soggetto coproponente l’iniziativa/progetto ammesso a contributo, iscritto nei registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000; non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtù dell’iscrizione automatica, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 471/2001.
In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovrà essere corredata di una lettera di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volontà di realizzare le attività in partenariato, che dovrà indicare dettagliatamente:
– il soggetto capofila;
– le fasi dell’iniziativa/progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;
– lo specifico impegno economico assunto dalle associazioni partecipanti;
– l’avvertenza che, a seguito dell’approvazione dell’iniziativa/progetto e del suo finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, sarà trasmesso allo scrivente Ministero formale atto di procura notarile per l’attribuzione all’associazione capofila della rappresentanza legale e del potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell’iniziativa/progetto.
Il/I soggetto/i partner iscritti nei registri delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono produrre, a pena di inammissibilità della domanda, copia conforme all’originale del documento attestante l’iscrizione nei suddetti registri.
Qualora l’iscrizione sia antecedente al 31/12/2011 i soggetti iscritti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, unitamente alla copia conforme del documento attestante l’iscrizione, un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l’associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all’art. 7 della legge 383/2000.
Le iniziative e i progetti presentati in tale forma congiunta otterranno il punteggio di cui ai punti 8.2 e 8.3 delle presenti linee di indirizzo; in assenza o in difetto di uno dei requisiti di dettaglio sopra indicati, tale punteggio non sarà attribuito.
La cancellazione dell’associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all’art. 7 citato, comporta l’immediata decadenza dal beneficio.
La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell’articolo 12 citato, può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l’associazione proponente.
2. Requisiti oggettivi e ambiti di intervento
L’associazione, singola o in partenariato, può presentare una sola richiesta di contributo o per una iniziativa ai sensi della lett. d) dell’art. 12, comma 3, L. 383/2000, o per un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.
2.1 Aree di intervento delle iniziative di cui alla lett. d), art. 12, comma 3
Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione e l’aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti nonché l’informatizzazione dell’associazione e la produzione di banche dati, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. d) della legge 383/2000.
2.2 Aree di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. f), art. 12 comma 3.
I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi alle seguenti aree di intervento:
– promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
– tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione ai progetti volti alla valorizzazione delle diversità fra i giovani;
– sostegno a progetti volti a favorire le pari opportunità e la prevenzione di ogni forma di discriminazione;
– interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;
– sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;
– sostegno a progetti volti a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti, in particolare giovani e over 50, che si trovano in condizioni di disagio sociale o che appartengono a categorie svantaggiate.
3. Durata delle iniziative/progetti
A pena di inammissibilità, le iniziative di cui alla lettera d) articolo 12, comma 3, della legge 383/2000 e i progetti di cui alla lettera f) articolo 12, comma 3, della legge n. 383/2000, non possono avere una durata superiore a dodici mesi.
4. Disponibilità finanziarie
Per l’anno in corso verrà destinato al finanziamento delle iniziative e dei progetti l’importo di euro 6.751.357,00 (sei milioni settecentocinquantunotrecentocinquantasettemila euro), assegnate sull’apposito capitolo di bilancio.
5. Costo delle iniziative e progetti e modalità di finanziamento
5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna/o iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda:
– l’importo di € 200.000,00 per la lettera f) (di cui un massimo di € 160.000,00 a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
– l’importo di € 150.000,00 per la lett. d) (di cui un massimo di € 120.000,00 a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale.
L’impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All.1) e riprodotto nel Piano Economico (All.3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell’associazione di sostenere l’impegno economico connesso alla realizzazione dell’iniziativa/progetto.
5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura minima del 20% dei costi complessivi dell’iniziativa/progetto.
Il proponente deve specificare inoltre la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione, a pena di inammissibilità della domanda.
5.3. Non sono ammissibili le domande di contributo per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell’associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (All.1).
La partecipazione finanziaria di soggetti pubblici deve essere dichiarata nell’All. 1 dal rappresentante legale, ai sensi del DPR 445/2000, con la precisazione delle modalità con le quali viene attuata e con l’impegno che questa non venga utilizzata a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell’Associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate.
5.4. A pena di inammissibilità, l’iniziativa/progetto per la/il quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente. (Se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).
Se si tratta di iniziativa/progetto presentata/o in partenariato, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.
L’iniziativa/progetto deve essere, a pena di inammissibilità, corredata/o di:
– copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio, o bilanci in caso di partenariato, approvato/i conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti, firmata dal rappresentante legale dell’associazione.
5.5. A pena di inammissibilità:
Per le iniziative lett. d) i costi per progettazione e redazione dell’iniziativa devono essere contenuti entro l’importo massimo dell’8% del costo complessivo dell’iniziativa e le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo non deve superare il 35% del costo complessivo dell’iniziativa.
Per i progetti di cui alla lett. f) i costi di progettazione e redazione del progetto e devono essere contenuti entro l’importo massimo dell’8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l’importo massimo del 25% del costo complessivo del progetto.
Per le iniziative di cui alla lett. d), i costi previsti per il personale interno, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, devono essere contenuti entro l’importo massimo del 40% del costo complessivo dell’iniziativa.
Per i progetti di cui alla lett. f), i costi relativi al personale interno devono essere contenuti nel limite massimo del 35% del costo complessivo del progetto
Per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con l’Associazione e/o i soggetti partner, affiliati o associati
Per le iniziative di cui alla lett. d) e per i progetti di cui alla lett. f), i costi previsti per le spese di viaggio, vitto ed alloggio devono essere contenuti entro l’importo massimo del 25% del costo complessivo dell’iniziativa/progetto.
Le spese per la delega delle attività (Affidamento attività a soggetti giuridici esterni) non devono superare il 40% del costo complessivo dell’iniziativa/progetto.
5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:
– gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non direttamente connessi all’iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;
– gli oneri relativi a riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale e non strettamente attinenti le attività finanziate ;
– gli oneri connessi alla ristrutturazione o all’acquisto di immobili e loro pertinenze;
– gli oneri connessi all’acquisto e al noleggio di autoveicoli e autovetture e macchinari industriali e/o agricoli. Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale e finalizzato alle attività da svolgere;
– gli oneri connessi all’organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (congresso nazionale, regionale o provinciale; seminari e convegni; raduni ecc.) ;
– gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dall’amministrazione e pertanto non finanziati nell’ambito dell’iniziativa/progetto;
– ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa/progetto.
Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali, anche in caso di richieste di rimborso di articolazioni territoriali della associazione proponente.
6. Modalità di presentazione di iniziative/progetti
A. La domanda di contributo, il connesso formulario ed il relativo piano economico, di cui alle presenti linee di indirizzo, devono essere compilati e quindi trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma www.direttiva383.it.
B. Visto il D.P.C.M. n. 46 del 18 febbraio 2011 recante “l’attuazione dell’art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1991 n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e la definizione del riparto del Fondo delle Politiche Sociali, la spedizione delle domande, attraverso la piattaforma www.direttiva383.it deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19 novembre 2013.
A tal fine farà fede l’attestazione rilasciata dal sistema informatico della piattaforma.
La richiesta di ammissione a contributo deve essere redatta e compilata in conformità agli schemi di cui agli All. 1, 2, 3 delle presenti linee di indirizzo (allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale); il legale rappresentante del soggetto proponente e il legale rappresentante del soggetto o dei soggetti partner devono sottoscrivere l’All.1, in tutte le sue parti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR N. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati.
7. Motivi di inammissibilità
La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:
a) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della L.383/2000 alla data di pubblicazione delle presenti linee di indirizzo sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
b) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano istituiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, di un documento, in copia conforme all’originale, attestante l’iscrizione nei suddetti registri; qualora l’iscrizione sia antecedente al 31/12/2011, i soggetti iscritti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, unitamente alla copia conforme del documento attestante l’iscrizione, un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l’associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all’art. 7 della legge 383/2000;
c) essere presentata secondo la modalità prevista al precedente punto 6;
d) essere presentata, in forma singola o in partenariato, soltanto per una iniziativa ai sensi della lett. d) dell’art. 12 comma 3 citato, o soltanto per un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le domande di finanziamento presentate;
e) riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 2.1 per la lett. d) e 2.2 per la lett. f), delle presenti linee di indirizzo;
f) prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 3 delle presenti linee di indirizzo;
g) rispettare i limiti di costo e le relative prescrizioni stabiliti dal punto 5 e da tutti i sottoparagrafi dello stesso punto 5;
h) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria;
i) essere presentata da associazioni il cui rappresentante legale risulti:
– non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;
– non aver riportato condanne penali;
– non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione;
– non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
– non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria (come autocertificato nell’All.1);
j) nel caso in cui la domanda di ammissione a contributo sia firmata da soggetto diverso dal rappresentante legale dell’associazione, la stessa deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il firmatario attesta: tutto quanto indicato alla precedente lettera i; di avere la rappresentanza esterna dell’associazione, secondo quanto previsto dallo statuto, attraverso delega di firma;
k) essere corredata di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente pubblico che attesti le modalità di partecipazione al progetto e, ove previsto, lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.
8. Valutazione dei progetti e delle iniziative
8.1. Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati nelle presenti linee di indirizzo, sono esaminate da una apposita Commissione, nominata con Decreto Direttoriale. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto, secondo i criteri elencati nei successivi punti e redige due distinte graduatorie, una per le iniziative di cui alla lett. d) ed una per i progetti di cui alla lett. f).
Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l’ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e della conseguente, eventuale, percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio con un apposito decreto di impegno del Direttore Generale.
Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l’Amministrazione procederà d’ufficio ad operare una rimodulazione sulle macrovoci del prospetto riepilogativo del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali alla riduzione del contributo, e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.
8.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all’art.12, comma 3, lett. d), legge 383/2000
N. | PUNTEGGIO | |
1 | Valutazione Iniziativa Congruità e coerenza dell’iniziativa nel suo complesso rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere e alle aree di intervento: punteggio attribuibile da 0 a 30; | da 0 a 30 |
2 | Innovatività Carattere innovativo dell’iniziativa presentata, con riferimento in particolare alle modalità di realizzazione e alle tematiche oggetto della formazione. | da 0 a 15 |
3 | Presenza sul territorio nazionale Totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo il seguente criterio: fino a 4 regioni: 1 punto; avanzamenti progressivi di 1 punto ogni 4 regioni in relazione al numero di regioni in cui l’associazione dichiara di essere operante con proprie sedi. | da 0 a 5 |
4 | Assenza di finanziamenti pubblici per l’anno precedente. (Verificata dall’ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto). Totale punteggio attribuibile da 0 a 10 da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi: assenza 10 punti, presenza inferiore al 50% delle entrate = 5 punti, presenza percentuale maggiore del 50%= 0 punti | da 0 a 10 |
5 | Valutazione capacità realizzativa dell’iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione) Totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito all’iniziativa che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell’associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, alle iniziative con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0. | da 0 a 10 |
6 | Dimensione dell’Associazione (come autocertificata dal rappresentante legale nella domanda di contributo (All.1) Totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo il seguente criterio relativo al numero dei soci dichiarati nel formulario di domanda: fino a 50.000 soci: 1 punto; oltre 50.000 soci e fino a 100.000: 2 punti; oltre 100.000 soci e fino a 400.000: 3 punti; oltre 400.000 soci e fino a 750.000: 4 punti; oltre 750.000 soci: 5 punti. Per le strutture di secondo livello (“associazioni di associazioni”) qualora non sia possibile rilevare dal formulario di domanda il numero dei soci persone fisiche, troverà applicazione il criterio del numero delle realtà collettive federate secondo le seguenti modalità: fino a 300 strutture associate: 1 punto; oltre 300 strutture associate e fino a 1000: 2 punti; oltre 1000 strutture associate e fino a 2000: 3 punti; oltre 2000 strutture associate: 5 punti. | da 0 a 5 |
7 | Coerenza tra le attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato nonché corrispondenza delle tipologie di spesa indicate alle pertinenti voci del piano economico | da 0 a 15 |
8 | Iniziative presentate in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all’art.7 della legge 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno, completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 delle presenti linee di indirizzo, sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner | da 0 a 10 |
TOTALE | Punti Max 100 |
8.2.1. Saranno ritenute non idonee e quindi non finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.
Le iniziative idonee che abbiano riportato punteggi da 60 a 100, nel caso in cui siano finanziate in misura parziale (vedi punto 8.1), subiranno una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:
– da 60 a 65 punti riduzione percentuale del 40%;
– da 66 a 70 punti riduzione percentuale del 35%;
– da 71 a 75 punti riduzione percentuale del 30%;
– da 76 a 80 punti riduzione percentuale del 25%;
– da 81 a 85 punti riduzione percentuale del 20%;
– da 86 a 90 punti riduzione percentuale del 15%;
– da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;
– da 96 a 100 punti nessuna riduzione.
8.2.2. Tenuto conto dell’ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un’ iniziativa presentata dall’associazione nazionale e un’iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l’ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l’iniziativa a titolarità dell’associazione nazionale.
8.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all’art.12, comma 3, lett. f), legge 383/2000
N, | PUNTEGGIO | |
1 | Valutazione del progetto Coerenza tra area di intervento individuato al punto 2.2 con gli obiettivi: punti da 0 a 15. Congruità del progetto rispetto alle metodologie (attività, fasi ed azioni programmate): punti da 0 a 25. | da 0 a 40 |
2 | Valenza nazionale del progetto Totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo il seguente criterio: fino a 2 regioni: 1 punto; avanzamenti progressivi di 1 punto ogni 2 regioni in relazione al numero di regioni in cui l’associazione svolge le attività progettuali. | da 0 a 10 |
3 | Collaborazione con enti pubblici (da provare mediante documentazione in originale dell’ente) Totale punteggio attribuibile da 0 a 5 da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni comprovabili, fino a 5 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate; | da 0 a 5 |
4 | Innovatività Carattere innovativo del progetto presentato. Per innovativo si intende un progetto mai presentato in grado di innovare la situazione previgente. | da 0 a 10 |
5 | Coerenza tra le attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato nonché corrispondenza delle tipologie di spesa indicate alle pertinenti voci del piano economico. | da 0 a 15 |
6 | Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito al progetto che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell’associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, ai progetti con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0. | da 0 a 10 |
7 | Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all’art.7 della legge 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 delle presenti linee di indirizzo, e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner. | da 0 a 10 |
TOTALE | Punti max100 |
8.3.1. Saranno ritenuti non idonei e quindi non finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.
I progetti idonei che abbiano riportato punteggi da 60 a 100, nel caso in cui siano finanziati in misura parziale (vedi punto 8.1), subiranno una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:
– da 60 a 65 punti riduzione percentuale del 40%;
– da 66 a 70 punti riduzione percentuale del 35%;
– da 71 a 75 punti riduzione percentuale del 30%;
– da 76 a 80 punti riduzione percentuale del 25%;
– da 81 a 85 punti riduzione percentuale del 20%;
– da 86 a 90 punti riduzione percentuale del 15%;
– da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;
– da 96 a 100 punti nessuna riduzione.
8.3.2. Tenuto conto dell’ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall’associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l’ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell’associazione nazionale.
8.4. (Proroghe). Le iniziative e i progetti finanziati dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre i mesi stabiliti dal diagramma di Gannt, decorrenti dal giorno della stipula della convenzione o dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione, ai sensi del punto 9.2 delle presenti linee di indirizzo, pena la revoca del finanziamento concesso per la parte progettuale non ultimata.
Sono esclusi dal suddetto divieto di proroga i progetti relativi a zone disastrate o colpite da calamità naturali e quelli delle associazioni che hanno avuto nel corso dell’anno consistenti cambiamenti organizzativi. In quest’ultimo caso, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, che ne deciderà la proroga in base alla documentazione prodotta e, in ogni caso, per non più di una volta, per un periodo non superiore al 30% della durata complessiva del progetto. I progetti a cui verrà concessa la proroga dovranno concludersi entro i termini della proroga concessa.
8.5. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all’iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi delle presenti linee di indirizzo, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l’Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell’ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l’iniziativa/progetto.
Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell’iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.3, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all’iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell’iniziativa/ progetto per le finalità degli stessi.
9. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti
L’Amministrazione invia apposita comunicazione circa l’esito della valutazione, della ammissione/non ammissione a contributo e del finanziamento totale o parziale. Il finanziamento delle iniziative e dei progetti, con decreto direttoriale di impegno, avviene secondo l’ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente, eventuale, percentuale di riduzione del finanziamento concesso, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.
Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto.
In tale ultimo caso l’Amministrazione procederà d’ufficio ad operare una rimodulazione del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali e proporzionali alla riduzione del contributo, sulle singole macrovoci di costo.
9.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono ad accettare il piano economico rimodulato operando modifiche esclusivamente nell’ambito delle microvoci interessate, modifiche tali da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità dell’iniziativa/progetto originarie/i.
A tale scopo, in ogni caso, gli elementi valutati dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra citati non potranno essere modificati e ridotti se non in misura proporzionale rispetto a quelli indicati nella domanda presentata ed ammessa a finanziamento.
La rimodulazione dell’iniziativa/progetto, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell’importo eccedente a proprio carico, deve essere presentata correttamente dall’Associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano economico rimodulato, pena la revoca del contributo concesso, a dimostrazione della concreta ed effettiva capacità dell’associazione di realizzare l’iniziativa/progetto presentati.
L’Amministrazione procede alla valutazione, all’eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione definitiva.
Le associazioni ammesse al contributo devono produrre il proprio curriculum e una scheda riepilogativa del progetto finanziato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, al fine di consentire all’Amministrazione l’assolvimento degli obblighi di pubblicizzazione sul sito internet, come previsto dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83.
9.2. L’avvio dell’iniziativa/progetto deve avvenire a seguito della stipula della convenzione predisposta dall’Amministrazione conformemente al modello allegato alle presenti linee di indirizzo (All.5), e comunque perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione, pena la revoca del contributo. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali.
Il legale rappresentante dell’associazione (o dell’associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l’indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall’Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.
9.3. In caso di partenariato, nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere inviata allo scrivente Ministero formale atto di procura notarile che attribuisce all’associazione capofila la rappresentanza legale ed il potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell’iniziativa.
Nel caso in cui il partenariato, così come dichiarato nella domanda di contributo, non venga effettivamente realizzato, l’Amministrazione avrà facoltà di procedere ad una defalcazione del punteggio aggiuntivo, attribuito ai sensi dei punti 8.2 e 8.3 delle presenti linee di indirizzo, e conseguentemente potrà rideterminare o revocare l’importo del finanziamento concesso.
È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell’iniziativa/progetto: il titolo del progetto/iniziativa e la circostanza che è finanziata/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12 lett. d) o f) della legge 383/2000 – linee di indirizzo annualità 2013.
L’utilizzo del logo ministeriale deve essere autorizzato dall’Amministrazione.
10. Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato in due fasi:
1. una prima quota, su richiesta del beneficiario contestuale o successiva alla comunicazione di avvio delle attività progettuali, a firma del rappresentante legale dell’associazione, fino ad un massimo dell’ 80% del contributo concesso, è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l’indicazione del codice fiscale, dell’Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all’Associazione.
2. il saldo è erogato al termine della realizzazione dell’iniziativa/progetto, a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo]contabile svolto dai competenti Uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall’associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell’iniziativa/progetto e corredata delle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
L’effettiva erogazione del saldo avverrà a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.
11. Modalità di affidamento di attività a soggetti esterni
La realizzazione di iniziative/progetti finanziate non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l’associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna, nei limiti di cui al punto 5.5 del presente avviso. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
L’affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell’iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all’atto dell’effettiva realizzazione dell’iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all’esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l’associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all’esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).
Qualora l’esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell’iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all’Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.
12. Fideiussione
Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell’anticipo percepito (pari al 80% del contributo ministeriale all’iniziativa/progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile all’iniziativa/progetto, deve:
a. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall’Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;
b. essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs 385/93 e, specificamente:
– elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art.107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
– elenco delle imprese autorizzate da ISVAP e dall’IVARP (che ne assorbe le funzioni) all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto;
– nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l’associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione;
c. contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell’iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;
d. contenere l’esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all’art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell’Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo]contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate.
Per il pagamento del saldo fino al 20% dovrà essere presentata un’ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati secondo le stesse modalità sopraindicate.
13. Monitoraggio in itinere
L’Amministrazione può sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni Sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell’iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale. Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l’impossibilità e/o l’incapacità dell’associazione all’attuazione dell’iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l’ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l’interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.
Le presenti linee di indirizzo saranno pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Apposito avviso sarà riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegati (1)
Omissis
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