MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 28 novembre 2022

Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Art. 1

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico

1. All’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, dopo la lettera f) viene aggiunta la seguente:

«g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.».

Art. 2

Modalità di trasmissione telematica

1. All’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto»;

c) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022.».

2. Per le finalità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del medesimo decreto, acquisiti dal Ministero della salute fino alla data di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sono mantenuti nel Sistema tessera sanitaria.

3. I nominativi risultanti negli elenchi di cui al comma 2 che non risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia» sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all’anno d’imposta 2022; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.