MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 04 ottobre 2017
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67
Art. 1
1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2017 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:
a) 0,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla llegge 11 marzo 1988, n. 67;
b) 0,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
c) 0,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
d) 0,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
e) 0,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.
2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell’operazione.
Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.
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