MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 13 luglio 2022
Criteri di applicazione e determinazione delle fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all’incarico di segretario generale delle camere di commercio
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la determinazione delle fasce economiche e dei livelli di complessità delle strutture, ai quali le suddette fasce devono essere correlate, nonché i criteri mediante i quali dare applicazione a tale disciplina, ai fini della definizione, da parte delle camere di commercio, del trattamento economico corrispondente alla retribuzione di posizione per l’incarico di segretario generale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Individuazione dei livelli di complessità e delle fasce economiche
1. I livelli di complessità attribuibili a ciascuna camera di commercio sono determinati attraverso la misurazione di variabili riferite al 31 dicembre dell’anno precedente, o, qualora non disponibili, all’ultimo anno disponibile della relativa fonte, desunte dai bilanci o comunque da fonti certificate e idonee a rappresentare sia fattori endogeni, riferiti all’articolazione strutturale dell’ente camerale, sia fattori esogeni, di cui al contesto istituzionale ed economico di riferimento nell’ambito del quale la camera di commercio si trova ad operare. Le variabili ed i relativi fattori sono individuati nell’allegato 1 «Tabella 1» che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le fasce economiche correlate a ciascun livello di complessità sono determinate in modo da assicurare la necessaria gradualità fermo restando il limite retributivo di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come rideterminato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni.
3. Sulla base degli esiti delle misurazioni, per ciascuna camera di commercio, dei valori riferiti ai fattori endogeni ed esogeni di cui al comma 1, si determina l’assegnazione ad ognuno di tali fattori di un punteggio graduato secondo la scala indicata nell’allegato 2 «Tabella 2», che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La sommatoria dei punteggi dei singoli fattori costituisce il valore complessivo delle variabili riferite ad ogni camera di commercio. Il valore complessivo determina la sussistenza o meno del requisito della complessità e della corrispondenza tra il livello della stessa e le fasce economiche, secondo la graduazione sotto riportata:
Valore complessivo delle variabili misurate (∑ punteggi singole variabili da tabella 2) | Livello di complessità | Fascia economica |
---|---|---|
0 | Pre-complesso | Massimo contrattuale Euro 45.512,37 |
1-7 | Iniziale | Massimo euro 85.000,00 |
8-14 | Intermedio | Massimo euro 115.000,00 |
≥15 | Elevato | Massimo euro 150.000,00 |
5. I valori della retribuzione di posizione massimi indicati nel comma precedente sono automaticamente adeguati come segue:
a) quello della prima fascia in coerenza con i CCNL nel tempo vigenti;
b) quello delle altre fasce sulla base della rivalutazione annuale del limite retributivo di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, operata secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in modo da assicurare che il limite massimo della fascia più alta sia innalzato in misura corrispondente al maggior valore derivante dall’applicazione del citato articolo, detratti gli incrementi del trattamento tabellare e, se applicato, della retribuzione di posizione in essere derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e del contratto collettivo riguardante il periodo interessato dalla rivalutazione, e che il rapporto proporzionale tra ciascuno dei valori massimi delle restanti fasce ed il limite retributivo vigente si mantenga costante rispetto ai nuovi limiti nel tempo stabiliti in base alle suddette modalità.
6. Il trattamento economico corrispondente all’incarico di segretario generale delle camere di commercio è determinato, per la parte relativa alla retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto del limite finanziario di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e delle risorse del fondo destinate dall’ente al trattamento economico accessorio, secondo le previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dirigenza area funzioni locali, di quello di cui al comma 2 del presente articolo e sulla base delle decisioni delle giunte camerali.
Art. 3
Criteri di applicazione
1. Ciascuna camera di commercio, nel determinare l’importo della retribuzione di posizione del segretario generale all’interno della fascia economica individuata ai sensi dell’art. 2, ferma restando la verifica di sostenibilità economica di cui al comma 2 del presente articolo nonché il rispetto del limite finanziario di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tiene conto dell’incidenza dei fattori strategici di cui all’allegato 1 «Tabella 1», correlati all’entità ed alla diversificazione dell’impegno richiesto al segretario generale, nel periodo di durata dell’incarico, per l’attuazione del programma strategico definito dagli organi di indirizzo politico della camera stessa, anche nelle sue interrelazioni con il contesto locale e, conseguentemente, alla tipologia e al livello degli esiti finali che tale attuazione dovrà assicurare.
2. La capacità di sostenere la spesa relativa all’importo della retribuzione di posizione così determinato, previa verifica comunque dell’insussistenza di squilibri strutturali nel bilancio che possano provocare il dissesto finanziario per la durata dell’incarico, viene determinata e monitorata dalla singola camera di commercio attraverso l’elaborazione di un indice di equilibrio strutturale idoneo a misurare la capacità dell’ente di far fronte agli oneri strutturali con i proventi strutturali. Qualora vengano a determinarsi, in costanza di incarico, condizioni di squilibrio strutturale del bilancio, l’organo dell’ente provvede a rivedere senza indugio i termini dell’accordo individuale sottostante all’incarico stesso, da sottoscrivere con l’interessato in sostituzione del suddetto accordo.
3. L’indice di equilibrio strutturale di cui al comma 2 è calcolato rapportando la differenza tra proventi strutturali e oneri strutturali ai proventi strutturali, così come descritto analiticamente nell’allegato 3 «Tabella 3». Ai fini del calcolo di tale rapporto, per proventi strutturali si intende la sommatoria dei proventi da diritto annuale corrisposto alle Camere di commercio al netto delle maggiorazioni, dei diritti di segreteria, dei proventi da servizi, delle variazioni delle rimanenze e dei contributi al netto dei contributi per finalità promozionali e di quelli da Fondo perequativo di cui all’art. 18 della legge n. 580 del 1993, e per oneri strutturali si intende la sommatoria di costi di personale, costi di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti detratti gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e la quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale inerente alla maggiorazione del diritto stesso. Per l’applicazione del presente comma, così come indicato nel dettaglio nell’allegato 3 «Tabella 3», si fa riferimento:
a) quanto alla determinazione dei proventi strutturali, alle voci di conto economico contrassegnate dai riferimenti A1, A2, A3, A4 e A5 dell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
b) quanto alla determinazione degli oneri strutturali, alle voci di cui al medesimo allegato contrassegnate dai riferimenti B6, B7 e B9.
4. La condizione di equilibrio strutturale è soddisfatta per tutte le camere di commercio che presentano un saldo in valore assoluto positivo tra i proventi strutturali e gli oneri strutturali posti al numeratore dell’indice, come definito al comma 3, e un rapporto tra tale saldo ed i proventi strutturali pari o superiore al 1%, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5.
5. La valutazione sulla capacità di sostenere la spesa può essere integrata, ove occorra, dalle risultanze della gestione finanziaria.
Al fine di verificare la stabilità di queste ultime nella dinamica gestionale dell’ente, vengono considerate la media del saldo della gestione finanziaria dell’ultimo triennio disponibile e la proiezione di tale saldo per il periodo di durata dell’incarico, relativamente alle componenti della gestione finanziaria suscettibili di riproporsi annualmente.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. L’individuazione delle fasce economiche e i criteri di determinazione del trattamento economico riconosciuto ai segretari generali delle camere di commercio ai sensi degli articoli 2 e 3 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i trattamenti economici riconosciuti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutto il periodo residuale dell’incarico in corso a tale data, sino alla sua scadenza definita dal provvedimento di nomina del Ministro dello sviluppo economico, con esclusione di eventuali conferme.
3. La verifica della permanenza dei requisiti di ciascuna camera di commercio all’interno della relativa fascia di cui all’art. 2, viene svolta alla scadenza dell’incarico del segretario generale e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla nomina, al fine di determinare l’eventuale adeguamento del trattamento economico corrispondente.
4. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle camere di commercio neo-costituite a seguito del perfezionamento della procedura di accorpamento per le quali l’atto di conferimento dell’incarico al segretario generale sia emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
5. Per le nuove camere di commercio di cui al comma 4, in assenza di un bilancio approvato, ai fini dell’individuazione delle fasce economiche e del corrispondente limite al trattamento economico del segretario generale ai sensi dell’art. 3, si considera la somma algebrica dei valori degli indicatori desumibili dal bilancio degli enti camerali di provenienza.
6. Per le camere che hanno ancora in corso i procedimenti di accorpamento oltre il termine di cui all’art. 61 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il valore della retribuzione di posizione riferito agli incarichi in essere, in ragione della natura transitoria degli stessi è rideterminato, a decorrere dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) nel caso di un’unica figura di segretario generale presente nelle camere interessate dal procedimento, ove il trattamento legato alla posizione risulti superiore a quello massimo della fascia economica determinata considerando la somma algebrica dei valori degli indicatori degli enti camerali di provenienza, mediante riconduzione a tale valore massimo;
b) nel caso di più segretari generali presenti nelle camere interessate, mediante applicazione del valore corrispondente a quello contrattuale massimo di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza area funzioni locali.
7. Le camere di commercio ricadenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano o in quelle regioni a statuto speciale che non rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza dell’area delle funzioni locali, adeguano il trattamento economico dei segretari generali in coerenza con il presente decreto, per quanto compatibile con i contratti collettivi applicati.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del limite finanziario di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Allegati
(Testo dell’allegato)
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