MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 22 maggio 2023

Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Art. 1

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 1, dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente:

«h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.»;

b) all’art. 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h);»;

c) all’art. 3, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni.».

Art. 2

Modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 2, comma 1, le parole «e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2018.» sono sostituite dalle seguenti «e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»;

b) all’art. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per le finalità di cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto. A partire dall’anno 2023, la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto;

b) l’ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, lettera s), del presente decreto e, a partire dall’anno 2023, senza soluzione di continuità, tale trasmissione prosegue in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.