MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 25 luglio 2017, n. 90954
Modifiche e integrazioni alla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, come rettificata dalle circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585, recante “Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni”.
Con la circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 – come rettificata dalla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 e dalla circolare 23 dicembre 2015, n. 100585 – (di seguito, la “Circolare”) sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni medesime.
Al fine di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 3, del regolamento 8 luglio 2015, n. 140, per quanto attiene alle garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato di cui al decreto legislativo n. 185/2000, è necessario integrare i punti 6.4 e 10.3 della Circolare.
Conseguentemente:
a) il punto 6.4 della Circolare è sostituito dal seguente:
“6.4.1. Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.
6.4.2. Per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio di cui al punto 6.4.1 non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto ai sensi del punto 6.4.1.
Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del Soggetto gestore fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.
La predetta garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5 e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.”;
b) il punto 10.3 della Circolare è sostituito dal seguente:
“10.3. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque percento) del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5, e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico.”
Le modifiche e integrazioni di cui alla presente circolare si applicano, su richiesta dell’impresa, anche ai progetti già ammessi alle agevolazioni per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, il Soggetto gestore non ha provveduto a effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.
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