MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 12 giugno 2023
Modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative
Art. 1
Modifiche al decreto 1° ottobre 2020
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 1° ottobre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel preambolo, dopo l’ultimo considerando è inserito il seguente visto:
«Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e, in particolare, l’art. 14-bis, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 il quale ha previsto che al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all’art. 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: “ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma” sono inserite le seguenti: “destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa”; b) al terzo periodo, le parole: “dei finanziamenti agevolati” sono sostituite dalle seguenti: “degli investimenti iniziali” e le parole: “per singolo investimento” sono soppresse; c) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell’ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi”»;
b) all’art. 1:
1) alla lettera d), dopo le parole: «il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», sono inserite le seguenti parole: «come successivamente modificato dal decreto-legge n. 176/2022»;
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
«d)-bis “decreto-legge n. 176/2022”: il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6»;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
«f) “finanziamento convertendo”: lo strumento di quasi equity consistente in un apporto, che non dà luogo a restituzione o rimborso, produttivo di interessi figurativi per il periodo di tempo indicato nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che maturano ad un tasso di interesse figurativo semplice annuo sempre indicato nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che viene convertito in equity dell’impresa target (tenendo conto degli interessi figurativi ai soli fini del rapporto di conversione) al ricorrere, prima del termine delle attività di liquidazione del Fondo, delle seguenti circostanze, salvo rinuncia, comprensiva degli interessi figurativi, da parte della SGR nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo»;
4) dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera:
«k-bis) “investitori proponenti”: l’investitore professionale o l’investitore qualificato che presenta al Fondo una o più imprese target in cui detto investitore abbia investito un importo almeno pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna»;
5) alla lettera l), romanino ii, dopo le parole: «A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere» sono inserite le seguenti parole: «ovvero l’aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell’opportunità di investimento al Fondo, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese target ovvero secondo modalità analoghe alle strategie di investimento nel Fondo»;
6) alla lettera o) le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico)»;
c) all’art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
«1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, definisce le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione del decreto-legge n. 34/2020, ivi incluso il rapporto di co-investimento tra tali risorse aggiuntive destinate agli investimenti inziali e le risorse di talune altre categorie di investitori, regolamentati o qualificati nonchè, nell’ambito delle medesime risorse aggiuntive di cui al predetto art. 38, comma 3, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi»;
d) all’art. 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «investimenti successivi sono realizzati» sono inserite le seguenti parole: «tramite lo strumento del finanziamento convertendo o»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Fermo quanto previsto nel precedente comma 1, nel caso in cui l’impresa target sia rappresentata da una PMI innovativa emittente azioni quotate, l’investimento iniziale del Fondo in tale impresa target può essere realizzato anche tramite investimento in equity, nel rispetto del decreto 27 giugno 2019»;
3) al comma 2, dopo le parole: «operazioni di investimento» è inserita la seguente parola: «iniziale»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Nel contesto degli investimenti iniziali, il Fondo investe nelle imprese target che siano oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo»;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis. Il Fondo potrà effettuare investimenti successivi nelle imprese in portafoglio, selezionando, in via preferenziale, quelle in cui il Fondo abbia già convertito lo strumento del finanziamento convertendo, fino ad un ammontare massimo complessivo, a valere sulle risorse di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), inclusi costi e spese relativi a tali investimenti. Il valore delle singole operazioni di investimento successivo non potrà essere superiore ad un massimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per singola impresa in portafoglio»;
6) al comma 4 dopo le parole: «Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale» sono inserite le seguenti parole «per quanto concerne gli investimenti iniziali,»;
e) all’art. 5:
1) al comma 2, le parole: «investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati» sono sostituite dalle seguenti parole: «investitori proponenti»;
2) al comma 4, lettera b), dopo la parola: «dimostrabile» è inserita la seguente parola: «anche»;
f) all’art. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Alla SGR è altresì riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici per cento) applicato all’importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, al netto dell’eventuale rendimento minimo riconosciuto all’investitore pari al 5% (cinque per cento) annuo composto applicato all’ammontare versato e tempo per tempo effettivamente utilizzato del patrimonio del Fondo calcolato nel periodo tra la data di effettivo utilizzo di tali importi e la data della relativa distribuzione.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. CDP Venture Capital SGR S.p.a. trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con i termini previsti dal decreto 1° ottobre 2020, il regolamento del Fondo Rilancio, modificato al fine di recepire quanto disposto dall’art. 1.