MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 20 ottobre 2022
Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili
Art. 1
Registro delle sanzioni pecuniarie civili
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la tenuta in forma automatizzata del registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, di seguito «registro», ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
2. Il registro è istituito, su base nazionale, presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.
3. L’iscrizione nel registro è effettuata secondo le previsioni del presente decreto, per gli effetti della disposizione in materia di reiterazione dell’illecito di cui all’art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Art. 2
Sistema informativo del registro
1. Il sistema informativo del registro consente lo svolgimento con tecnologie informatiche delle attività degli uffici concernenti l’iscrizione, l’eliminazione, la trasmissione e la conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l’utenza, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. Con decreto del direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2023 sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche di funzionamento del sistema e di rilascio delle certificazioni, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 3
Soggetto abilitato ad operare sul registro
1. Il capo dell’ufficio giudiziario individua, tra i funzionari del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati ad operare sul registro e tra questi un referente, che assume la responsabilità della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
2. Il capo dell’ufficio giudiziario individua altresì, tra i funzionari dell’ufficio, uno o più soggetti abilitati a rilasciare, mediante l’accesso al registro, la certificazione dell’iscrizione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili.
Art. 4
Iscrizione nel registro
1. Sono iscritti nel registro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ai sensi dell’art. 324 del codice di procedura civile.
2. L’iscrizione avviene per estratto contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell’Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, per il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento;
d) data di pubblicazione, dispositivo del provvedimento nella parte relativa all’applicazione della sanzione pecuniaria civile e norme applicate;
e) luogo, data e tipo di illecito;
f) sanzione pecuniaria civile applicata.
3. L’iscrizione è effettuata a cura dell’ufficio giudiziario di primo o di secondo grado che ha emesso il provvedimento, quando è decorso il termine di cui all’art. 327 del codice di procedura civile e non risulta dato avviso di impugnazione a norma dell’art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile o dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
4. Quando è stato proposto ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o improcedibile o estinto o è stato rigettato, è competente l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo copia del dispositivo.
5. All’iscrizione provvede, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 2, comma 2, il soggetto abilitato ad operare sul registro. Il medesimo soggetto provvede alle annotazioni che si rendono necessarie per effettuare eventuali correzioni.
6. Il soggetto abilitato verifica che il provvedimento contenga i dati utili ai fini dell’estratto e se riscontra dati mancanti o incompleti segnala la circostanza al giudice che lo ha pronunciato, il quale procede ai sensi dell’art. 288, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 5
Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel registro sono eliminate decorsi dieci anni dalla data in cui sono state effettuate o per morte della persona alla quale si riferiscono.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari oggetto di revocazione;
b) ai provvedimenti giudiziari per i quali non ricorrono i presupposti di cui all’art. 4, comma 1.
3. L’eliminazione delle iscrizioni per decorso del termine di conservazione previsto al comma 1 avviene tramite un sistema automatico. Negli altri casi, il soggetto abilitato della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento cura l’eliminazione delle iscrizioni con le modalità di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Servizi certificativi
1. Ai fini di cui all’art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, gli uffici che esercitano la giurisdizione civile acquisiscono dal registro il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto e lo inseriscono nel fascicolo informatico del processo.
2. Ciascuno ha diritto di ottenere il certificato delle iscrizioni effettuate a suo nome senza motivare la richiesta. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici giudiziari di primo grado che esercitano la giurisdizione civile. E’ in ogni caso dovuto il diritto di certificato previsto dagli articoli 273 e 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 7
Esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/976
1. L’interessato può esercitare i diritti a lui riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 proponendo istanza all’ufficio giudiziario che ha effettuato l’iscrizione.
2. Il referente nominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, fornisce riscontro alle istanze di esercizio dei diritti entro i termini previsti dall’art. 12 del regolamento e procede alle eventuali correzioni, integrazioni e cancellazioni dei dati con le modalità di cui all’art. 4, commi 5 e 6.
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