MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 18 aprile 2019
Modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di reclutamento da parte del Ministero della giustizia (di seguito «Ministero») del contingente di personale amministrativo non dirigenziale di cui all’art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quello rientrante nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite a legislazione vigente, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle procedure di autorizzazione, ove necessarie, e dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni, anche in relazione alle risorse finanziarie stanziate e disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati, in relazione al fabbisogno assunzionale e alle relative esigenze in dotazione organica, i profili professionali da reclutare e sono stabiliti i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali.
3. Con il presente decreto sono altresì stabilite le modalità semplificate, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per lo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali.
Art. 2
Posti e profili disponibili
1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all’art. 1 sono collocati in area funzionale seconda e area funzionale terza.
2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale, prevista nell’ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.
Art. 3
Determinazione del contingente del personale di cui all’art. 1, comma 307, della legge n. 145 del 2018
1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di provvedere alla copertura delle vacanze di organico del personale dell’Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all’art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così determinata:
a) 903 posti per Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 – 4ª Serie speciale n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
b) 1850 posti per Funzionario giudiziario, area funzionale terza, fascia retributiva F1 mediante procedura concorsuale a norma dell’art. 5.
Art. 4
Reclutamento del personale mediante scorrimento della graduatoria
1. Le assunzioni del contingente di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), sono effettuate a copertura delle vacanze attuali e di quelle che si determineranno nel corso del triennio 2019-2021. Lo scorrimento previsto dalla predetta disposizione è disposto, sino al termine di validità della graduatoria di cui all’art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.
Art. 5
Modalità di reclutamento del personale mediante procedure concorsuali
1. I concorsi pubblici per il reclutamento del contingente di personale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) possono essere espletati nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), anche mediante le modalità semplificate di cui all’art. 14, comma 10-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Fatti salvi i titoli di preferenza previsti in via generale dalla normativa vigente, nelle predette procedure concorsuali sono individuati i titoli preferenziali di cui all’art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa di cui all’art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 6
Costituzione del rapporto di lavoro
1. I candidati reclutati con le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all’Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.
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