MINISTERO FINANZE – Circolare 03 dicembre 2020, n. 23

Registro dei revisori legali – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese e dei professionisti.

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, “c.d. Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120, ha introdotto importanti modifiche al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) finalizzate a favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, ad accelerare l’interazione digitale tra i soggetti coinvolti e a rendere effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.

Relativamente ai riflessi che tale iniziativa normativa produce nell’ambito dei soggetti iscritti al registro dei revisori legali si deve evidenziare quanto segue:

1) Obbligo di comunicazione da parte degli iscritti al registro dei revisori legali del domicilio digitale.

L’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal D.L. 76/2020 prevede che “I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”. (NOTA 1) In sostanza viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.

2) Inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. L’articolo 6-bis comma 2 del CAD, così come modificato dal D.L. 76/2020 prevede che nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2” (NOTA 2). A seguito della novella normativa anche i revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC) che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6-quinquies del CAD è consentita la consultazione dell’elenco INI-PEC a chiunque, senza necessità di autenticazione, mentre l’estrazione dei domicili digitali dall’elenco potrà essere effettuata secondo le modalità fissate dall’AgID in apposite linee guida. La comunicazione e l’aggiornamento dei domicili digitali e delle informazioni oggetto di pubblicazione all’elenco INI-PEC, a norma di quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 6- bis del CAD, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il quadro normativo sopra descritto rende ancora più rilevante la cogenza dell’obbligo, da parte degli iscritti al registro, della comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata – ora “domicilio digitale”-, espressamente previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, vista anche la rilevanza esterna che assumerà tale dato ai fini delle comunicazioni ai revisori da parte di soggetti diversi dal Ministero dell’economia e delle finanze. (NOTA 3)

Alla luce di quanto sopra rappresentato si richiamano pertanto i revisori, qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020.

Si rammenta che la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Facendo infine riferimento, come sopra rappresentato, all’inserimento dei soggetti iscritti nel registro nell’elenco INI-PEC è il caso di segnalare che solamente i revisori che hanno comunicato un valido indirizzo di Posta elettronica certificata al Ministero dell’economia e delle finanze transiteranno in tale indice e specificatamente nella categoria professionale revisori legali. La presente circolare è trasmessa per conoscenza al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed alle associazioni professionali rappresentative della revisione legale, affinché provvedano ad assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti.

Note:

(1) La nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la Posta elettronica certifica – PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Regolamento (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che al momento non sono stati attuati in Italia.

(2) Articolo 2, comma 2 D.lgs. 82/2005: “Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”.

(3) Ai sensi dell’articolo 6-quinquies, comma 3 del CAD “In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”.