MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 16 aprile 2020, n. 1719
Sospensioni temporanee e rimodulazione delle attività per Bandi FCS – FIT – FRI e PIA
Si fa riferimento alla grave situazione emergenziale sanitaria provocata dal COVID-19, che sta causando notevoli ripercussioni sul sistema economico e produttivo delle imprese.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus su tutto il territorio nazionale, in attuazione delle disposizioni emanate dal Governo con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) e con i DPCM del 11 e 22 marzo 2020 e del 10 aprile 2020, nonché con l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, che stabiliscono la sospensione di molte attività produttive industriali e commerciali del Paese, fatte salve quelle riconosciute indispensabili e indifferibili, con il contestuale divieto per i cittadini di spostarsi da un comune all’altro, si ritiene necessario dettare disposizioni operative per disciplinare le varie tipologie di sospensione temporanea (totale o parziale) ovvero le rimodulazioni delle attività scaturenti dai bandi in oggetto e i conseguenti atti amministrativi da adottare.
Nei casi in cui l’attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell’avvio, svolgimento o completamento dei programmi di ricerca e sviluppo, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al Soggetto gestore una sospensione delle attività di progetto per le ragioni straordinarie legate all’emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa.
La sospensione straordinaria delle attività progettuali può essere relativa al periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020. Tale termine potrà essere esteso anche in relazione a future disposizioni governative ed in ragione dell’effettiva maturazione dell’impossibilità a portare avanti il progetto.
La richiesta della sospensione straordinaria è facoltativa e deve essere comunicata al Soggetto gestore secondo il modello allegato alla presente circolare con la previsione dei termini di sospensione fino al 31 luglio 2020. Potrà essere reiterata una seconda richiesta di prolungamento della sospensione straordinaria a seguito dell’eventuale protrarsi dello stato di emergenza. Il Soggetto gestore approverà automaticamente tali richieste inserendole nella piattaforma FCS.
Il periodo di sospensione straordinaria del progetto non concorre al computo dei termini di realizzazione già approvati. Si segnala in proposito che nel caso di chiusura non è rendicontabile nessuna spesa riferita ad attività di progetto svolte nel periodo di sospensione, mentre nell’ipotesi del rallentamento delle attività potranno essere rendicontate unicamente le spese di personale, comprensive delle relative spese generali, e le consulenze, nei limiti di quanto già previsto per le specifiche voci di spesa nel progetto approvato, rendicontabili nel primo SAL utile successivo al periodo di sospensione.
Successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere la proroga del termine di ultimazione del progetto come previsto da normativa, nel limite di 12 mesi, se non già richiesta, per cause comprovate.
Nei casi in cui, invece, la situazione attuale abbia comportato la necessità di una riduzione e/o variazione delle attività progettuali nei programmi di ricerca e sviluppo, si ricorda che la stessa normativa prevede la facoltà per il soggetto beneficiario di richiedere al gestore una rimodulazione delle spese e/o delle attività e/o degli obiettivi realizzativi del progetto.
In proposito, il gestore approverà automaticamente le eventuali richieste di modifica del programma lavori inserendole nella piattaforma FCS e la valutazione di merito verrà effettuata in corrispondenza del SAL intermedio, ove non ancora richiesto, o della verifica finale del progetto. Si specifica al riguardo che potranno beneficiare di tale procedura semplificata quelle rimodulazioni che non comportino una modifica del risultato finale del progetto mantenendo la coerenza con le principali finalità originarie della ricerca. A tal fine, nella richiesta dovrà essere chiaramente specificato se la rimodulazione comporti ovvero non comporti una modifica del risultato finale del programma di ricerca e sviluppo.
Infine, in merito ai costi del personale si precisa che, a livello generale, sono ammissibili i costi relativi a prestazioni del personale realizzate in modalità di “smart working” o di lavoro agile, le quali rientrano tra le attività ammesse secondo i requisiti e criteri di ammissibilità stabiliti nelle disposizioni di attuazione degli interventi agevolativi.
In ottemperanza alle predette disposizioni, resta fermo che il lavoratore in “smart working” o lavoro agile debba essere in carico sul LUL della unità produttiva in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse spese per lo “smart working” del personale trasferito o assegnato temporaneamente all’unità produttiva in cui si svolge il progetto agevolato. La modalità di lavoro in “smart working”, ovvero lavoro agile, dovrà essere prevista dalla regolamentazione aziendale di riferimento e svolta nel rispetto della normativa applicabile di carattere generale, ovvero attivata in conformità alle disposizioni straordinarie previste a fronte dell’emergenza epidemiologica; il dipendente dovrà averne fatto domanda e/o aver ricevuto un’autorizzazione in tal senso e comunque la modalità di lavoro in “smart working” dovrà risultare dalle evidenze documentali tenute presso l’azienda.
Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dei predetti costi, si rimanda a quanto disciplinato dalle disposizioni di attuazione degli interventi agevolativi. In particolare, restano confermati il metodo di calcolo delle spese generali previsto da normativa e la compilazione delle schede ore del personale allegato alla rendicontazione. Considerata la difficoltà di individuazione dei lavoratori in “smart working” in sede di controllo da parte del gestore (soprattutto per i beneficiari che adottano la modalità di costo orario standard), in allegato alla rendicontazione dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante la lista del personale in “smart working” (tra quello rendicontato) e la relativa sede di lavoro. Si fa riserva, a seguito di eventuali nuovi provvedimenti che verranno assunti dal Governo, di integrare ulteriormente la presente circolare.
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