MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 13 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti (G.U. 5 aprile 2023, n. 81)
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma;
Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: organismo di coordinamento Agea;
OP: organismi pagatori competenti;
PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell’ambito dell’OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.
Art. 2
Disposizioni generali
1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonchè in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonchè trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all’art. 43 del regolamento delegato e all’art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all’allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonchè il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021.
L’allegato I è modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell’allegato II del presente decreto con l’indicazione della regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell’anticipo di cui all’art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell’aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all’allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell’investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto previsto all’art. 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle Linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare ulteriori criteri di priorità in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonchè alla dimensione sociale. Le regioni stabiliscono la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalità di applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.
Nell’allegato III sono elencati gli ulteriori criteri di priorità che possono essere adottati. Tale allegato è modificato, su richiesta della regione, con decreto direttoriale.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea.
Art. 3
Beneficiari
1. Beneficiano dell’aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresì, dell’aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all’art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.
4. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell’art. 45 del regolamento.
Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione
1. La domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le regioni; dette modalità devono garantire, altresì, l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima della citata data del 30 marzo per consentire una adeguata presentazione delle domande. Per l’annualità 2023/2024 la domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 31 luglio 2023.
2. In conformità all’articolo 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonchè le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
Qualora l’impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui al comma 5, art. 2, ultimo trattino, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d’intesa con le regioni, vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, le regioni che applicano criteri di priorità attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. Per l’annualità 2023/2024 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 30 novembre 2023.
5. Qualora, a seguito dell’istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d’intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonchè le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.
Art. 5
Definizione del sostegno
1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai duecento milioni di euro, per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell’allegato della raccomandazione n. 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai duecento milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
5. L’aiuto è versato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento globale proposto e dell’effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l’investimento proposto sia biennale, l’aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.
6. Se il progetto non è stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. Ai sensi dell’art. 2, comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti, stabilito secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 6.
9. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.
10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile ai sensi dell’art. 48 del regolamento delegato;
b) l’acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell’ambiente;
c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
Art. 6
Recuperi e penalità
1. Qualora l’anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall’art. 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall’articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
a) tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l’importo non speso è superiore o uguale al 50% dell’anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l’importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato;
c) un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l’importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo erogato.
3. La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora l’anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l’importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell’art. 5, sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonchè di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l’anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l’importo non speso è inferiore al 10% dell’anticipo erogato.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l’allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell’investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l’invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 è abrogato.
Esso, tuttavia, continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Allegato
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
- IVASS - Provvedimento del 10 maggio 2023 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 191 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 11 febbraio 2021 - Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 201 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle…
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…