MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
(16A05398)
(GU n.174 del 27-7-2016)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.
143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298,
recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli
affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto in particolare l’art. 24, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto
legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita’ di progettazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita’
1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle
attivita’ di progettazione e alle attivita’ di cui all’art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei
contratti pubblici».
2. Il corrispettivo e’ costituito dal compenso e dalle spese ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione
dell’importo dell’affidamento.
4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto
sono aggiornate entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto con
cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all’art. 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 2
Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti
parametri:
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie
componenti l’opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita’ della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificita’ della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle
singole categorie componenti l’opera.
Art. 3
Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie
componenti l’opera, e’ individuato sulla base del preventivo di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente
decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e’
corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro «G», relativo alla complessita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro «Q», relativo alla specificita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2
allegata facente parte integrante del presente decreto.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole
categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla
Tavola Z-1 allegata, e’ dato dall’espressione:
P=0,03+10/V0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori
a euro 25.000,00 il parametro «P» non puo’ superare il valore del
parametro «P» corrispondente a tale importo.
Art. 4
Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal
precedente art. 3, e’ determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro
«G» corrispondente al grado di complessita’ delle prestazioni, il
parametro «Q» corrispondente alla specificita’ della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il
parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
Art. 5
Spese e oneri accessori
1. L’importo delle spese e degli oneri accessori e’ stabilito in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e’
determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per
opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e’ determinato
in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di
importo intermedio in misura non superiore alla percentuale
determinata per interpolazione lineare.
Art. 6
Altre attivita’
1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per
prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al
presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le
prestazioni comprese nella tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto
dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione,
nonche’ del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).
Art. 7
Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come
specificate nella tavola Z-2 allegata:
a) pianificazione e programmazione;
b) attivita’ propedeutiche alla progettazione;
c) progettazione;
d) direzione dell’esecuzione;
e) verifiche e collaudi;
f) monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come
specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) infrastrutture per la mobilita’;
e) idraulica;
f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare,
zootecnica ruralita’, foreste;
h) territorio e urbanistica.
Art. 8
Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai
servizi di cui al presente decreto e’ stabilita nella tavola Z-1
allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di
complessita’, fermo restando che gradi di complessita’ maggiore
qualificano anche per opere di complessita’ inferiore all’interno
della stessa categoria d’opera.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 giugno 2016
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1910
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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