MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 12 marzo 2018
Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, il presente decreto detta le specificazioni e le regole tecniche attuative dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso di cui al comma 1 in modo occasionale e senza finalità commerciali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «titoli di accesso ad attività di spettacolo»: un titolo di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) per «titolari dei sistemi di emissione»: il soggetto responsabile, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE e che, all’art. 9, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 è indicato come «soggetto utilizzatore»;
c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità a realizzare un sistema informatico idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo.
Art. 3
Vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante sistemi di biglietterie automatizzate
1. Al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l’acquirente.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i quali i soggetti legittimati richiedono all’Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneità. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti modalità e termini di applicazione delle predette specifiche tecniche.
3. La Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esclusivamente per le attività connesse al riconoscimento di idoneità di cui al comma 2, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 4
Funzioni e compiti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, irrogando le sanzioni ivi previste. A tal fine l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia, anche nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del presente decreto, per assicurare la tutela dei titolari di diritti d’autore e dei consumatori nell’ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.
Art. 5
Principi attinenti all’irrogazione di sanzioni
1. Le autorità competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intervengono d’ufficio o su segnalazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorità competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, irrogano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza ed assicurando il contraddittorio, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora la condotta vietata sia effettuata attraverso reti di comunicazione elettronica l’Autorità per e garanzie nelle comunicazioni dispone la rimozione dei contenuti integranti la condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre l’oscuramento anche temporaneo del sito internet attraverso il quale è compiuta la violazione.
4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto 17 del provvedimento del 22 ottobre 2002 dell’Agenzia delle entrate.