MINISTERO FINANZE – Circolare 28 febbraio 2018, n. 6
Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
Nel 2017 è stata avviata, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la formazione obbligatoria continua per gli iscritti al registro della revisione legale. In relazione al 2018, si ritiene opportuno confermare, sostanzialmente, l’impostazione del quadro generale già adottato nel 2017, ferma restando l’opportunità di alcune correzioni ai processi ivi delineati.
Innanzitutto, sono confermati i canali di formazione previsti dalla legge e già disponibili nello scorso anno 2017, ovvero: (1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze, (2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati e (3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.
Si ribadisce, poi, la necessità che i corsi di formazione abbiano per oggetto contenuti elencati nel programma annuale, adottato, in relazione al 2018, con determina prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018, pubblicata sul sito della revisione legale (http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale). Di conseguenza, temi che, pur riguardando la revisione legale, non fossero stati inclusi in detto programma, non potrebbero essere oggetto della formazione continua. Ad esempio, un principio professionale deliberato dall’International Federation of Accountant Profession (IFAC) ma non ancora incluso nel programma perché non ancora adottato nell’ambito dell’ordinamento italiano ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 39 del 2010, non potrebbe validamente costituire argomento di un corso.
Inoltre, il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione). Si ritiene, infatti, che il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, secondo cui ogni anno il revisore matura almeno venti crediti per un minimo di sessanta 60 crediti nel triennio, debba ricevere applicazione letterale, attesa l’assenza di disposizioni attuative circa l’imputazione dei crediti eccedenti maturati in un determinato anno ad altro anno dello stesso triennio. Di conseguenza, non è possibile compensare i crediti maturati per ciascun anno all’interno del triennio formativo.
È altresì confermata la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione seguita. Pertanto, la partecipazione di un’ora a corsi, programmi o altre occasioni di formazione, consente la maturazione di un credito, prescindendo dall’eventuale espletamento di prove conclusive di accertamento o di esercitazioni individuali o collettive programmate nell’ambito di ciascuna proposta formativa. In merito alle frazioni orarie, si demanda alla responsabilità degli enti organizzatori la corretta e ragionevole determinazione del numero dei crediti attribuibili, tenendo presente che saranno presi in considerazioni soltanto crediti interi (uno, due, tre, etc. crediti) e non frazioni di credito (1,5 o 2,5 etc. crediti) e che i crediti non dovranno essere incrementati artificiosamente (ad esempio, se un corso si divide di due parti di tre ore e mezzo ciascuna, non possono assegnarsi complessivamente otto crediti, ma solo sette).
È appena il caso di precisare, poi, che il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, previsto con la circolare n. 28/2017, non esime il revisore dall’obbligo di maturare complessivamente quaranta crediti entro tale data (venti crediti in relazione al 2017 e venti in relazione al 2018), di cui almeno venti caratterizzanti (dieci crediti caratterizzanti in relazione al 2017 e dieci in relazione al 2018). Tale differimento comporta la possibilità che l’iscritto al registro imputi i crediti maturati nel 2018 anche al 2017, se in tale anno permane un debito formativo. Si raccomanda agli enti accreditati, pertanto, di evidenziare tale facoltà in occasione della promozione dei corsi e di compilare con cura il campo “Anno di riferimento”, già presente nel prospetto di comunicazione dei crediti. Si sottolinea che l’imputazione dei crediti maturati a un determinato anno costituisce facoltà del revisore, da esercitarsi in funzione dello stato di assolvimento dell’obbligo formativo e che la vigenza della proroga non può consentire agli enti già accreditati nel corso del 2017 di limitare al solo 2017, tantomeno unilateralmente, gli effetti della partecipazione ai corsi organizzati nel 2018.
I revisori non maturano ulteriori crediti formativi se ripetono corsi identici ad altri già frequentati. Sono quindi ammessi e consentono la maturazione di ulteriori crediti quei corsi che si riferiscono, per esempio, ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento oppure costituiscono un aggiornamento sulla base della evoluzione normativa o, ancora, illustrano nuovi o diversi profili di argomenti già esposti.
I corsi possono essere interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula, senza che siano previste limitazioni sulla validità. In particolare, l’intero obbligo formativo può essere assolto anche mediante la partecipazione a corsi a distanza.
1.1. Formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze
Per quanto riguarda i moduli formativi a distanza disponibili sulla piattaforma digitale del Ministero dell’economia e delle finanze, accessibili tramite l’area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, i contenuti già disponibili nel 2017 saranno integrati nel 2018 con ulteriori temi e argomenti, approfondimenti e analisi di aspetti operativi.
L’effettiva disponibilità dei nuovi moduli dipenderà dai tempi di acquisizione o predisposizione e sarà comunque oggetto di avviso pubblicato sul sito della revisione legale.
1.2. Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento
Ferma restando la validità dei requisiti indicati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, lo svolgimento del primo anno di formazione obbligatoria ha evidenziato la necessità, laddove la legge consente margini di discrezionalità all’Amministrazione, di maggiore rigore nell’applicazione dei criteri di ammissione degli enti accreditati, pena la capacità di assicurare la proficuità della formazione e la possibilità stessa di gestire gli accreditamenti, l’approvazione dei programmi e la registrazione dei crediti. In particolare, nel 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze verificherà con la massima attenzione che gli enti che intendono accreditarsi siano effettivamente in possesso di un numero di dipendenti adeguato, che siano dotati di comprovata esperienza formativa almeno triennale nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che impieghino docenti di comprovata esperienza, che i corsi siano organizzati secondo criteri di economicità e che l’articolazione territoriale sia tale da assicurare effettivamente la capillarità e la diffusione dei corsi.
In via generale, si evidenzia che non saranno accreditati quegli enti che non assumono o non comprovano di assumere la propria piena responsabilità per i programmi di formazione presentati a questo Ministero. Non sono pertanto ammessi affidamenti terzi, deleghe o contratti con enti terzi. In tali casi, gli enti che hanno presentato istanza di accreditamento sono interamente responsabili verso i partecipanti per la mancata registrazione dei crediti da parte di questo Ministero in seguito all’eventuale erogazione di attività formative.
Si evidenzia infine la necessità che gli enti che organizzano la formazione non inducano i revisori legali a prendervi parte richiamando l’attenzione su un accreditamento richiesto ma non ancora effettivamente concesso. L’attuazione rigorosa della normativa vigente richiede infatti che l’accreditamento preceda lo svolgimento dei corsi e dell’attività formativa. Tenuto conto che la presente circolare interviene soltanto in corso d’anno, tuttavia, si considerano comunque validamente pervenute le istanze di accreditamento inviate dopo il 1° gennaio 2018, con la precisazione che i requisiti degli enti che richiedono l’accreditamento e il contenuto dei corsi che gli enti stessi intendono organizzare saranno rigorosamente valutati con i criteri posti dalla presente circolare.
1.2.1. Istanza di accreditamento
L’istanza di accreditamento può essere scaricata dal sito istituzionale della revisione legale ai fini dell’inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it oppure all’indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Via di Villa Ada, n. 55 – Roma 00199, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli enti già accreditati nel corso del 2017 dovranno ripresentare istanza di accreditamento anche per il 2018 ai fini di erogare la formazione nello stesso 2018.
L’istanza di accreditamento deve contenere in allegato le seguenti dichiarazioni, sottoscritte da un qualificato rappresentante dell’ente che intende chiedere l’accreditamento o altro soggetto qualificato:
a) dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire qualità e capacità di organizzazione della formazione offerta;
b) dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico-aziendale e in particolare contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010;
c) dichiarazione concernente l’impiego di docenti di comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010; si precisa che l’istanza dovrà comunque essere accompagnata dall’elenco dei docenti di cui l’ente intende avvalersi e dai relativi curricula, anche in forma sintetica;
d) dichiarazione concernente l’organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.
Non si prenderanno in considerazione e non avranno seguito le istanze che non risultassero complete di tutti gli elementi richiesti.
1.2.2. Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Alla istanza di accreditamento deve essere allegato uno schema di convenzione, prevista dal menzionato articolo 5, comma 6, lett. b), del decreto legislativo n. 39/2010.
Lo schema di convenzione allegato alla presente circolare è sottoscritto dal rappresentante legale o altro soggetto qualificato dell’ente che intende accreditarsi e concerne gli obblighi e i doveri ai quali gli enti che offrono corsi di formazione continua per i revisori si assoggettano. Si evidenzia che tali obblighi e doveri riguardano in modo particolare i corsi di formazione che l’ente accreditato prevede di organizzare e sono finalizzati al soddisfacente funzionamento del sistema della formazione continua. Il Ministero restituisce copia della convenzione in discorso, sottoscritta da entrambe le parti, all’ente accreditato. Comprova l’insorgenza del rapporto convenzionale con il Ministero la restituzione della convenzione sottoscritta da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, oppure, in attesa della restituzione, l’inserimento dell’ente nell’elenco degli enti accreditati.
1.2.3. Schede dei corsi offerti
Alla istanza di accreditamento deve essere inoltre allegata la scheda corsi relativa all’anno formativo 2018, allegata alla presente circolare e scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale. La scheda riporta i singoli temi o argomenti scelti tra quelli previsti dal programma annuale della formazione, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9/1/2018. La predetta scheda corsi, che deve contenere tutte le indicazioni richieste per ciascun corso offerto, resta vincolante fino alla comunicazione di eventuali integrazioni o modifiche, nelle forme e nei limiti di seguito precisati. In particolare, si evidenzia la necessità di riportare i codici che contraddistinguono ogni argomento elencato nel programma.
Non saranno prese in considerazione variazioni relative all’organizzazione di nuovi corsi, all’integrazione dei programmi già presentati o all’ampliamento del corpo docente con nuovi professionisti di cui l’ente intende avvalersi prima che siano trascorsi due mesi dalla presentazione del programma o di una precedente variazione delle tipologie sopra indicate. Tale vincolo è necessario ai fini di consentire all’Amministrazione un esame ordinato dei programmi e delle variazioni proposti e, pur comportando maggiore programmazione, non pregiudica la possibilità di modificare i programmi presentati. Le variazioni al programma non richiedono la presentazione di un nuovo schema di convenzione e debbono essere comunicate all’indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it o, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato.
Oltre all’integrazione dei programmi nei termini definiti, agli enti accreditati è consentito, poi, in ragione delle proprie esigenze organizzative e senza attendere un intervallo di due mesi da precedenti variazioni, comunicare preventivamente all’indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it le variazioni inerenti i seguenti elementi, senza aggiornare formalmente la convenzione:
– la sostituzione di un docente con altro fra quelli dei quali l’ente accreditato si avvale, fermo restando la necessità della specializzazione nella materia oggetto del corso o dell’evento formativo;
– le date e gli orari dei corsi; la sede se si tratta di corsi in aula;
– l’attivazione di nuove date di corsi identici in tutti gli elementi (sede, argomento, docente relatore, durata, crediti formativi attribuiti).
È appena il caso di precisare che la preventiva comunicazione degli elementi di cui sopra è finalizzata a consentire a questo Ministero gli eventuali controlli a campione sulla regolarità, serietà ed effettività dei corsi. La comunicazione delle variazioni relative a corsi già organizzati deve essere per quanto possibile tempestiva e comunque antecedente l’evento formativo, in modo da consentire, per esempio, all’Amministrazione di valutare l’idoneità di un docente chiamato a tenere un corso in sostituzione di quello previsto.
1.2.4. Accreditamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
Gli uffici competenti del Ministero verificano sia il possesso dei requisiti richiesti dalla legge che la corrispondenza della formazione proposta con il programma di cui alla citata determina del Ragioniere Generale dello Stato. Come precisato, all’ente interessato sarà trasmessa copia della convenzione controfirmata da un rappresentante del Ministero.
Le disposizioni vigenti non prevedono un termine entro il quale le istanze di accreditamento devono essere inoltrate. Si richiama l’attenzione, tuttavia, sull’impossibilità di dare corso a quelle istanze che non pervenissero in data tale da assicurare l’effettiva organizzazione della formazione continua durante l’anno cui le istanze stesse si riferiscono. In proposito, gli uffici sospenderanno la valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 15 luglio – 31 agosto e 1° – 31 dicembre. Farà fede la data di ricezione della posta elettronica certificata o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È confermata la possibilità del revisore di diversificare la maturazione dei crediti fra i diversi canali di formazione previsti dalla legge e mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti diversi. Al fine di semplificare l’attività di registrazione degli uffici competenti, è tuttavia indispensabile limitare tale possibilità di diversificazione a corsi di almeno cinque ore. Ciò comporta che i programmi presentati dagli enti formatori devono prevedere una durata di almeno cinque ore, senza possibilità di offrire moduli di formazione inferiori a tali dimensioni.
È sempre esclusa, in ogni caso, la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti ai singoli eventi formativi, sia perché l’ente formatore assume anche convenzionalmente l’onere delle comunicazioni al registro, sia perché il legislatore stesso ha delineato un sistema della formazione che si regge sul controllo del Ministero ma anche sul ruolo degli enti formatori.
È opportuno evidenziare che in caso di assolvimento dell’obbligo formativo mediante la partecipazione ad attività curate da una pluralità di enti pubblici o privati, la responsabilità di garantire il rispetto del vincolo relativo alle materie caratterizzanti non potrebbe essere posta a carico di detti enti. Infatti, soltanto quando l’ente pubblico o privato accreditato presenta un programma idoneo a soddisfare il complessivo obbligo formativo annuale per tutti i venti crediti previsti – e l’iscritto al registro vi aderisca complessivamente – il programma stesso necessariamente include i temi e gli argomenti relativi alle materie caratterizzanti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010 e il revisore che partecipa al programma rispetta per ciò stesso la soglia minima prevista in relazione alle materie caratterizzanti. Invece, quegli iscritti al registro che assolvono l’obbligo formativo frammentando l’acquisizione dei venti crediti tra molteplici eventi organizzati da diversi enti accreditati sono tenuti ad assicurarsi autonomamente di aver maturato almeno la metà dei crediti complessivamente richiesti nelle materie caratterizzanti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010. Fino a che tale limite minimo non è rispettato, permane un debito formativo a carico del revisore legale iscritto al registro.
Sul sito istituzionale della revisione legale verrà pubblicato e aggiornato un elenco degli enti pubblici e privati accreditati.
1.2.5. Requisiti per l’accreditamento: numero di dipendenti adeguato
L’articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010 prevede che possono richiedere l’accreditamento i soggetti (enti pubblici e privati) che abbiano un numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. La disposizione richiamata non indica un numero minimo di dipendenti, ma stabilisce che si deve tenere conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale. La previsione di un numero di dipendenti adeguato può quindi costituire un indice, tra i molti possibili, della capacità organizzativa dell’ente che intende richiedere l’accreditamento ai fini dell’offerta formativa. In proposito, l’esperienza acquisita nel corso del 2017 ha evidenziato che un numero minimo di due dipendenti è necessario per garantire le capacità organizzative dell’ente accreditato e quindi la qualità della formazione offerta. Tale effettiva e costante disponibilità è necessaria per assicurare l’ordinata organizzazione dei corsi e il tempestivo recepimento delle indicazioni operative di questo Ministero, nell’interesse dei revisori e nello spirito di collaborazione con gli uffici vigilanti.
Si deve escludere, poi, la possibilità del ricorso all’avvalimento, il quale, pur contemplato nel codice dei contratti pubblici allo scopo di favorire la concorrenza, non avrebbe ragione di essere previsto in relazione a prestatori di servizi che non sono caratterizzati né dall’esclusività né dalla destinazione a pubbliche Amministrazioni.
1.2.6. Requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione
L’ente o la società che intende accreditarsi dovrà dichiarare di avere maturato una esperienza di almeno tre anni nella organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riguardanti l’ambito professionale sul quale insistono le materie incluse nel programma annuale adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze con la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 2812 del 9/1/2018.
Al fine di comprovare la capacità di erogare un’offerta formativa adeguata e in particolare l’impiego di docenti di comprovata esperienza, le società o gli enti pubblici e privati che intendono chiedere l’accreditamento presso questo Ministero dovranno precisare nelle relative istanze i nominativi e allegare i curricula, anche in forma sintetica. Si considera cumulabile l’esperienza maturata anche da parte di soggetti nominalmente diversi, purché sia comprovata la continuità sostanziale con l’ente che presenta l’istanza di accreditamento. La formazione e attività affini debbono comunque costituire la parte prevalente dell’oggetto sociale. Non sono quindi ritenute in possesso dei requisiti richiesti dalla legge quegli enti il cui oggetto sociale include attività diversificate e non inerenti alla formazione professionale: per esempio, interventi di carattere sociale, beneficienza, formazione rivolta a soggetti diversi dai professionisti, promozione culturale e così via.
1.2.7. Requisiti per l’accreditamento: docenti di comprovata esperienza
L’esperienza dei docenti deve essere riferita all’insegnamento universitario o alla collaborazione presso primari istituti di ricerca, oppure maturata presso società di revisione dotate anche di uffici o unità organizzative e risorse destinate esclusivamente alla revisione legale e alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori; è esclusa la possibilità di avvalersi di docenti di scuola media superiore, di professionisti titolari di studi che esercitano la professione al di fuori dei contesti delle società di revisione e dei dipendenti pubblici senza altre qualifiche oltre a quelle inerenti alla occupazione principale; si ribadisce infine che il corpo docenti di cui un ente intende avvalersi deve essere precisamente individuato in fase di accreditamento.
1.2.8. Requisiti per l’accreditamento: economicità dell’organizzazione
Ciascuna richiesta di accreditamento dovrà indicare il costo presunto per la partecipazione degli iscritti al registro al corso o ai corsi, per singolo corso, individuale o per gruppi di più revisori. In merito al requisito dell‘economicità richiesto dalle disposizioni, con esso s’intende la ragionevole correlazione tra costi e ricavi, tale da escludere possibili fenomeni di speculazione. È appena il caso di precisare che i corsi gratuiti sono pienamente compatibili con le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni. In relazione a detto requisito, l’ente che intende accreditarsi deve precisare l’importo delle quote di iscrizione ai corsi, senza la possibilità che lo stesso sia indeterminato; questo Ministero deve essere infatti preventivamente in grado di valutare l’economicità e la congruità di tali quote; è ammesso che corsi con contenuti altamente specialistici (ad esempio, alcun aspetti della revisione legale presso gli istituti di credito o presso le società di assicurazione) prevedano quote di iscrizione più elevate, ma in via generale non saranno accreditati quegli enti formatori che richiedono oneri sproporzionati e ingiustificati rispetto alla media dei corrispettivi richiesti.
1.2.9. Requisiti per l’accreditamento: articolazione territoriale
Le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono il requisito dell’adeguatezza della struttura territoriale dell’ente che richiede l’accreditamento ma non indicano alcun parametro al fine di individuare puntualmente in quale grado l’articolazione territoriale debba essere sviluppata. Detto requisito appare finalizzato ad assicurare la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nazionale. Di conseguenza, sono da considerarsi dotati di sufficiente articolazione territoriale quei soggetti, anche appositamente associati ai fini dell’accreditamento, aventi sedi in località diverse, che accreditandosi, risultano in grado di diversificare la diffusione territoriale della formazione offerta, nonché, in generale, i soggetti in grado di assicurare la capillarità della formazione professionale, senza avvalersi di altri soggetti diversi da quelli che presentano congiuntamente l’istanza di accreditamento. In concreto, si ritiene necessaria la disponibilità di almeno due sedi, situate in diversi comuni, con adeguato numero dei dipendenti, proporzionale alle sedi. Anche in riferimento al requisito della articolazione territoriale, si evidenzia che non è ammesso il ricorso all’avvalimento.
1.2.10. Comunicazioni al registro dei revisori
Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai crediti acquisiti da ciascun partecipante, l’articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010, prevede che le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua comunichino annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. Si evidenzia che la disposizione pone a carico dell’ente accreditato la correttezza e la puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. Per correntezza, si considerano puntuali le comunicazioni pervenute entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i crediti oggetto della comunicazione, ovvero, per i soli crediti relativi al 2017 acquisiti nel corso del 2018, entro il mese di marzo del 2019. Le comunicazioni riguardanti i crediti acquisiti potranno essere indirizzate, in modo cumulativo, all’indirizzo di posta elettronica certificata registro.revisioneleale@pec.mef.gov.it, entro la data sopra indicata.
In relazione alla veridicità delle comunicazioni, si richiama l’attenzione sull’effettività della presenza dei partecipanti ai corsi o ai programmi nonché della diretta e personale fruizione qualora si tratti di formazione offerta in modalità on-line. All’esattezza delle comunicazioni è poi condizionato l’intero processo della formazione e in particolare il corretto aggiornamento delle posizioni degli iscritti: in questo quadro l’onere di assicurare la precisione delle comunicazioni fa capo al soggetto accreditato.
A tal fine, dovrà essere indicato il numero dei crediti formativi assolti da ciascun iscritto al registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi, con l’indicazione di quelli caratterizzanti e non caratterizzanti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010. Si presume che l’ente che omette la comunicazione non sia provvisto della capacità organizzativa necessaria per assicurare la qualità dell’offerta formativa, ai fini di eventuali future richieste di accreditamento.
L’impegno dell’ente accreditato di inoltrare al Ministero comunicazioni puntuali, veritiere e complete è confermato anche convenzionalmente mediante la sottoscrizione dello schema tipo di convenzione scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, di cui all’art. 21, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 39/2010, il Ministero può verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione da parte di ciascun iscritto e procedere, in caso di mancato adempimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, del menzionato decreto, all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 della medesima disposizione. Qualora i controlli effettuati, ai sensi della normativa vigente, evidenzino che la formazione non sia stata svolta conformemente alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della presente circolare, ogni responsabilità per la mancata registrazione dei crediti in capo ai partecipanti è interamente a carico degli enti organizzatori.
1.3. Formazione professionale erogata dagli Albi o Ordini professionali a favore dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili di incarichi di revisione
La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli Albi professionali di appartenenza nonché da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, ovvero, in relazione al 2018, con determina n. 2812 del 9/1/2018. La legge non richiede comunicazioni preventive ai fini del riconoscimento. È pertanto sufficiente che una comunicazione sia trasmessa successivamente alla conclusione dell’attività di formazione.
Innovando rispetto al 2017, dette comunicazioni devono pervenire da parte degli enti accreditati attraverso PEC all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Gli enti nazionali rappresentativi delle professioni (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, etc.) e le società di revisione potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità tecniche più idonee per un agevole flusso informativo.
Al momento della comunicazione dei crediti, gli enti formatori (in questo caso, gli Ordini e le società di revisione) devono evidenziare la corrispondenza con la classificazione del programma annuale, adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, con particolare attenzione ai codici delle macro aree e a quelli degli argomenti elencati (codici interni). Si confida che detta corrispondenza sia scrupolosamente osservata in relazione ai corsi e alle materie delle quali si intende chiedere il riconoscimento. I programmi formativi, corsi o altri eventi che non rispettassero detta corrispondenza oppure la soglia minima riguardante le materie caratterizzanti non potrebbero infatti essere riconosciuti.
Si precisa che qualora gli Ordini professionali o le società di revisione che svolgono la formazione al proprio interno scegliessero di rivolgere la propria offerta formativa all’esterno, ovvero, rispettivamente, a soggetti diversi dai professionisti iscritti ovvero diversi dai soci, collaboratori o dipendenti, sono tenuti a osservare le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2010 sia in materia di accreditamento che in materia di comunicazione dei crediti, congiuntamente alle indicazioni della presente circolare. Pertanto, gli Ordini professionali accreditati potranno comunicare i crediti direttamente al registro, senza avvalersi della trasmissione da parte dell’ente nazionale rappresentativo della professione (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, etc.).
2. Esenzioni e fase transitoria
Si rammenta che sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, e a decorrere dalla data di avvio del procedimento di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvere il debito formativo pregresso.
Per quanto riguarda le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli Albi, si sottolinea che le stesse non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale. Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’Albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro della revisione.
Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione derivanti dall’iscrizione al registro dei revisori quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti. Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno e tranne che nel caso di reiscrizione, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale. Analogamente, i revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione in relazione all’anno della cancellazione: sarebbe contraddittorio, infatti, richiedere a coloro che, presentando una istanza di cancellazione, dichiarano di fatto di non intendere assumere ulteriori incarichi di revisione legale, il rispetto di obblighi finalizzati al più adeguato svolgimento degli stessi. Si precisa che coloro che presentano istanza di cancellazione volontaria devono comunque aver assolto interamente gli obblighi formativi relativi agli anni precedenti alla cancellazione. Se il decreto di cancellazione è adottato l’anno successivo a quello della relativa istanza, il revisore è esonerato dalla formazione a decorrere dall’anno di presentazione di quest’ultima.
3. Contatti per richiesta di informazioni e chiarimenti
I chiarimenti e gli aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle domande di accreditamento, nonché le altre informazioni relative alla formazione continua potranno essere richieste tramite l’indirizzo rgs.formazionecontinua.revisori@mef.gov.it. Si raccomanda, prima di indirizzare un quesito a detto indirizzo, di consultare le FAQ pubblicate sul sito della revisione legale.
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