MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 25 marzo 2020
Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Decreto 2 novembre 2011», il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.
b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una numerazione univoca redatto in modalità informatica da un medico prescrittore e inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo rende disponibile alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalità informatica;
c) «NRE»: Numero di ricetta elettronica, che costituisce l’identificativo univoco a livello nazionale di una ricetta elettronica;
d) «promemoria dematerializzato»: documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti;
e) www.sistemats.it indirizzo portale internet del Sistema tessera sanitaria;
f) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;
g) «consenso al FSE», il consenso all’alimentazione del FSE di cui al comma 3-bis dell’art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;
h) «Decreti COVID-19», decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
i) «D.P.C.M. 8 agosto 2013», decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, concernente le modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Art. 2
Modifiche al decreto 2 novembre 2011
1. Al decreto 2 novembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 1-bis. (Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA) – 1. Il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica di cui all’articolo 1 per la prescrizione di farmaci con piano terapeutico AIFA, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al medesimo paziente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai piani terapeutici elettronici (PTE) generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC.
3. L’AIFA rende disponibili, in modalità telematica, al SAC l’elenco aggiornato dei PT, unitamente alle relative regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli.
4. Il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, per la generazione del PTE, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico (PTE), nonché del codice fiscale dell’assistito titolare del piano terapeutico.
5. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico autorizzato rilascia all’assistito il promemoria cartaceo del PTE, secondo il modello pubblicato sul portale dell’AIFA e del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del presente decreto.
6. A fronte dell’esito negativo dell’invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico segnala tale anomalia al SAC, secondo le modalità di cui all’allegato 3 e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e all’AIFA, nonché al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 1-ter. (Dematerializzazione prescrizione farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale) – 1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale, si applicano le medesime modalità di cui all’articolo 1.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 2015:
a) il Sistema tessera sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali e provinciali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all’atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione e provincia autonoma cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito;
b) la farmacia che ha erogato i medicinali di cui alla lettera b) del citato art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 2015 prescritti su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti;
c) la compensazione tra la regione e provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la regione e provincia autonoma di residenza dell’assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui al presente decreto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute e le regioni e province autonome rendono disponibili al SAC, con modalità telematiche, i dati di cui al decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007 concernenti il costo di acquisto dei farmaci da parte delle regioni e province autonome ed eventuale remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso le modalità diverse dal regime convenzionale.
Art. 1-quater. (Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa) – 1. Ai fini della dematerializzazione prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, si applicano le medesime modalità di cui all’articolo 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l’informazione del centro in cui opera, ai fini dei controlli di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’AIFA e le regioni, per le parti di rispettiva competenza, rendono disponibili, in modalità telematica, al SAC l’elenco aggiornato dei farmaci limitativi con indicazione della specializzazione del medico o del centro che può effettuare la prescrizione, ai fini dei relativi controlli.»;
b) all’art. 1, comma 4, sostituire le parole «all’Allegato 1» con le seguenti parole «all’articolo 3-bis del presente decreto»;
c) all’art. 1, comma 6, dopo le parole «presentato dall’assistito» aggiungere le seguenti parole «secondo le modalità di cui all’articolo 3-bis del presente decreto»;
d) all’art. 1, comma 7, dopo le parole «presentato dall’assistito» aggiungere le seguenti parole «secondo le modalità di cui all’articolo 3-bis del presente decreto»;
e) eliminare il paragrafo 4.1 dell’allegato 1;
f) al paragrafo 3.5.1 dell’allegato 1, dopo le parole «Allegato 2», aggiungere le seguenti parole «ovvero con le modalità di cui all’articolo 3-bis del presente decreto»;
g) dopo l’art. 3, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 3-bis. (Promemoria della ricetta elettronica – Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali) – 1. Al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al presente decreto, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, ovvero, lo rende disponibile in modalità alternativa secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di rilascio del promemoria attraverso i seguenti canali:
a) nel portale del SAC www.sistemats.it , anche tramite SAR;
b) nel FSE dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del FSE;
c) tramite posta elettronica;
d) tramite SMS.».
Art. 3
Misure emergenziali per la ricetta dematerializzata
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011.
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